DECRETO-LEGGE 7 ottobre 2008, n. 154

Disposizioni urgenti per il contenimento della spesa sanitaria e in materia di regolazioni contabili con le autonomie locali.

note: Entrata in vigore del decreto: 8-10-2008.
Decreto-Legge convertito con modificazioni dalla L. 4 dicembre 2008, n. 189 (in G.U. 06/12/2008, n.286).
(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 29/12/2014)
Testo in vigore dal: 1-1-2015
aggiornamenti all'articolo
                             Art. 2-ter 
(Disposizioni  in  materia  di  regime  fiscale  dei  carburanti  per
                            autotrazione) 
 
  1. A decorrere dal 1° gennaio 2009, al fine di adeguare le  risorse
destinate a ridurre la concorrenzialita' delle rivendite di benzine e
gasolio utilizzati  come  carburante  per  autotrazione  situate  nel
territorio elvetico, e' attribuita alle  regioni  confinanti  con  la
Svizzera  una   quota   aggiuntiva   di   compartecipazione   all'IVA
determinata nella misura dell'onere finanziario relativo ai litri  di
carburante venduti a prezzo ridotto. 
  2. La riduzione alla pompa del prezzo del gasolio e  delle  benzine
per autotrazione utilizzati dai  privati  cittadini  residenti  nella
regione per consumi personali  puo'  essere  disposta  dalle  regioni
confinanti  con  la  Confederazione  elvetica,  non   facente   parte
dell'Unione europea, con propria legge, nel rispetto della  normativa
comunitaria, in  modo  tale  da  garantire  che  il  prezzo  non  sia
inferiore  a  quello  praticato  nello  Stato  confinante  e  che  la
riduzione sia  differenziata  nel  territorio  regionale  in  maniera
inversamente  proporzionale  alla  distanza  dei  punti  vendita  dal
confine. 
  3. La compartecipazione di cui al comma 1 e' attribuita mensilmente
a ciascuna regione sulla  base  dei  quantitativi  erogati  a  prezzo
ridotto nell'anno precedente, con conguaglio, entro il mese di aprile
dell'anno successivo, sulla base dei dati  di  consuntivo  rilasciati
dall'Agenzia delle dogane. 
  4. Con decreto del Ministro dell'economia  e  delle  finanze,  sono
stabilite  le  modalita'  di  applicazione  delle  disposizioni   del
presente articolo e, annualmente, in sede del conguaglio  di  cui  al
comma   3,   viene   rideterminata   la   misura   della   quota   di
compartecipazione prevista dal comma  1  al  fine  di  assicurare  la
copertura finanziaria delle finalita' del presente articolo. 
  5. Con decorrenza dalla medesima data di cui al comma 1 e' abrogato
l'articolo 12 del decreto legislativo 18 febbraio 2000, n. 56. 
  6.  Al  minor  gettito  derivante  dall'applicazione  del  presente
articolo, nei limiti di 20 milioni di  euro  annui  a  decorrere  dal
2009, si provvede mediante riduzione lineare  degli  stanziamenti  di
parte corrente relativi alle autorizzazioni di spesa come determinate
dalla tabella C della legge 24 dicembre 2007, n. 244. ((15)) 
 
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AGGIORNAMENTO (15) 
  La L. 23 dicembre 2014, n. 190 ha disposto (con l'art. 1, comma 90)
che "La quota di compartecipazione all'imposta sul valore aggiunto di
cui all'articolo 2-ter, comma 6, del decreto-legge 7 ottobre 2008, n.
154, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 dicembre  2008,  n.
189, e' incrementata di ulteriori 5  milioni  di  euro  per  ciascuno
degli anni 2015 e 2016".