DECRETO-LEGGE 30 dicembre 2008, n. 207

Proroga di termini previsti da disposizioni legislative e disposizioni finanziarie urgenti.

note: Entrata in vigore del decreto: 31-12-2008.
Decreto-Legge convertito con modificazioni dalla L. 27 febbraio 2009, n. 14 (in SO n.28, relativo alla G.U. 28/02/2009, n.49).
(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 29/12/2017)
  • Allegati
Testo in vigore dal: 19-8-2014
aggiornamenti all'articolo
                               Art. 35 
Personale degli enti di ricerca e altre disposizioni  in  materia  di
                        lavoro e di biobanche 
 
  1. Limitatamente agli enti  di  ricerca,  le  disposizioni  di  cui
all'articolo 7, comma 6, del decreto legislativo 30  marzo  2001,  n.
165, nel testo modificato dall'articolo 3, comma 76, della  legge  24
dicembre 2007, n. 244, e successivamente dall'articolo 46,  comma  1,
del  decreto-legge  25  giugno  2008,   n.   112,   convertito,   con
modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133,  non  si  applicano
fino al 30 giugno 2009. 
  2.  Il  secondo  periodo  del  comma  14   dell'articolo   66   del
decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con  modificazioni,
dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, e' soppresso. 
  3. Con decreto del  Ministro  dell'istruzione,  dell'universita'  e
della ricerca di concerto  con  il  Ministro  dell'economia  e  delle
finanze  e  con  il  Ministro  per  la  pubblica  amministrazione   e
l'innovazione, da adottare entro trenta giorni dalla data di  entrata
in vigore della legge  di  conversione  del  presente  decreto,  sono
definite le modalita' applicative delle disposizioni di cui al  comma
14 dell'articolo  66  del  decreto-legge  25  giugno  2008,  n.  112,
convertito, con modificazioni, dalla legge 6  agosto  2008,  n.  133,
come modificato dal comma 2 del presente articolo, intese a  chiarire
che, al fine di garantire omogeneita' di computo  delle  retribuzioni
del personale cessato e di  quello  neo  assunto,  nella  definizione
delle economie delle cessazioni  non  si  tiene  conto  del  maturato
economico. ((24)) 
  4. Il personale ex CONI,  transitato  alle  dipendenze  della  CONI
Servizi S.p.a., per effetto del decreto-legge 8 luglio 2002, n.  138,
convertito, con modificazioni, dalla legge 8 agosto 2002, n. 178,  in
servizio  presso  le  federazioni  sportive  nazionali,  permane   in
servizio presso le stesse ai fini del loro funzionamento. 
  5.  Nelle  parole  "esercizio   diretto   di   attivita'   sportive
dilettantistiche" contenute nell'articolo 67, comma  1,  lettera  m),
del testo unico delle imposte sui redditi,  di  cui  al  decreto  del
Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n.  917,  e  successive
modificazioni,  sono  ricomprese  la  formazione,  la  didattica,  la
preparazione e l'assistenza all'attivita' sportiva dilettantistica. 
  6. Alle federazioni sportive nazionali, alle  discipline  associate
ed agli enti di promozione sportiva riconosciuti dal CONI si  applica
quanto previsto  dall'articolo  67,  comma  1,  lettera  m),  secondo
periodo, del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto
del  Presidente  della  Repubblica  22  dicembre  1986,  n.  917,   e
successive modificazioni, e dall'articolo 61, comma  3,  del  decreto
legislativo 10 settembre 2003, n. 276, e successive modificazioni. 
  7. All'onere derivante dall'attuazione dei commi 5 e 6,  pari  a  2
milioni di euro per l'anno 2009, 2,6 milioni di euro per l'anno  2010
e 2,4 milioni di euro a decorrere dal 2011, si  provvede  per  l'anno
2009 mediante corrispondente riduzione  dello  stanziamento  iscritto
nel Fondo per interventi strutturali di politica  economica,  di  cui
all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282,
convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n.  307,
come integrato ai sensi dell'articolo 63, comma 10, del decreto-legge
25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge  6
agosto 2008, n. 133. Per l'anno 2010 si provvede a valere  sul  fondo
di cui all'articolo 5, comma 4, del decreto-legge 27 maggio 2008,  n.
93, convertito, con modificazioni, dalla legge  24  luglio  2008,  n.
126, come rideterminato ai  sensi  dell'articolo  60,  comma  8,  del
decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con  modificazioni,
dalla legge 6 agosto 2008, n.  133,  e  successive  modificazioni.  A
decorrere dall'anno 2011 si provvede quanto a  1,2  milioni  di  euro
mediante  corrispondente  riduzione  del  fondo  speciale  di   parte
corrente  iscritto,  ai  fini  del  bilancio   triennale   2009-2011,
nell'ambito  del  programma  "Fondi  di  riserva  e  speciali"  della
missione "Fondi da ripartire" dello stato di previsione del Ministero
dell'economia e delle finanze per l'anno 2009, allo scopo utilizzando
l'accantonamento relativo al  medesimo  Ministero,  e  quanto  a  1,2
milioni di euro mediante corrispondente riduzione del medesimo  fondo
speciale di parte corrente, allo scopo  utilizzando  l'accantonamento
relativo al Ministero della difesa. Il Ministro dell'economia e delle
finanze  e'  autorizzato  ad  apportare,  con  propri   decreti,   le
occorrenti variazioni di bilancio. 
  8.  Ai  fini  della  liquidazione  o  della  ricostituzione   delle
prestazioni previdenziali ed assistenziali collegate al  reddito,  il
reddito di riferimento e' quello conseguito dal  beneficiario  e  dal
coniuge nell'anno solare precedente. Per le prestazioni collegate  al
reddito  rilevano  i  redditi  conseguiti  nello  stesso   anno   per
prestazioni per le  quali  sussiste  l'obbligo  di  comunicazione  al
Casellario centrale dei pensionati di cui al Decreto  del  Presidente
della Repubblica 31 dicembre 1971, n. 1388 e successive modificazioni
e integrazioni. 
  9. In sede di prima liquidazione di una prestazione il  reddito  di
riferimento  e'  quello  dell'anno  in  corso,  dichiarato   in   via
presuntiva. 
  10. Per i procedimenti di cui all'allegato A rilevano i redditi  da
lavoro dipendente, autonomo, professionale o di impresa conseguiti in
Italia, anche presso organismi internazionali, o all'estero al  netto
dei  contributi  previdenziali  ed  assistenziali,  conseguiti  nello
stesso anno di riferimento della prestazione. 
  10 bis. Ai fini della razionalizzazione degli  adempimenti  di  cui
all'articolo 13 della legge 30 dicembre 1991, n. 412, i  titolari  di
prestazioni collegate al reddito, di cui al precedente comma  8,  che
non  comunicano  integralmente  all'Amministrazione  finanziaria   la
situazione reddituale incidente sulle prestazioni in godimento,  sono
tenuti ad effettuare la comunicazione dei dati reddituali  agli  Enti
previdenziali  che  erogano  la  prestazione.  In  caso  di   mancata
comunicazione nei  tempi  e  nelle  modalita'  stabilite  dagli  Enti
stessi, si procede alla sospensione delle  prestazioni  collegate  al
reddito  nel  corso  dell'anno  successivo  a  quello   in   cui   la
dichiarazione dei redditi avrebbe dovuto essere resa.  Qualora  entro
60  giorni  dalla  sospensione  non   sia   pervenuta   la   suddetta
comunicazione,  si  procede  alla  revoca  in  via  definitiva  delle
prestazioni collegate al reddito e al  recupero  di  tutte  le  somme
erogate a tale titolo nel corso dell'anno in cui la dichiarazione dei
redditi avrebbe dovuto essere resa. Nel caso in cui la  comunicazione
dei redditi sia presentata entro il suddetto termine  di  60  giorni,
gli Enti procedono al ripristino della prestazione sospesa  dal  mese
successivo  alla  comunicazione,  previo  accertamento  del  relativo
diritto anche per l'anno in corso. 
  11. COMMA ABROGATO DAL D.L. 1 LUGLIO 2009, N.  78,  CONVERTITO  CON
MODIFICAZIONI DALLA L. 3 AGOSTO 2009, N. 102 
  12. COMMA ABROGATO DAL D.L. 1 LUGLIO 2009, N.  78,  CONVERTITO  CON
MODIFICAZIONI DALLA L. 3 AGOSTO 2009, N. 102 
  13. COMMA ABROGATO DAL D.L. 1 LUGLIO 2009, N.  78,  CONVERTITO  CON
MODIFICAZIONI DALLA L. 3 AGOSTO 2009, N. 102 
  14. Il termine di cui all'articolo 10,  comma  3,  della  legge  21
ottobre 2005,  n.  219,  per  la  predisposizione,  con  decreto  del
Ministro del lavoro, della salute e delle politiche  sociali,  previo
accordo con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato,  le
regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano,  di  una  rete
nazionale di banche per la conservazione di  cordoni  ombelicali,  e'
differito al 31  dicembre  2009.  A  tal  fine  sono  autorizzati  la
raccolta, la conservazione e lo stoccaggio del cordone ombelicale  da
parte di  strutture  pubbliche  e  di  quelle  individuate  ai  sensi
dell'articolo 23 della predetta legge n.  219  del  2005  e  in  base
all'accordo del 10 luglio 2003, pubblicato nella  Gazzetta  Ufficiale
n. 227 del 30 settembre  2003,  autorizzate  dalle  regioni  e  dalle
province autonome di Trento e di Bolzano, sentiti il Centro nazionale
trapianti e il Centro nazionale sangue. 
  15. L'articolo 8-bis, comma 1, del decreto-legge 31 dicembre  2007,
n. 248, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio  2008,
n. 31, e successive modificazioni, e' abrogato. 
  16. Nell'articolo 4-septies del decreto-legge 3 giugno 2008, n. 97,
convertito, con modificazioni, dalla legge 2 agosto 2008, n. 129,  al
comma 4, sono aggiunti, in fine, i seguenti periodi:  "In  tal  caso,
entro  trenta  giorni  dal  rientro,  il  militare  ha  diritto  alla
ricostruzione  di  carriera,  anche  con  eventuale  collocamento  in
posizione di  soprannumero.  La  ricostruzione  di  carriera  avviene
conferendo le promozioni con la stessa decorrenza attribuita al primo
dei militari promossi che lo seguiva nel  ruolo  di  provenienza.  Ai
fini del posizionamento in  ruolo,  il  dipendente  e'  collocato  in
posizione immediatamente antecedente a  quella  conseguita  dal  pari
grado promosso  che  ha  ottenuto  il  miglior  posizionamento  nella
graduatoria tra coloro che lo seguivano nel ruolo di provenienza. Per
il conseguimento del grado  vertice  il  militare  e'  sottoposto  al
giudizio della Commissione superiore di avanzamento". 
 
------------- 
AGGIORNAMENTO (24) 
  Il D.L. 24 giugno 2014, n. 90, convertito, con modificazioni, dalla
L. 11 agosto 2014, n. 114, ha disposto (con l'art. 3, comma 2) che "A
decorrere dal 1 gennaio 2014 non  si  tiene  conto  del  criterio  di
calcolo di  cui  all'articolo  35,  comma  3,  del  decreto-legge  30
dicembre 2008, n. 207, convertito, con modificazioni, dalla legge  27
febbraio 2009, n. 14".