DECRETO-LEGGE 30 dicembre 2008, n. 207

Proroga di termini previsti da disposizioni legislative e disposizioni finanziarie urgenti.

note: Entrata in vigore del decreto: 31-12-2008.
Decreto-Legge convertito con modificazioni dalla L. 27 febbraio 2009, n. 14 (in SO n.28, relativo alla G.U. 28/02/2009, n.49).
(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 29/12/2017)
  • Allegati
Testo in vigore dal: 1-1-2018
aggiornamenti all'articolo
                               Art. 29 
                      Concessioni aeroportuali 
 
  1. All'articolo 18, comma  1,  lettera  b),  del  decreto-legge  31
dicembre 2007, n. 248, convertito, con modificazioni, dalla legge  28
febbraio 2008, n. 31, le parole: "31 dicembre 2008"  sono  sostituite
dalle seguenti: "31 dicembre 2010". 
  1-bis.  In  funzione  dell'andamento  infortunistico  del   settore
dell'autotrasporto, con decreto da adottare ai sensi dell'articolo 3,
comma 1, del decreto legislativo 23 febbraio 2000, n. 38, i tassi  di
premio  INAIL,  per  le  imprese   con   dipendenti,   sono   ridotti
dell'importo di 42 milioni di euro annui, a decorrere dall'anno 2009.
Al fine di garantire il  rispetto  degli  equilibri  programmati  dei
saldi di finanza pubblica e' soppressa l'autorizzazione di  spesa  di
cui all'articolo 45, comma 1, lettera b),  della  legge  23  dicembre
1999, n. 488. Per il solo anno 2009, a titolo sperimentale ed al fine
di conseguire elementi di valutazione per gli  aggiornamenti  di  cui
all'articolo 3, comma 2, del decreto legislativo 23 febbraio 2000, n.
38, i tassi di premio sono ulteriormente ridotti nel  limite  massimo
di 91 milioni di euro, dei quali 11 milioni  destinati  alle  imprese
artigiane del settore dell'autotrasporto  di  merci,  a  seguito  del
versamento all'entrata del bilancio dello Stato delle  somme  di  cui
all'articolo 2, comma 1, del decreto-legge 23 ottobre 2008,  n.  162,
convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2008, n.  201,
che per il corrispondente importo restano acquisite  all'entrata  per
la necessaria compensazione sui saldi di  finanza  pubblica.  Con  il
decreto di cui al primo periodo e'  altresi'  stabilito,  per  l'anno
2009, il differimento, per il settore dell'autotrasporto,  non  oltre
il 16 maggio, del termine del 16 febbraio per il versamento dei premi
assicurativi. 
  1-ter. All'articolo 75 del decreto legislativo 30 aprile  1992,  n.
285,  e  successive  modificazioni,  sono   apportate   le   seguenti
modifiche: 
    a) il comma 2 e' sostituito dal seguente: 
 "2. L'accertamento di cui al comma 1 puo' riguardare singoli veicoli
o gruppi di esemplari dello  stesso  tipo  di  veicolo  ed  ha  luogo
mediante  visita  e  prova  da  parte  dei  competenti  uffici  delle
direzioni generali territoriali  del  Dipartimento  per  i  trasporti
terrestri  e  del   trasporto   intermodale   del   Ministero   delle
infrastrutture e  dei  trasporti,  con  le  modalita'  stabilite  con
decreto dallo stesso Ministero. Con il medesimo decreto  e'  indicata
la documentazione che l'interessato  deve  esibire  a  corredo  della
domanda di accertamento"; 
    b) dopo il comma 3, sono inseriti i seguenti: 
 "3-bis. Il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti  stabilisce
con propri decreti norme specifiche per l'approvazione nazionale  dei
sistemi, componenti ed entita' tecniche, nonche' le idonee  procedure
per la  loro  installazione  quali  elementi  di  sostituzione  o  di
integrazione di parti dei veicoli, su tipi di autovetture e motocicli
nuovi o in circolazione. I sistemi, componenti ed  entita'  tecniche,
per i quali siano stati emanati  i  suddetti  decreti  contenenti  le
norme specifiche per  l'approvazione  nazionale  degli  stessi,  sono
esentati dalla necessita' di ottenere l'eventuale  nulla  osta  della
casa costruttrice del veicolo di cui all'articolo 236, secondo comma,
del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica  16
dicembre 1992, n.  495,  salvo  che  sia  diversamente  disposto  nei
decreti medesimi. 
  3-ter. Qualora le norme di cui al  comma  3-bis  si  riferiscano  a
sistemi,  componenti  ed  entita'  tecniche  oggetto   di   direttive
comunitarie, ovvero di regolamenti emanati dall'Ufficio  europeo  per
le Nazioni Unite recepite dal Ministero delle  infrastrutture  e  dei
trasporti,  le  prescrizioni   di   approvazione   nazionale   e   di
installazione  sono  conformi  a  quanto  previsto   dalle   predette
direttive o regolamenti. 
  3-quater. Gli accertamenti relativi all'approvazione  nazionale  di
cui al comma  3-bis  sono  effettuati  dai  competenti  uffici  delle
direzioni generali territoriali  del  Dipartimento  per  i  trasporti
terrestri  e  per  il  trasporto  intermodale  del  Ministero   delle
infrastrutture e dei trasporti". 
  1-quater. Alla legge 15 gennaio 1992,  n.  21,  sono  apportate  le
seguenti modificazioni: 
    a) l'articolo 3 e' sostituito dal seguente: 
 "Art. 3 (Servizio di noleggio con conducente). - 1. Il  servizio  di
noleggio con conducente si rivolge all'utenza specifica  che  avanza,
presso la rimessa, apposita richiesta per una determinata prestazione
a tempo e/o viaggio. 
  2. Lo stazionamento  dei  mezzi  deve  avvenire  all'interno  delle
rimesse o presso i pontili di attracco. 
  3. La  sede  del  vettore  e  la  rimessa  devono  essere  situate,
esclusivamente,  nel  territorio  del  comune   che   ha   rilasciato
l'autorizzazione"; 
    b) dopo l'articolo 5, e' inserito il seguente: 
 "Art. 5-bis (Accesso nel territorio di altri comuni). -  1.  Per  il
servizio di noleggio con conducente i  comuni  possono  prevedere  la
regolamentazione dell'accesso nel loro territorio o,  specificamente,
all'interno delle aree a traffico limitato dello stesso, da parte dei
titolari di autorizzazioni rilasciate da altri  comuni,  mediante  la
preventiva   comunicazione   contenente,   con    autocertificazione,
l'osservanza e la titolarita' dei  requisiti  di  operativita'  della
presente legge e dei dati relativi al singolo  servizio  per  cui  si
inoltra la comunicazione e/o il pagamento di un importo di accesso"; 
    c) all'articolo 8, il comma 3 e' sostituito dal seguente: 
 "3.  Per  poter  conseguire  e  mantenere  l'autorizzazione  per  il
servizio   di   noleggio   con   conducente   e'   obbligatoria    la
disponibilita', in base a valido titolo giuridico, di  una  sede,  di
una rimessa o di un pontile di attracco situati  nel  territorio  del
comune che ha rilasciato l'autorizzazione"; 
    d) all'articolo 11, i commi 3 e 4 sono sostituiti dai seguenti: 
 "3. Nel servizio di noleggio con conducente, esercitato a  mezzo  di
autovetture, e' vietata la sosta in  posteggio  di  stazionamento  su
suolo pubblico nei comuni ove sia esercito il servizio  di  taxi.  In
detti comuni i veicoli adibiti a servizio di noleggio con  conducente
possono   sostare,   a   disposizione   dell'utenza,   esclusivamente
all'interno della rimessa.  I  comuni  in  cui  non  e'  esercito  il
servizio taxi possono autorizzare  i  veicoli  immatricolati  per  il
servizio di  noleggio  con  conducente  allo  stazionamento  su  aree
pubbliche destinate  al  servizio  di  taxi.  Ai  veicoli  adibiti  a
servizio di noleggio con conducente e' consentito l'uso delle  corsie
preferenziali e delle altre facilitazioni alla circolazione  previste
per i taxi e gli altri servizi pubblici. 
  4. Le prenotazioni di trasporto per il  servizio  di  noleggio  con
conducente sono effettuate presso la rimessa. L'inizio ed il  termine
di ogni singolo servizio di noleggio con conducente  devono  avvenire
alla rimessa, situata nel comune che ha rilasciato  l'autorizzazione,
con  ritorno  alla  stessa,  mentre  il  prelevamento  e  l'arrivo  a
destinazione dell'utente possono avvenire  anche  nel  territorio  di
altri comuni. Nel servizio di noleggio  con  conducente  e'  previsto
l'obbligo di compilazione e tenuta da  parte  del  conducente  di  un
"foglio di servizio" completo dei seguenti dati: 
    a) fogli vidimati e con progressione numerica; 
    b) timbro dell'azienda e/o societa' titolare  della  licenza.  La
compilazione dovra' essere singola per ogni prestazione  e  prevedere
l'indicazione di: 
     1) targa veicolo; 
     2) nome del conducente; 
     3) data, luogo e km. di partenza e arrivo; 
     4) orario di inizio servizio,  destinazione  e  orario  di  fine
servizio; 
     5) dati  del  committente.  Tale  documentazione  dovra'  essere
tenuta a bordo del veicolo per un periodo di due settimane"; 
    e) dopo l'articolo 11, e' inserito il seguente: 
 "Art. 11-bis (Sanzioni). - 1.  Fatto  salvo  quanto  previsto  dagli
articoli 85 e 86 del decreto legislativo 30 aprile 1992,  n.  285,  e
dalle  rispettive  leggi  regionali,  l'inosservanza  da  parte   dei
conducenti di taxi e degli esercenti  il  servizio  di  noleggio  con
conducente di quanto disposto dagli articoli 3 e  11  della  presente
legge e' punita: 
    a) con un mese di sospensione dal ruolo  di  cui  all'articolo  6
alla prima inosservanza; 
    b) con due mesi di sospensione dal ruolo di  cui  all'articolo  6
alla seconda inosservanza; 
    c) con tre mesi di sospensione dal ruolo di  cui  all'articolo  6
alla terza inosservanza; 
    d) con la cancellazione dal ruolo  di  cui  all'articolo  6  alla
quarta inosservanza.". (3) (4) (7) (25) ((26)) 
  1-quinquies. All'articolo 11, comma  5,  della  legge  23  dicembre
1992,  n.  498,  come  modificato  dall'articolo  2,  comma  85,  del
decreto-legge 3 ottobre 2006, n. 262, convertito, con  modificazioni,
dalla legge 24 novembre 2006, n. 286, e successive modificazioni,  la
lettera c) e' sostituita dalla seguente: 
"c)  provvedere,   nel   caso   di   concessionari   che   non   sono
amministrazioni aggiudicatrici, agli affidamenti a  terzi  di  lavori
nel rispetto delle disposizioni di cui agli articoli 142, comma 4,  e
253, comma 25, del codice di cui al  decreto  legislativo  12  aprile
2006, n. 163; ". 
  1-sexies. COMMA ABROGATO DAL D.LGS. 18 APRILE 2016, N. 50. 
  1-septies.  Al  comma  1  dell'articolo  20  del  decreto-legge  31
dicembre 2007, n. 248, convertito, con modificazioni, dalla legge  28
febbraio 2008, n. 31, le parole: "30  giugno  2009"  sono  sostituite
dalle seguenti: "30 giugno 2010". 
  1-octies. La scadenza del 1 gennaio 2009 prevista dall'articolo  4,
comma  1-bis,  del  testo  unico  delle  disposizioni  legislative  e
regolamentari in materia edilizia, di cui al decreto  del  Presidente
della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, e' differita  al  1°  gennaio
2010. 
  1-novies. Le risorse  rivenienti  nell'esercizio  finanziario  2008
dall'autorizzazione di spesa prevista  dall'articolo  2,  comma  232,
della legge 24 dicembre 2007, n. 244, pari a euro 6.300.000, iscritti
sul capitolo 7306 dello  stato  di  previsione  del  Ministero  delle
infrastrutture e dei trasporti, sono mantenute in bilancio  in  conto
dei residui per essere versate all'entrata del bilancio  dello  Stato
nell'anno 2009 a copertura degli interventi effettuati nell'anno 2008
nell'ambito   della   prosecuzione    del    servizio    sperimentale
italo-francese di Autostrada ferrovia alpina (AFA)  sulla  direttrice
Orbassano-Aiton. 
  1-decies. Per la salvaguardia dei  livelli  occupazionali  e  della
competitivita' delle navi italiane, i  benefici  per  le  imprese  di
cabotaggio marittimo di cui all'articolo 34-sexies del  decreto-legge
10 gennaio 2006, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla  legge  9
marzo 2006, n. 80, sono prorogati per l'anno 2009 nel limite  del  45
per cento dei contributi ordinariamente previsti. 
  1-undecies.  All'onere  derivante   dall'applicazione   del   comma
1-decies, valutato in 20 milioni  di  euro,  si  fa  fronte  mediante
utilizzo delle risorse  rivenienti  nell'esercizio  finanziario  2008
dalle autorizzazioni di spesa di cui:  all'articolo  145,  comma  40,
della legge 23 dicembre 2000, n.  388,  e  successive  modificazioni,
pari ad euro 2.550.000, iscritti sul capitolo  1962  dello  stato  di
previsione  del  Ministero  delle  infrastrutture  e  dei  trasporti;
all'articolo 3, comma 12, della legge 9 gennaio 2006, n. 13, pari  ad
euro 9.450.000, iscritti,  in  conto  residui  di  stanziamento,  sul
capitolo  7612  dello  stato  di  previsione  del   Ministero   delle
infrastrutture e dei trasporti;  all'articolo  2,  comma  232,  della
legge 24 dicembre 2007, n. 244, pari ad euro 8.000.000, iscritti  sul
capitolo  7306  dello  stato  di  previsione  del   Ministero   delle
infrastrutture e dei trasporti, che sono conservate in  bilancio  nel
conto dei residui per essere versate all'entrata del  bilancio  dello
Stato per l'ammontare di euro 20.000.000 nell'anno 2009. 
  1-duodecies. All'articolo 5, comma 2, del  regolamento  di  cui  al
decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti  28  aprile
2005, n. 161, le parole: "entro  quarantotto  mesi"  sono  sostituite
dalle seguenti: "entro sessanta mesi". 
  1-terdecies.  Le  quote  dei   limiti   di   impegno,   autorizzati
dall'articolo 13, comma 1, della legge 1o  agosto  2002,  n.  166,  e
successivi  rifinanziamenti,  decorrenti   dall'anno   2006   e   non
utilizzate al 31 dicembre 2008, costituiscono economie di bilancio  e
sono reiscritte nella competenza degli esercizi successivi  a  quelli
terminali dei rispettivi limiti. 
  1-quaterdecies. I contributi pluriennali, autorizzati dall'articolo
1, comma 78, della legge 23 dicembre 2005, n. 266, e dall'articolo 1,
comma 977, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, decorrenti dall'anno
2007 e non utilizzati entro il 31 dicembre 2008,  sono  mantenuti  in
bilancio nel conto dei residui, per essere utilizzati  nell'esercizio
finanziario 2009. 
  1-quinquiesdecies.  Nelle  more  del  procedimento  volto  a   dare
attuazione  alle  norme  contenute  nella  direttiva  2007/66/CE  del
Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 dicembre 2007: 
    a) all'articolo 1-ter, comma  1,  del  decreto-legge  23  ottobre
2008, n. 162, convertito, con modificazioni, dalla legge 22  dicembre
2008, n. 201, le  parole:  "30  marzo  2009"  sono  sostituite  dalle
seguenti: "30 aprile 2010"; 
    b) LETTERA ABROGATA DAL D.LGS. 18 APRILE 2016, N. 50. 
 
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AGGIORNAMENTO (3) 
  Il D.L. 10 febbraio 2009, n. 5, convertito con modificazioni con L.
9 aprile 2009, n. 33, ha disposto che "nelle more della ridefinizione
della disciplina dettata dalla legge  15  gennaio  1992,  n.  21,  in
materia di trasporto di persone mediante autoservizi non di linea, da
effettuare  nel  rispetto  delle  competenze  attribuite  dal  quadro
costituzionale e ordinamentale alle  regioni  ed  agli  enti  locali,
l'efficacia del comma 1-quater del presente articolo 29,  e'  sospesa
fino al 30 giugno 2009". 
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AGGIORNAMENTO (4) 
  Il D.L. 10 febbraio 2009, n. 5, convertito con modificazioni  dalla
L. 9 aprile 2009, n. 33, come modificato dal D.L. 1 luglio  2009,  n.
78, convertito con modificazioni,dalla L. 3 agosto 2009, n.  102,  ha
disposto (con l'art. 7-bis, comma 1) che: 
  "Nelle more della  ridefinizione  della  disciplina  dettata  dalla
legge 15 gennaio 1992, n. 21, in  materia  di  trasporto  di  persone
mediante autoservizi non di linea, da effettuare nel  rispetto  delle
competenze attribuite dal quadro costituzionale e ordinamentale  alle
regioni ed agli enti  locali,  l'efficacia  dell'articolo  29,  comma
1-quater, del decreto-legge 30 dicembre 2008, n. 207, convertito, con
modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2009, n. 14, e'  sospesa  fino
al 31 dicembre 2009". 
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AGGIORNAMENTO (7) 
  Il D.L. 10 febbraio 2009, n. 5, convertito con modificazioni  dalla
L. 9 aprile 2009, n. 33, come modificato dal D.L. 30  dicembre  2009,
n. 194, convertito con modificazioni dalla L. 26  febbraio  2010,  n.
25, ha disposto (con l'art. 7-bis, comma 1) che: 
 "Nelle more della ridefinizione della disciplina dettata dalla legge
15 gennaio 1992, n. 21, in materia di trasporto di  persone  mediante
autoservizi non di linea, da effettuare nel rispetto delle competenze
attribuite dal quadro costituzionale e ordinamentale alle regioni  ed
agli enti locali, l'efficacia dell'articolo 29, comma  1-quater,  del
decreto-legge   30   dicembre   2008,   n.   207,   convertito,   con
modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2009, n. 14, e'  sospesa  fino
al 31 marzo 2010". 
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AGGIORNAMENTO (25) 
  Il D.L. 30 dicembre 2016,  n.  244,  convertito  con  modificazioni
dalla L. 27 febbraio 2017, n. 19, nel modificare l'art. 7-bis,  comma
1 del D.L. 10 febbraio 2009, n. 5, convertito con modificazioni dalla
L. 9 aprile 2009, n. 33, ha conseguentemente disposto (con l'art.  9,
comma  3)  che  "Conseguentemente,  la   sospensione   dell'efficacia
disposta dall'articolo 7-bis, comma 1, del decreto-legge 10  febbraio
2009, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 aprile 2009,
n. 33, si intende prorogata fino al 31 dicembre 2017". 
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AGGIORNAMENTO (26) 
  La L. 27 dicembre 2017, n. 205, nel modificare l'art. 7-bis,  comma
1 del D.L. 10 febbraio 2009, n. 5, convertito con modificazioni dalla
L. 9 aprile 2009, n. 33, ha conseguentemente disposto (con l'art.  1,
comma 1136, lettera b)) che "la sospensione  dell'efficacia  disposta
dall'articolo 7-bis, comma 1, del decreto-legge 10 febbraio 2009,  n.
5, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 aprile 2009,  n.  33,
si intende prorogata fino al 31 dicembre 2018".