DECRETO-LEGGE 30 dicembre 2008, n. 207

Proroga di termini previsti da disposizioni legislative e disposizioni finanziarie urgenti.

note: Entrata in vigore del decreto: 31-12-2008.
Decreto-Legge convertito con modificazioni dalla L. 27 febbraio 2009, n. 14 (in SO n.28, relativo alla G.U. 28/02/2009, n.49).
(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 29/12/2017)
  • Allegati
Testo in vigore dal: 27-2-2011
aggiornamenti all'articolo
                             Art. 42-bis
            Disposizioni per la definizione di violazioni
               in materia di affissioni e pubblicita'

  1.  Le  violazioni  ripetute e continuate delle norme in materia di
affissioni e pubblicita' commesse nel periodo compreso dal 1o gennaio
2005  fino  alla data di entrata in vigore della legge di conversione
del  presente  decreto,  mediante  affissioni  di  manifesti politici
ovvero  di  striscioni  e  mezzi similari, possono essere definite in
qualunque  ordine e grado di giudizio, nonche' in sede di riscossione
delle  somme  eventualmente iscritte a titolo sanzionatorio, mediante
il  versamento, a carico del committente responsabile, di una imposta
pari,  per il complesso delle violazioni commesse e ripetute, a 1.000
euro per anno e per provincia.
  2.  Tale versamento deve essere effettuato a favore della tesoreria
del  comune  competente o della provincia qualora le violazioni siano
state  compiute  in  piu' di un comune della stessa provincia. In tal
caso  la provincia provvede al ristoro, proporzionato al valore delle
violazioni   accertate,  ai  comuni  interessati,  ai  quali  compete
l'obbligo  di inoltrare alla provincia la relativa richiesta entro il
30  settembre 2009. In caso di mancata richiesta da parte dei comuni,
la   provincia   destinera'   le  entrate  al  settore  ecologia.  La
definizione  di  cui  al  presente  articolo  non  da' luogo ad alcun
diritto  al rimborso di somme eventualmente gia' riscosse a titolo di
sanzioni  per le predette violazioni. Il termine per il versamento e'
fissato,  a  pena  di  decadenza  dal  beneficio  di  cui al presente
articolo,  al  31  maggio  2010.  Non  si  applicano  le disposizioni
dell'articolo  15, commi 2 e 3, della legge 10 dicembre 1993, n. 515.
(7)((16))
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AGGIORNAMENTO (7)
  Il  D.L.  30  dicembre  2009,  n. 194, convertito con modificazioni
dalla  L.  26  febbraio 2010, n. 25, ha disposto (con l'art. 2, comma
8-novies) che "Per le sole violazioni commesse dal 10 marzo 2009 alla
data  di  entrata  in  vigore della legge di conversione del presente
decreto  continuano ad applicarsi le norme di cui all'articolo 42-bis
del   decreto-legge   30  dicembre  2008,  n.  207,  convertito,  con
modificazioni,  dalla  legge  27  febbraio  2009,  n.  14;  per  tali
violazioni le scadenze fissate dal comma 2 del citato articolo 42-bis
al  30 settembre e al 31 marzo 2009 sono prorogate rispettivamente al
30 settembre e al 10 marzo 2010".
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AGGIORNAMENTO (16)
  Il  D.L.  29  dicembre  2010,  n. 225, convertito con modificazioni
dalla  L.  26  febbraio 2011, n. 10, ha disposto (con l'art. 2, comma
29)  che  "Le  norme  di cui all'articolo 42-bis del decreto-legge 30
dicembre  2008, n. 207, convertito, con modificazioni, dalla legge 27
febbraio  2009,  n.  14, si applicano alle violazioni commesse dal 28
febbraio  2010  alla  data  di  entrata  in  vigore  della  legge  di
conversione  del  presente  decreto.  Per tali violazioni le scadenze
fissate dal comma 2 del citato articolo 42-bis al 30 settembre 2009 e
al 31 maggio 2010 sono prorogate rispettivamente al 30 settembre 2011
e al 31 maggio 2011".