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DECRETO-LEGGE 30 dicembre 2008, n. 207

Proroga di termini previsti da disposizioni legislative e disposizioni finanziarie urgenti.

note: Entrata in vigore del decreto: 31-12-2008.
Decreto-Legge convertito con modificazioni dalla L. 27 febbraio 2009, n. 14 (in SO n.28, relativo alla G.U. 28/02/2009, n.49).
(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 29/12/2017)
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Testo in vigore dal:  27-2-2011
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Art. 42-bis

Disposizioni per la definizione di violazioni
in materia di affissioni e pubblicità
1. Le violazioni ripetute e continuate delle norme in materia di affissioni e pubblicità commesse nel periodo compreso dal 1o gennaio 2005 fino alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, mediante affissioni di manifesti politici ovvero di striscioni e mezzi similari, possono essere definite in qualunque ordine e grado di giudizio, nonché in sede di riscossione delle somme eventualmente iscritte a titolo sanzionatorio, mediante il versamento, a carico del committente responsabile, di una imposta pari, per il complesso delle violazioni commesse e ripetute, a 1.000 euro per anno e per provincia.
2. Tale versamento deve essere effettuato a favore della tesoreria del comune competente o della provincia qualora le violazioni siano state compiute in più di un comune della stessa provincia. In tal caso la provincia provvede al ristoro, proporzionato al valore delle violazioni accertate, ai comuni interessati, ai quali compete l'obbligo di inoltrare alla provincia la relativa richiesta entro il 30 settembre 2009. In caso di mancata richiesta da parte dei comuni, la provincia destinerà le entrate al settore ecologia. La definizione di cui al presente articolo non dà luogo ad alcun diritto al rimborso di somme eventualmente già riscosse a titolo di sanzioni per le predette violazioni. Il termine per il versamento è fissato, a pena di decadenza dal beneficio di cui al presente articolo, al 31 maggio 2010. Non si applicano le disposizioni dell'articolo 15, commi 2 e 3, della legge 10 dicembre 1993, n. 515. (7)
((16))
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AGGIORNAMENTO (7)
Il D.L. 30 dicembre 2009, n. 194, convertito con modificazioni dalla L. 26 febbraio 2010, n. 25, ha disposto (con l'art. 2, comma 8-novies) che "Per le sole violazioni commesse dal 10 marzo 2009 alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto continuano ad applicarsi le norme di cui all'articolo 42-bis del decreto-legge 30 dicembre 2008, n. 207, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2009, n. 14; per tali violazioni le scadenze fissate dal comma 2 del citato articolo 42-bis al 30 settembre e al 31 marzo 2009 sono prorogate rispettivamente al 30 settembre e al 10 marzo 2010".
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AGGIORNAMENTO (16)
Il D.L. 29 dicembre 2010, n. 225, convertito con modificazioni dalla L. 26 febbraio 2011, n. 10, ha disposto (con l'art. 2, comma 29) che "Le norme di cui all'articolo 42-bis del decreto-legge 30 dicembre 2008, n. 207, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2009, n. 14, si applicano alle violazioni commesse dal 28 febbraio 2010 alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto. Per tali violazioni le scadenze fissate dal comma 2 del citato articolo 42-bis al 30 settembre 2009 e al 31 maggio 2010 sono prorogate rispettivamente al 30 settembre 2011 e al 31 maggio 2011".