DECRETO-LEGGE 25 giugno 2008, n. 112

Disposizioni urgenti per lo sviluppo economico, la semplificazione, la competitivita', la stabilizzazione della finanza pubblica e la perequazione Tributaria.

note: Entrata in vigore del decreto: 25-6-2008.
Decreto-Legge convertito con modificazioni dalla L. 6 agosto 2008, n. 133 (in SO n.196, relativo alla G.U. 21/08/2008, n.195).
(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 19/10/2022)
Testo in vigore dal: 29-8-2017
aggiornamenti all'articolo
                             Art. 83-bis 
(Tutela della sicurezza stradale  e  della  regolarita'  del  mercato
           dell'autotrasporto di cose per conto di terzi) 
 
  1. COMMA ABROGATO DALLA L. 23 DICEMBRE 2014, N. 190. 
  2. COMMA ABROGATO DALLA L. 23 DICEMBRE 2014, N. 190. 
  3. COMMA ABROGATO DALLA L. 23 DICEMBRE 2014, N. 190. 
  4. Nel  contratto  di  trasporto,  anche  stipulato  in  forma  non
scritta, di cui all'articolo 6 del decreto  legislativo  21  novembre
2005, n. 286, e successive modificazioni, i prezzi  e  le  condizioni
sono rimessi all'autonomia negoziale delle parti,  tenuto  conto  dei
principi di adeguatezza in materia di sicurezza stradale e sociale. 
  4-bis. Al fine di garantire l'affidamento del trasporto  a  vettori
in regola con l'adempimento degli obblighi retributivi, previdenziali
e assicurativi, il committente e' tenuto a verificare preliminarmente
alla   stipulazione   del   contratto   tale   regolarita'   mediante
acquisizione del documento di cui al comma 4-sexies. In tal  caso  il
committente non assume gli oneri di cui ai commi 4-ter e 4-quinquies. 
  4-ter. Il committente che non esegue la verifica di  cui  al  comma
4-bis ovvero di cui al comma 4-quater e' obbligato in solido  con  il
vettore, nonche' con ciascuno degli eventuali sub-vettori,  entro  il
limite di un anno dalla cessazione  del  contratto  di  trasporto,  a
corrispondere ai lavoratori  i  trattamenti  retributivi,  nonche'  i
contributi previdenziali e i premi assicurativi agli enti competenti,
dovuti limitatamente alle prestazioni ricevute nel corso della durata
del contratto di trasporto, restando escluso qualsiasi obbligo per le
sanzioni  amministrative  di  cui  risponde  solo   il   responsabile
dell'inadempimento. Il committente che ha eseguito il pagamento  puo'
esercitare l'azione di regresso nei confronti del coobbligato secondo
le regole generali. 
  4-quater. La verifica sulla regolarita' del vettore  e'  effettuata
limitatamente ai requisiti e ai sensi del comma 4-bis, fino alla data
di adozione della delibera del presidente del Comitato  centrale  per
l'albo nazionale delle persone fisiche e  giuridiche  che  esercitano
l'autotrasporto di cose per conto di terzi, da emanare entro sei mesi
dalla data di  entrata  in  vigore  della  presente  disposizione.  A
decorrere dall'adozione della delibera di cui al  primo  periodo,  la
verifica sulla regolarita' del vettore  e'  assolta  dal  committente
mediante accesso ad apposita sezione del  portale  internet  attivato
dal citato Comitato centrale, dal quale sia sinteticamente  acquisita
la qualificazione  di  regolarita'  del  vettore  a  cui  si  intende
affidare lo svolgimento di servizi di autotrasporto. A  tal  fine  il
medesimo  Comitato  centrale,  previa  opportuna  intesa,  acquisisce
sistematicamente in via elettronica  dalle  amministrazioni  e  dagli
enti competenti l'informazione necessaria a definire e aggiornare  la
regolarita' dei vettori iscritti. 
  4-quinquies. In caso di contratto di trasporto stipulato  in  forma
non scritta il committente che non esegue la verifica di cui al comma
4-bis ovvero di cui al comma 4-quater, oltre agli  oneri  di  cui  al
comma 4-ter, si assume anche  gli  oneri  relativi  all'inadempimento
degli obblighi fiscali e alle violazioni del codice della strada,  di
cui  al  decreto  legislativo  30  aprile  1992,  n.  285,   commesse
nell'espletamento del servizio di trasporto per suo conto eseguito. 
  4-sexies. All'atto della conclusione del contratto, il  vettore  e'
tenuto a fornire al committente un'attestazione rilasciata dagli enti
previdenziali, di data non anteriore a tre mesi, dalla quale  risulti
che l'azienda e' in regola ai  fini  del  versamento  dei  contributi
assicurativi e previdenziali. 
  5. Nel caso in cui il contratto abbia  ad  oggetto  prestazioni  di
trasporto da effettuare in  un  arco  temporale  eccedente  i  trenta
giorni, la  parte  del  corrispettivo  corrispondente  al  costo  del
carburante sostenuto dal vettore per l'esecuzione  delle  prestazioni
contrattuali, come individuata nel contratto o nelle  fatture  emesse
con riferimento alle prestazioni effettuate  dal  vettore  nel  primo
mese di vigenza dello stesso, e' adeguata sulla base delle variazioni
intervenute  nel  prezzo  del  gasolio  per  autotrazione,  ove  tali
variazioni superino del 2 per cento il valore preso a riferimento  al
momento della  sottoscrizione  del  contratto  stesso  o  dell'ultimo
adeguamento effettuato. Tale adeguamento viene  effettuato  anche  in
relazione alle variazioni delle tariffe autostradali italiane. 
  6. COMMA ABROGATO DALLA L. 23 DICEMBRE 2014, N. 190. 
  7. COMMA ABROGATO DALLA L. 23 DICEMBRE 2014, N. 190. 
  8. COMMA ABROGATO DALLA L. 23 DICEMBRE 2014, N. 190. 
  9. COMMA ABROGATO DALLA L. 23 DICEMBRE 2014, N. 190. 
  10. COMMA ABROGATO DALLA L. 23 DICEMBRE 2014, N. 190. 
  11. COMMA ABROGATO DALLA L. 23 DICEMBRE 2014, N. 190. 
  12. Ferma restando l'applicazione  delle  disposizioni  di  cui  al
decreto legislativo 9 ottobre 2002, n. 231, il termine  di  pagamento
del corrispettivo relativo ai contratti  di  trasporto  di  merci  su
strada non  puo',  comunque,  essere  superiore  a  sessanta  giorni,
decorrenti dalla  data  di  emissione  della  fattura  da  parte  del
creditore. E' esclusa qualsiasi diversa  pattuizione  tra  le  parti,
scritta o verbale,  che  non  sia  basata  su  accordi  volontari  di
settore,  conclusi  tra   organizzazioni   associative   di   vettori
rappresentati nella Consulta generale per l'autotrasporto  e  per  la
logistica, di cui al  comma  16,  e  organizzazioni  associative  dei
committenti. 
  13. In caso di mancato rispetto del termine di cui al comma 12,  il
creditore ha diritto alla corresponsione degli interessi moratori  di
cui all'articolo 5 del decreto legislativo 9 ottobre  2002,  n.  231.
Ove il pagamento  del  corrispettivo  avvenga  oltre  il  novantesimo
giorno dalla data di emissione della fattura,  oltre  agli  interessi
moratori, al committente debitore si applicano le sanzioni di cui  al
comma 14. 
  13-bis. Le disposizioni di cui ai commi 12 e 13 si applicano  anche
alle prestazioni fatturate dagli operatori della filiera, diversi dai
vettori, che partecipano al servizio di trasporto di merci su strada. 
  14. Alla violazione delle  norme  di  cui  ai  commi  13  e  13-bis
consegue la sanzione amministrativa pecuniaria pari al 10  per  cento
dell'importo della fattura e comunque non inferiore a 1.000 euro. 
  15. Le violazioni  indicate  al  comma  14  sono  constatate  dalla
Guardia di finanza e dall'Agenzia  delle  entrate  in  occasione  dei
controlli ordinari e straordinari effettuati presso le imprese per la
successiva applicazione  delle  sanzioni  ai  sensi  della  legge  24
novembre 1981, n. 689. 
  16. COMMA ABROGATO DALLA L. 23 DICEMBRE 2014, N. 190. 
  17. Al fine di  garantire  il  pieno  rispetto  delle  disposizioni
dell'ordinamento comunitario in materia di tutela della concorrenza e
di assicurare il  corretto  e  uniforme  funzionamento  del  mercato,
l'installazione e l'esercizio di  un  impianto  di  distribuzione  di
carburanti non possono essere subordinati alla chiusura  di  impianti
esistenti ne' al rispetto  di  vincoli,  con  finalita'  commerciali,
relativi a contingentamenti numerici, distanze minime tra impianti  e
tra impianti ed esercizi o superfici minime commerciali o che pongono
restrizioni  od  obblighi  circa  la  possibilita'  di  offrire,  nel
medesimo  impianto  o  nella  stessa  area,   attivita'   e   servizi
integrativi o che prevedano obbligatoriamente la presenza contestuale
di  piu'  tipologie  di  carburanti,  ivi  incluso  il   metano   per
autotrazione, se tale ultimo  obbligo  comporta  ostacoli  tecnici  o
oneri  economici  eccessivi  e  non  proporzionali   alle   finalita'
dell'obbligo ((, come individuati da apposito  decreto  del  Ministro
dello  sviluppo  economico,   sentite   l'Autorita'   garante   della
concorrenza e del mercato e la Conferenza permanente per  i  rapporti
tra lo Stato, le regioni e  le  province  autonome  di  Trento  e  di
Bolzano, tenuto conto delle esigenze  di  sviluppo  del  mercato  dei
combustibili alternativi ai  sensi  della  direttiva  2014/94/UE  del
Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 ottobre 2014)). 
  18. Le disposizioni di  cui  al  comma  17  costituiscono  principi
generali in materia di tutela della concorrenza e livelli  essenziali
delle prestazioni ai sensi dell'articolo 117 della Costituzione. 
  19. All'articolo 1, comma 3, primo periodo, del decreto legislativo
11 febbraio 1998, n.  32,  le  parole:  "iscritto  al  relativo  albo
professionale" sono sostituite dalle seguenti:  "abilitato  ai  sensi
delle specifiche normative vigenti nei Paesi dell'Unione europea". 
  20. All'articolo 7, comma 1, del decreto  legislativo  11  febbraio
1998, n. 32,  le  parole:  "e  a  fronte  della  chiusura  di  almeno
settemila impianti nel periodo successivo alla  data  di  entrata  in
vigore del presente decreto legislativo" sono soppresse. 
  21. Le regioni e le province  autonome  di  Trento  e  di  Bolzano,
nell'ambito dei  propri  poteri  di  programmazione  del  territorio,
promuovono il miglioramento della rete distributiva dei carburanti  e
la diffusione dei  carburanti  eco-compatibili,  secondo  criteri  di
efficienza, adeguatezza e qualita' del servizio per i cittadini,  nel
rispetto dei principi di non discriminazione previsti dal comma 17  e
della disciplina in materia ambientale, urbanistica e di sicurezza. 
  22. Il Ministro dello sviluppo economico, sentita  l'Autorita'  per
l'energia elettrica e il gas, determina, entro sei mesi dalla data di
entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto,  i
criteri di vettoriamento del gas per autotrazione attraverso le  reti
di trasporto e distribuzione del gas naturale. 
  23. Le somme disponibili per il proseguimento  degli  interventi  a
favore dell'autotrasporto sul fondo di cui all'articolo 1, comma 918,
della legge 27 dicembre 2006, n. 296, al netto delle misure  previste
dal regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica  29
dicembre 2007, n. 273, sono destinate, in via prioritaria e  per  gli
importi indicati nei commi 24, 25, 26 e 28 del presente  articolo,  a
interventi in materia di  riduzione  dei  costi  di  esercizio  delle
imprese di autotrasporto di merci,  con  particolare  riferimento  al
limite di  esenzione  contributiva  e  fiscale  delle  indennita'  di
trasferta  e  all'imponibilita',  ai  fini  del  reddito  da   lavoro
dipendente, delle maggiorazioni corrisposte  per  le  prestazioni  di
lavoro  straordinario,  nonche'  a  incentivi   per   la   formazione
professionale e per processi di aggregazione imprenditoriale. 
  24. COMMA ABROGATO DAL D.L. 23 OTTOBRE 2008, N. 162, CONVERTITO CON
MODIFICAZIONI DALLA L. 22 DICEMBRE 2008, N. 201. 
  25. Nel limite di spesa di  30  milioni  di  euro,  e'  fissata  la
percentuale delle somme percepite nel 2008 relative alle  prestazioni
di lavoro straordinario di cui al decreto legislativo 8 aprile  2003,
n. 66, e successive modificazioni, effettuate nel medesimo  anno  dai
prestatori di lavoro addetti  alla  guida  dipendenti  delle  imprese
autorizzate  all'autotrasporto  di  merci,  che  non  concorre   alla
formazione del reddito imponibile ai fini fiscali e contributivi.  Ai
fini dell'applicazione dell'imposta sostitutiva di cui all'articolo 2
del  decreto-legge  27  maggio   2008,   n.   93,   convertito,   con
modificazioni, dalla legge 24 luglio 2008, n. 126, le somme di cui al
periodo precedente rilevano nella loro interezza. 
  26. Per l'anno 2008, nel limite di spesa di 40 milioni di euro,  e'
riconosciuto un credito  di  imposta  corrispondente  a  quota  parte
dell'importo pagato quale tassa automobilistica per l'anno  2008  per
ciascun veicolo, di massa massima complessiva  non  inferiore  a  7,5
tonnellate, posseduto e utilizzato  per  la  predetta  attivita'.  La
misura del credito d'imposta deve essere  determinata  in  modo  tale
che, per i veicoli di massa  massima  complessiva  superiore  a  11,5
tonnellate, sia pari al doppio della misura del credito spettante per
i veicoli di massa  massima  complessiva  compresa  tra  7,5  e  11,5
tonnellate. Il credito d'imposta e' usufruibile in  compensazione  ai
sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241,
e successive modificazioni, non e' rimborsabile,  non  concorre  alla
formazione del valore  della  produzione  netta  di  cui  al  decreto
legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, e successive modificazioni, ne'
dell'imponibile agli effetti delle imposte sui redditi e  non  rileva
ai fini del rapporto di cui agli articoli 61  e  109,  comma  5,  del
testo unico  delle  imposte  sui  redditi,  di  cui  al  decreto  del
Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n.  917,  e  successive
modificazioni. 
  27. Tenuto conto del numero degli aventi diritto e  dei  limiti  di
spesa indicati nei commi 24, 25 e 26, con provvedimenti del direttore
dell'Agenzia delle entrate e, limitatamente  a  quanto  previsto  dal
comma 25, di concerto con il Ministero del  lavoro,  della  salute  e
delle politiche sociali, sono stabiliti la quota  di  indennita'  non
imponibile, gli importi della deduzione  forfetaria,  la  percentuale
delle somme per lavoro straordinario non imponibile e la  misura  del
credito d'imposta, previsti dai medesimi commi, nonche' le  eventuali
disposizioni applicative necessarie per assicurare  il  rispetto  dei
limiti di spesa di cui al comma 29. 
  28. Agli incentivi  per  le  aggregazioni  imprenditoriali  e  alla
formazione professionale sono destinate risorse rispettivamente  pari
a 9  milioni  di  euro  e  a  7  milioni  di  euro.  Con  regolamenti
governativi, da adottare entro novanta giorni dalla data  di  entrata
in vigore della legge  di  conversione  del  presente  decreto,  sono
disciplinate le modalita' di  erogazione  delle  risorse  di  cui  al
presente comma. Le risorse  complessive  di  cui  al  presente  comma
potranno essere utilizzate indifferentemente sia per il completamento
di progetti di aggregazione o  di  formazione,  sia  per  l'avvio  di
ulteriori progetti da attivare secondo  le  modalita'  stabilite  dai
regolamenti di cui sopra e con termini da fissare  con  provvedimento
del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti. 
  29. Agli oneri derivanti dall'attuazione dei commi 24, 25, 26 e 28,
pari a complessivi 116 milioni di euro, di cui 106,5 milioni di  euro
per l'anno 2008 e 9,5 milioni di euro per l'anno 2009, si  fa  fronte
con  le  risorse  disponibili  sul  fondo  di  cui   al   comma   918
dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2006, n. 296. 
  30. Le misure previste  dal  regolamento  di  cui  al  decreto  del
Presidente della Repubblica 29 dicembre 2007,  n.  273,  sono  estese
all'anno 2009, nell'ambito degli interventi consentiti in  attuazione
dell'articolo 9 del presente  decreto,  previa  autorizzazione  della
Commissione europea. 
  31. Il Ministero delle infrastrutture e  dei  trasporti  individua,
tra le misure del presente articolo, quelle relativamente alle  quali
occorre la previa verifica della  compatibilita'  con  la  disciplina
comunitaria in materia di aiuti di Stato, ai sensi  dell'articolo  87
del Trattato che istituisce la Comunita' europea.