DECRETO-LEGGE 29 novembre 2008, n. 185

Misure urgenti per il sostegno a famiglie, lavoro, occupazione e impresa e per ridisegnare in funzione anti-crisi il quadro strategico nazionale.

note: Entrata in vigore del decreto: 29-11-2008.
Decreto-Legge convertito con modificazioni dalla L. 28 gennaio 2009, n. 2 (in SO n.14, relativo alla G.U. 28/01/2009, n.22).
(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 29/12/2022)
Testo in vigore dal: 29-1-2009
aggiornamenti all'articolo
                               Art. 17
    ((Incentivi per il rientro in Italia di docenti e ricercatori
         scientifici residenti all'estero. Applicazione del
         credito d'imposta per attivita' di ricerca in caso
            di incarico da parte di committente estero ))

   1. I redditi di lavoro dipendente o autonomo dei docenti e dei
ricercatori,  che  in  possesso  di  titolo di studio universitario o
equiparato,  siano non occasionalmente residenti all'estero e abbiano
svolto  documentata  attivita' di ricerca o docenza all'estero presso
centri  di  ricerca  pubblici  o privati o universita' per almeno due
anni  continuativi  che  dalla data di entrata in vigore del presente
decreto o in uno dei cinque anni solari successivi vengono a svolgere
la  loro  attivita'  in  Italia,  e  che  conseguentemente  divengono
fiscalmente  residenti  nel  territorio  dello Stato, sono imponibili
solo  per  il  10  per  cento,  ai  fini delle imposte dirette, e non
concorrono   alla   formazione  del  valore  della  produzione  netta
dell'imposta regionale sulle attivita' produttive. L'incentivo di cui
al  presente  comma si applica ((, a decorrere dal 1° gennaio 2009,))
nel  periodo  d'imposta  in  cui  il  ricercatore diviene fiscalmente
residente  nel  territorio  dello  Stato e nei due periodi di imposta
successivi sempre che permanga la residenza fiscale in Italia.
  2. Le disposizioni di cui all'articolo 1, commi da 280 a 283, della
legge   27   dicembre  2006,  n.  296,  e  successive  modifiche,  si
interpretano  nel  senso che il credito d'imposta ivi previsto spetta
anche  ai  soggetti  residenti  e  alle  stabili  organizzazioni  nel
territorio  dello  Stato  di  soggetti  non residenti che eseguono le
attivita'  di  ricerca  e  sviluppo  nel  caso di contratti ((. . .))
stipulati  con  imprese  residenti o localizzate ((negli Stati membri
della  Comunita'  europea,  negli  Stati  aderenti  all'accordo sullo
Spazio  economico  europeo  ovvero))  in  Stati  o territori che sono
inclusi  nella  lista  di cui al decreto del Ministro delle finanze 4
settembre  1996,  ((pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 220 del 19
settembre 1996)).
  ((2-bis. Per l'anno 2009 la dotazione finanziaria di cui al decreto
del  Presidente  della  Repubblica  20  giugno  1977,  n.  701,  come
determinata  dalla Tabella C allegata alla legge 22 dicembre 2008, n.
203,  e'  integrata di 1 milione di euro. Al relativo onere, pari a 1
milione  di euro per l'anno 2009, si provvede mediante corrispondente
riduzione  dell'autorizzazione di spesa di cui al decreto legislativo
30  luglio  1999,  n.  287, come determinata dalla Tabella C allegata
alla legge 22 dicembre 2008, n. 203.))