DECRETO-LEGGE 29 novembre 2008, n. 185

Misure urgenti per il sostegno a famiglie, lavoro, occupazione e impresa e per ridisegnare in funzione anti-crisi il quadro strategico nazionale.

note: Entrata in vigore del decreto: 29-11-2008.
Decreto-Legge convertito con modificazioni dalla L. 28 gennaio 2009, n. 2 (in SO n.14, relativo alla G.U. 28/01/2009, n.22).
(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 29/12/2022)
Testo in vigore dal: 29-1-2009
aggiornamenti all'articolo
                             Art. 6-bis
          ((Disposizioni in materia di disavanzi sanitari))

  ((1.  L'articolo  1,  comma 2, del decreto-legge 7 ottobre 2008, n.
154,  convertito,  con modificazioni, dalla legge 4 dicembre 2008, n.
189, trova applicazione, su richiesta delle regioni interessate, alle
condizioni  ivi previste, anche nei confronti delle regioni che hanno
sottoscritto  accordi  in  applicazione  dell'articolo  1, comma 180,
della  legge  30 dicembre 2004, n. 311, e successive modificazioni, e
nelle  quali  non  e'  stato  nominato  il  commissario  ad  acta per
l'attuazione  del  piano  di  rientro.  L'autorizzazione  di  cui  al
presente  comma  puo'  essere  deliberata a condizione che la regione
interessata  abbia  provveduto alla copertura del disavanzo sanitario
residuo con risorse di bilancio idonee e congrue entro il 31 dicembre
dell'esercizio interessato.
  2.  Le somme erogate alla regione ai sensi del comma 1 si intendono
erogate  a  titolo  di  anticipazione  e  sono oggetto di recupero, a
valere  su  somme  spettanti  a  qualsiasi titolo, qualora la regione
interessata   non   attui   il  piano  di  rientro  nella  dimensione
finanziaria  stabilita  nello stesso. Con deliberazione del Consiglio
dei  ministri  sono stabiliti l'entita', i termini e le modalita' del
predetto recupero, in relazione ai mancati obiettivi regionali.
  3.  Ai  fini  del rispetto degli obiettivi di finanza pubblica e di
programmazione  sanitaria  connessi anche all'attuazione dei piani di
rientro  dai disavanzi sanitari, con riferimento all'anno 2008, nelle
regioni per le quali si e' verificato il mancato raggiungimento degli
obiettivi     programmati     di     risanamento    e    riequilibrio
economico-finanziario  contenuti nello specifico piano di rientro dai
disavanzi   sanitari,  di  cui  all'accordo  sottoscritto,  ai  sensi
dell'articolo  1,  comma 180, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, e
successive   modificazioni,  non  si  applicano  le  misure  previste
dall'articolo 1, comma 796, lettera b), sesto periodo, della legge 27
dicembre  2006,  n.  296,  limitatamente all'importo corrispondente a
quello  per  il  quale  la  regione ha adottato, entro il 31 dicembre
2008,  misure  di copertura di bilancio idonee e congrue a conseguire
l'equilibrio  economico  nel  settore sanitario per il medesimo anno,
fermo  restando  quanto previsto dall'articolo 4 del decreto-legge 1o
ottobre  2007,  n. 159, convertito, con modificazioni, dalla legge 29
novembre 2007, n. 222, e successive modificazioni.))