DECRETO-LEGGE 7 ottobre 2008, n. 154

Disposizioni urgenti per il contenimento della spesa sanitaria e in materia di regolazioni contabili con le autonomie locali.

note: Entrata in vigore del decreto: 8-10-2008.
Decreto-Legge convertito con modificazioni dalla L. 4 dicembre 2008, n. 189 (in G.U. 06/12/2008, n.286).
(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 29/12/2014)
Testo in vigore dal: 15-8-2012
aggiornamenti all'articolo
                               Art. 6 
                  Disposizioni finanziarie e finali 
 
  1. L'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 61 della legge  27
dicembre 2002, n. 289, relativa al Fondo per le aree sottoutilizzate,
e' ridotta di 781,779 milioni di euro,  per  l'anno  2008  e  di  528
milioni di euro per l'anno 2009. 
  1-bis. Le risorse rivenienti dalla  riduzione  delle  dotazioni  di
spesa previste dal comma 1 sono iscritte  nel  Fondo  per  interventi
strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10,  comma  5,
del  decreto-legge  29  novembre  2004,  n.  282,   convertito,   con
modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307. 
  1-ter. Alla copertura dell'onere  derivante  dall'attuazione  degli
articoli 1, comma 5, 2, comma 8, e 5-bis,  pari,  rispettivamente,  a
260,593 milioni di euro per l'anno 2008 e 436,593 milioni di euro per
l'anno 2009, si provvede mediante  riduzione  dell'autorizzazione  di
spesa di cui al comma 1-bis per gli importi, al  fine  di  compensare
gli effetti in termini di indebitamento netto, di cui al comma 1. 
  1-quater. Una quota delle risorse iscritte nel Fondo per interventi
strutturali di politica economica ai  sensi  del  comma  1-bis,  pari
rispettivamente a 521,186 milioni di euro per l'anno  2008  e  91,407
milioni di euro per l'anno 2009, e' versata all'entrata del  bilancio
dello Stato per i medesimi anni. 
  2. Nello stato di previsione del Ministero  dell'economia  e  delle
finanze e' istituito, con una dotazione, in termini di sola cassa, di
435 milioni di euro per l'anno 2010 e di  175  milioni  di  euro  per
l'anno 2011, un Fondo per la compensazione degli  effetti  finanziari
non previsti a legislazione vigente  conseguenti  all'attualizzazione
di contributi pluriennali, ai sensi del comma 177-bis dell'articolo 4
della legge 24 dicembre 2003, n.  350,  introdotto  dall'articolo  1,
comma 512, della legge 27 dicembre 2006, n.  296  ,  e,  fino  al  31
dicembre 2012, per le finalita' previste dall'articolo  5-bis,  comma
1,  del  decreto-legge  13  agosto  2011,  n.  138,  convertito,  con
modificazioni, dalla legge 14 settembre 2011, n.  148,  limitatamente
alle risorse del  Fondo  per  lo  sviluppo  e  la  coesione,  di  cui
all'articolo 4  del  decreto  legislativo  31  maggio  2011,  n.  88.
All'utilizzo del Fondo per le finalita' di cui al  primo  periodo  si
provvede con decreto del Ministro dell'economia e delle  finanze,  da
trasmettere  al  Parlamento,  per   il   parere   delle   Commissioni
parlamentari competenti per  materia  e  per  i  profili  finanziari,
nonche' alla Corte dei conti. (2) (3) (4) (7) ((10)) 
 
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AGGIORNAMENTO (2) 
  Il D.L. 23 ottobre 2008, n.  162,  convertito,  con  modificazioni,
dalla L. 22 dicembre 2008, n. 201 ha disposto (con  l'art.  1,  comma
11) che "Il fondo di cui all'articolo 6, comma 2, del decreto-legge 7
ottobre 2008, n. 154, e' contestualmente incrementato, in termini  di
sola cassa, di 300 milioni di euro per ciascuno  degli  anni  2010  e
2011". 
  Lo stesso decreto ha poi disposto (con l'art. 3, comma 2)  che  "Il
fondo di cui all'articolo 6, comma 2,  del  decreto-legge  7  ottobre
2008, n. 154, e' incrementato di 8,3 milioni di euro per l'anno 2009,
di 18,3 milioni di euro per l'anno 2010 e di 3,3 milioni di euro  per
l'anno 2011 in termini di sola cassa". 
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AGGIORNAMENTO (3) 
  Il D.L. 1 luglio 2009, n. 78, convertito, con modificazioni,  dalla
L. 3 agosto 2009, n. 102 ha disposto (con l'art. 25, comma 4) che "Il
fondo per la compensazione degli effetti finanziari  non  previsti  a
legislazione  vigente  di  cui   all'articolo   6,   comma   2,   del
decreto-legge 7 ottobre 2008, n. 154, convertito, con  modificazioni,
dalla legge 4 dicembre 2008, n. 189, e' incrementato di  256  milioni
di euro per l'anno 2009, 377 milioni di  euro  per  l'anno  2010,  91
milioni di euro per l'anno 2011 e  54  milioni  di  euro  per  l'anno
2012". 
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AGGIORNAMENTO (4) 
  Il D.L. 30 dicembre 2009, n. 195,  convertito,  con  modificazioni,
dalla L. 26 febbraio 2010, n. 26 ha disposto (con l'art. 18, comma 1,
lettera a)) che "Il Fondo di cui al citato articolo 6, comma  2,  del
decreto-legge  7   ottobre   2008,   n.   154,   e'   contestualmente
incrementato, in termini di sola cassa, di euro 5.100.000 per  l'anno
2011 e di euro 35.100.000 per l'anno 2012". 
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AGGIORNAMENTO (7) 
  La L. 12 novembre 2011, n. 183, ha disposto (con l'art.  33,  comma
36) che "Nel  saldo  finanziario  in  termini  di  competenza  mista,
individuato ai sensi  dell'articolo  l,  comma  89,  della  legge  13
dicembre 2010, n. 220, rilevante ai fini della verifica del  rispetto
del Patto di  stabilita'  interno,  non  sono  considerate  le  spese
sostenute  dal  comune  di  Barletta  per  la   realizzazione   degli
interventi  conseguenti  al  crollo  del  fabbricato  di  Via   Roma.
L'esclusione delle spese opera nei limiti di l milione  di  euro  per
l'anno 2011. A tal fine, la dotazione del Fondo di  cui  all'articolo
6, comma 2, del decreto-legge 7 ottobre 2008, n. 154, convertito, con
modificazioni, dalla legge 4 dicembre 2008, n. 189, e' ridotta  di  1
milione di euro per l'anno 2011." 
  Ha inoltre disposto (con l'art. 33, comma 5) che "La dotazione  del
fondo di cui all'articolo 6, comma 2,  del  decreto-legge  7  ottobre
2008, n. 154, convertito, con modificazioni, dalla legge  4  dicembre
2008, n. 189, e' rideterminata in termini di sola cassa negli importi
di 950 milioni per l'anno 2012, di 587 milioni per  l'anno  2013,  di
475 milioni per l'anno 2014 e di 450 milioni  a  decorrere  dall'anno
2015". 
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AGGIORNAMENTO (10) 
  Il D.L. 6 luglio 2012, n. 95, convertito con modificazioni dalla L.
7 agosto 2012, n. 135, ha disposto (con l'art. 7, comma 16)  che  "Il
fondo di cui all'articolo 6, comma 2,  del  decreto-legge  7  ottobre
2008, n. 154, convertito, con modificazioni, dalla legge  4  dicembre
2008, n. 189, e' ridotto, in termini di sola cassa, di 500 milioni di
euro per ciascuno degli anni 2012 e 2013 e di 400 milioni di  euro  a
decorrere dall'anno 2014".