DECRETO-LEGGE 3 novembre 2008, n. 171

Misure urgenti per il rilancio competitivo del settore agroalimentare.

note: Entrata in vigore del decreto: 5-11-2008.
Decreto-Legge convertito con modificazioni dalla L. 30 dicembre 2008, n. 205 (in G.U. 30/12/2008, n.303).
(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 24/06/2014)
Testo in vigore dal: 27-2-2011
aggiornamenti all'articolo
                               Art. 3
               Disposizioni in materia di enti irrigui

  1.  Al  fine  di  concorrere agli oneri della gestione ordinaria e'
attributo   all'Ente   per   lo  sviluppo  dell'irrigazione  e  della
trasformazione  fondiaria  in  Puglia,  Lucania e Irpinia (EIPLI), un
contributo  straordinario  dell'importo  massimo  di  5.600.000 euro,
previo  corrispondente  versamento all'entrata degli interessi attivi
di  cui all'articolo 26, comma 6, del decreto-legge 31 dicembre 2007,
n.  248, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 2008,
n.  31,  che,  conseguentemente,  non vengono piu' utilizzati per gli
scopi previsti dal medesimo comma 6.
  2. Al fine di garantire la gestione ordinaria del servizio pubblico
essenziale   di  irrigazione  e  di  distribuzione  di  acqua  ed  in
considerazione    dell'eccezionalita'    dell'esposizione   debitoria
dell'EIPLI,  fino  alla  data  del  31 marzo 2009 le somme erogate ai
sensi  del comma 1 non sono soggette ad esecuzione forzata, a pena di
nullita' rilevabile d'ufficio dal giudice.
  3.  Per  l'operativita' dei limiti all'esecuzione forzata di cui al
comma  2,  l'organo  esecutivo  dell'EIPLI  destina  le somme erogate
esclusivamente  alla  gestione ordinaria, previa individuazione delle
finalita'  e  quantificazione  degli  importi  con  deliberazione  da
adottarsi  ogni  tre  mesi e da notificarsi al tesoriere. Il medesimo
organo  non  emette,  altresi', mandati a titolo diverso da quello in
tale modo vincolato, senza seguire l'ordine cronologico delle fatture
cosi'  come  pervenute  per  il  pagamento  o,  se  non e' prescritta
fattura, delle deliberazioni di impegno da parte dell'Ente stesso.
  3-bis.   Il   termine  del  31  marzo  2009,  di  cui  al  comma  1
dell'articolo   26   del   decreto-legge  25  giugno  2008,  n.  112,
convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, per
quel che riguarda l'EIPLI, e' prorogato al 31 marzo 2010. Al relativo
onere, pari a 100.000 euro per l'anno 2009 e a 50.000 euro per l'anno
2010, si provvede mediante corrispondente riduzione per gli anni 2009
e  2010,  dell'autorizzazione  di  spesa  di  cui  all'articolo 8 del
decreto legislativo 18 maggio 2001, n. 227. (4) ((6))
  4. Al fine di concorrere al risanamento del settore e di soddisfare
i bisogni di approvvigionamento delle imprese agricole e industriali,
all'articolo  5,  comma 1, del decreto-legge 22 ottobre 2001, n. 381,
convertito,  con modificazioni, dalla legge 21 dicembre 2001, n. 441,
le  parole:  "e'  prorogato  di  sette  anni"  sono  sostituite dalle
seguenti: "e' prorogato di otto anni".
  4-bis.  Dal  1 gennaio 2009 entrano in vigore, a favore dell'EIPLI,
le   tariffe   relative   alla  componente  industriale  per  l'acqua
all'ingrosso,  come determinate, in data 29 aprile 2008, dal comitato
di   coordinamento   ai   sensi   dell'articolo   26,  comma  6,  del
decreto-legge   31   dicembre   2007,   n.   248,   convertito,   con
modificazioni,  dalla  legge  28 febbraio 2008, n. 31. Per la tariffa
irrigua,  il  termine  di  cui al primo periodo del presente comma e'
fissato al 30 giugno 2009.
  5. All'onere derivante dalla disposizione di cui al comma 4, pari a
271.240  euro  per  l'anno  2009, si provvede mediante corrispondente
riduzione  dell'autorizzazione  di spesa di cui all'articolo 5, comma
3-ter,  del  decreto-legge  1°  ottobre 2005, n. 202, convertito, con
modificazioni, dalla legge 30 novembre 2005, n. 244.
  5-bis.   Gli   enti   pubblici  irrigui  nazionali  e  le  societa'
partecipate,  anche  parzialmente,  dagli stessi hanno la facolta' di
provvedere  alla  realizzazione  e  alla  gestione di impianti per la
produzione  di  energia  idroelettrica.  A  tale fine si applicano le
procedure di cui al comma 1 dell'articolo 166 del decreto legislativo
3  aprile  2006,  n.  152,  e  i  termini  decorrono  dalle  date  di
presentazione delle domande.
  5-ter.  All'articolo  26,  comma  7,  del decreto-legge 31 dicembre
2007,  n. 248, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio
2008,  n.  31, dopo il secondo periodo sono inseriti i seguenti: "Per
la  medesima  finalita',  per  l'anno 2009, e' assegnata al Ministero
delle  politiche  agricole alimentari e forestali la somma di 860.000
euro.  Al relativo onere si provvede, quanto a 660.000 euro, mediante
corrispondente  riduzione,  per  l'anno  2009, dell'autorizzazione di
spesa di cui all'articolo 5, comma 3-ter, del decreto-legge 1 ottobre
2005,  n. 202, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 novembre
2005,  n.  244,  e,  quanto  a  200.000 euro, mediante corrispondente
riduzione,  per  l'anno  2009,  dell'autorizzazione  di  spesa di cui
all'articolo 8 del decreto legislativo 18 maggio 2001, n. 227".
  5-quater.  Per  favorire  la  migliore  attuazione dei programmi di
realizzazione  di infrastrutture irrigue di interesse nazionale nelle
aree  sottoutilizzate, il commissario ad acta di cui all'articolo 19,
comma  5,  del decreto-legge 8 febbraio 1995, n. 32, convertito dalla
legge  7  aprile  1995, n. 104, e successive modificazioni, provvede,
nell'ambito  delle  economie di spesa realizzate sui fondi assegnati,
al  finanziamento  delle  relative  progettazioni,  secondo modalita'
stabilite   con   decreto   del  Ministro  delle  politiche  agricole
alimentari e forestali.
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AGGIORNAMENTO (4)
  Il  D.L.  30  dicembre  2009,  n. 194, convertito con modificazioni
dalla L. 26 febbraio 2010, n. 25, ha disposto (con l'art. 2, comma 6)
che:  "Il  termine  del  31  marzo  2010 di cui all'articolo 3, comma
3-bis,  del  decreto-legge  3  novembre 2008, n. 171, convertito, con
modificazioni,  dalla legge 30 dicembre 2008, n. 205, e' prorogato al
31 dicembre 2010".
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AGGIORNAMENTO (6)
  Il  D.L.  29  dicembre  2010,  n. 225, convertito con modificazioni
dalla  L.  26  febbraio 2011, n. 10, ha disposto (con l'art. 2, comma
2-quinquiesdecies)  che  il  termine  del  31 dicembre 2010 di cui al
comma 3-bis del presente articolo e' differito al 31 dicembre 2011.