DECRETO-LEGGE 6 novembre 2008, n. 172

Misure straordinarie per fronteggiare l'emergenza nel settore dello smaltimento dei rifiuti nella regione Campania, nonche' misure urgenti di tutela ambientale.

note: Entrata in vigore del decreto: 7-11-2008.
Decreto-Legge convertito con modificazioni dalla L. 30 dicembre 2008, n. 210 (in G.U. 03/01/2009, n.2) .
(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 08/05/2010)
Testo in vigore dal: 4-1-2009
aggiornamenti all'articolo
                               Art. 6
                      Disciplina sanzionatoria

  1.  Nei  territori  in  cui  vige lo stato di emergenza nel settore
dello  smaltimento  dei  rifiuti  dichiarato  ai sensi della legge 24
febbraio 1992, n. 225:
    a)  chiunque  in modo incontrollato o presso siti non autorizzati
abbandona,  scarica,  deposita  sul  suolo o nel sottosuolo o immette
nelle  acque superficiali o sotterranee (( ovvero incendia )) rifiuti
pericolosi,  speciali  ovvero rifiuti ingombranti domestici e non, di
volume  pari  ad  almeno  0.5  metri  cubi  e  con  almeno  due delle
dimensioni  di  altezza,  lunghezza o larghezza superiori a cinquanta
centimetri,  e'  punito con la reclusione fino a tre anni e sei mesi;
se  l'abbandono,  lo  sversamento,  il  deposito o l'immissione nelle
acque superficiali o sotterranee riguarda rifiuti diversi, si applica
la sanzione amministrativa pecuniaria da cento euro a seicento euro;
    b)   i  titolari  di  imprese  ed  i  responsabili  di  enti  che
abbandonano,  scaricano  o  depositano  sul suolo o nel sottosuolo in
modo incontrollato e presso siti non autorizzati (( o incendiano )) i
rifiuti,  ovvero li immettono nelle acque superficiali o sotterranee,
sono puniti con la reclusione da tre mesi a quattro anni se si tratta
di  rifiuti  non  pericolosi e con la reclusione da sei mesi a cinque
anni se si tratta di rifiuti pericolosi;
    c)  se  i  fatti  di cui alla lettera b) sono posti in essere con
colpa,  il  responsabile  e'  punito con l'arresto da un mese ad otto
mesi  se  si  tratta di rifiuti non pericolosi e con l'arresto da sei
mesi a un anno se si tratta di rifiuti pericolosi;
    d)  chiunque  effettua  una  attivita'  di  raccolta,  trasporto,
recupero,  smaltimento,  commercio  ed  intermediazione di rifiuti in
mancanza  dell'autorizzazione,  iscrizione o comunicazione prescritte
dalla normativa vigente e' punito:
      1)  con  la  pena  della reclusione da sei mesi a quattro anni,
nonche' con la multa da diecimila euro a trentamila euro se si tratta
di rifiuti non pericolosi;
      2)  con  la  pena  della  reclusione da uno a sei anni e con la
multa  da  quindicimila  euro  a  cinquantamila  euro se si tratta di
rifiuti pericolosi;
    e)  chiunque realizza o gestisce una discarica non autorizzata e'
punito con la reclusione da un anno e sei mesi a cinque anni e con la
multa da ventimila euro a sessantamila euro. Si applica la pena della
reclusione  da due a sette anni e della multa da cinquantamila euro a
centomila  euro  se  la  discarica e' destinata, anche in parte, allo
smaltimento  di  rifiuti pericolosi; alla sentenza di condanna o alla
sentenza  pronunciata  ai  sensi  dell'articolo  444  del  codice  di
procedura  penale  consegue  la  confisca  dell'area  sulla  quale e'
realizzata  la  discarica  abusiva  se  di proprieta' dell'autore del
reato,  fatti  salvi  gli  obblighi di bonifica o di ripristino dello
stato dei luoghi;
    f)  le  pene  di  cui  alle lettere b), c), d) ed e) sono ridotte
della   meta'   nelle  ipotesi  di  inosservanza  delle  prescrizioni
contenute o richiamate nelle autorizzazioni, nonche' nelle ipotesi di
carenza  dei requisiti e delle condizioni richiesti per le iscrizioni
o comunicazioni;
    g)  chiunque  effettua  attivita'  di  miscelazione  di categorie
diverse  di  rifiuti  pericolosi di cui all'allegato G della parte IV
del  decreto  legislativo  3  aprile  2006,  n.  152,  ovvero rifiuti
pericolosi  con  rifiuti non pericolosi, e' punito con la pena di cui
alla lettera d), numero 2), o, se il fatto e' commesso per colpa, con
l'arresto da sei mesi a un anno;
    h)  chiunque  effettua  il deposito temporaneo presso il luogo di
produzione  di  rifiuti  sanitari  pericolosi,  con  violazione delle
disposizioni  di  cui  al  decreto del Presidente della Repubblica 15
luglio  2003,  n.  254, e' punito con la pena della reclusione da sei
mesi a tre anni e con la multa da diecimila euro a quarantamila euro,
ovvero  con la pena dell'arresto da tre mesi a un anno se il fatto e'
commesso  per colpa. Si applica la sanzione amministrativa pecuniaria
da   duemilaseicento   euro  a  quindicimilacinquecento  euro  per  i
quantitativi non superiori a duecento litri o quantita' equivalenti.
  ((  1-bis.  Per  tutte  le  fattispecie  penali  di cui al presente
articolo,  poste  in  essere con l'uso di un veicolo, si procede, nel
corso   delle  indagini  preliminari,  al  sequestro  preventivo  del
medesimo  veicolo. Alla sentenza di condanna consegue la confisca del
veicolo. ))