DECRETO-LEGGE 23 ottobre 2008, n. 162

Interventi urgenti in materia di adeguamento dei prezzi di materiali da costruzione, di sostegno ai settori dell'autotrasporto, dell'agricoltura e della pesca professionale, nonche' di finanziamento delle opere per il G8 e definizione degli adempimenti tributari per le regioni Marche ed Umbria, colpite dagli eventi sismici del 1997.

note: Entrata in vigore del decreto: 23-10-2008.
Decreto-Legge convertito con modificazioni dalla L. 22 dicembre 2008, n. 201 (in G.U. 22/12/2008, n.298).
(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 06/07/2011)
Testo in vigore dal: 23-12-2008
aggiornamenti all'articolo
                          Art. 2-quinquies
                  (((Modifiche all'articolo 83-bis
             del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112)))

  ((1.  All'articolo 83-bis del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112,
convertito,  con  modificazioni,  dalla  legge 6 agosto 2008, n. 133,
sono apportate le seguenti modificazioni:
    a)  il  comma  4  e'  sostituito  dal  seguente:  "4.  Qualora il
contratto  di  trasporto  sia  stipulato  in  forma scritta, ai sensi
dell'articolo  6  del  decreto  legislativo 21 novembre 2005, n. 286,
anche  in  attuazione  di  accordi volontari di settore stipulati nel
rispetto  della  disciplina  comunitaria  della concorrenza, prezzi e
condizioni  sono  rimessi  alla  autonomia  negoziale delle parti. Il
contratto  scritto,  ovvero  la  fattura  emessa  dal  vettore per le
prestazioni  ivi  previste,  evidenzia,  ai  soli  fini civilistici e
amministrativi,  la  parte  del  corrispettivo  dovuto  dal mittente,
corrispondente  al  costo  del  carburante  sostenuto dal vettore per
l'esecuzione   delle  prestazioni  contrattuali.  Tale  importo  deve
corrispondere  al  prodotto  dell'ammontare  del  costo  chilometrico
determinato  ai  sensi  del  comma  1,  nel  mese precedente a quello
dell'esecuzione   del  trasporto,  moltiplicato  per  il  numero  dei
chilometri  corrispondenti  alla prestazione indicata nel contratto o
nella fattura.";
    b)  al comma 8, le parole: "Qualora il contratto di trasporto sia
stipulato  in  forma scritta, l'azione del vettore si prescrive in un
anno ai sensi dell'articolo 2951 del codice civile" sono soppresse;
    c)   al   comma   10,   primo   periodo,  le  parole:  "l'importo
dell'adeguamento  automatico del corrispettivo dovuto dal committente
per  l'incremento  dei  costi del carburante sostenuto dal vettore e'
calcolato"     sono    sostituite    dalle    seguenti:    "l'importo
dell'adeguamento  automatico del corrispettivo dovuto dal committente
per la variazione dei costi del carburante e' calcolato";
    d)  al  comma  11, le parole: "agli aumenti intervenuti nel costo
del  gasolio  a decorrere dal 1 luglio 2008 o dall'ultimo adeguamento
effettuato"   sono   sostituite   dalle  seguenti:  "alle  variazioni
intervenute  nel  costo  del gasolio a decorrere dal 1 gennaio 2009 o
dall'ultimo adeguamento effettuato a partire da tale data";
    e)  al  comma  15  sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: ",
individuata  con  decreto  del  Ministro  delle  infrastrutture e dei
trasporti, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze,
con  il  Ministro  della  giustizia  e con il Ministro dello sviluppo
economico";
    f) il comma 24 e' abrogato.
  2.  Il  decreto  previsto  dal  comma  15  dell'articolo 83-bis del
decreto-legge  25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni,
dalla  legge  6  agosto  2008,  n.  133, come modificato dal comma 1,
lettera  e),  del  presente articolo, e' emanato entro novanta giorni
dalla  data  di  entrata  in  vigore  della  legge di conversione del
presente decreto.
  3.  A  valere sulle risorse di cui al comma 29 dell'articolo 83-bis
del   decreto-legge   25   giugno   2008,   n.  112,  convertito  con
modificazioni,  dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, rese disponibili a
seguito  dell'abrogazione  del  comma  24  del  medesimo articolo, e'
autorizzata  un'ulteriore spesa di 30 milioni di euro per l'anno 2008
per   gli   interventi   previsti   dall'articolo  2,  comma  3,  del
decreto-legge   28   dicembre   1998,   n.   451,   convertito,   con
modificazioni,  dalla  legge  26 febbraio 1999, n. 40, come prorogati
dall'articolo  45, comma 1, lettera c), della legge 23 dicembre 1999,
n. 488, e successive modificazioni.))