DECRETO-LEGGE 25 giugno 2008, n. 112

Disposizioni urgenti per lo sviluppo economico, la semplificazione, la competitivita', la stabilizzazione della finanza pubblica e la perequazione Tributaria.

note: Entrata in vigore del decreto: 25-6-2008.
Decreto-Legge convertito con modificazioni dalla L. 6 agosto 2008, n. 133 (in SO n.196, relativo alla G.U. 21/08/2008, n.195).
(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 19/10/2022)
Testo in vigore dal: 1-1-2020
aggiornamenti all'articolo
                               Art. 83 
             Efficienza dell'Amministrazione finanziaria 
 
  1. Al  fine  di  garantire  maggiore  efficacia  ai  controlli  sul
corretto adempimento degli obblighi di natura fiscale e  contributiva
a carico dei soggetti non residenti e di  quelli  residenti  ai  fini
fiscali da meno di 5  anni,  l'I.N.P.S.  e  l'Agenzia  delle  entrate
predispongono di comune accordo appositi  piani  di  controllo  anche
sulla base dello scambio reciproco dei dati e delle  informazioni  in
loro possesso. L'I.N.P.S. e l'Agenzia delle entrate attivano altresi'
uno scambio telematico mensile delle posizioni relative  ai  titolari
di  partita  IVA  e  dei  dati  annuali  riferiti  ai  soggetti   che
percepiscono  utili  derivanti  da  contratti  di   associazione   in
partecipazione, quando l'apporto e' costituito  esclusivamente  dalla
prestazione di lavoro. 
  2. L'I.N.P.S. e l'Agenzia delle entrate determinano le modalita' di
attuazione  della  disposizione  di  cui  al  comma  1  con  apposita
convenzione. 
  2-bis. La convenzione  di  cui  al  comma  2  disciplina  anche  le
modalita'  di  trasmissione,  tra  le  due   Amministrazioni,   delle
violazioni in materia contributiva, per le quali non si applicano  le
disposizioni  di  cui  all'articolo  1  del  decreto  legislativo  18
dicembre 1997, n. 462, rilevate dall'Agenzia delle entrate a  seguito
dei controlli effettuati  e  delle  violazioni  tributarie,  comprese
quelle riscontrate in materia di ritenute,  individuate  dall'INPS  a
seguito delle attivita' ispettive . 
  3. Nel triennio 2009-2011 l'Agenzia delle entrate realizza un piano
di  ottimizzazione  dell'impiego   delle   risorse   finalizzato   ad
incrementare la  capacita'  operativa  destinata  alle  attivita'  di
prevenzione e repressione della evasione fiscale, rispetto  a  quella
media impiegata agli stessi fini nel  biennio  2007-2008,  in  misura
pari ad almeno il 10 per cento. 
  4. All'articolo 1 del decreto-legge  30  settembre  2005,  n.  203,
convertito, con modificazioni, dalla legge 2 dicembre 2005,  n.  248,
dopo il comma 2-bis, e' aggiunto il seguente: 
    "2-ter. Il Dipartimento  delle  finanze  con  cadenza  semestrale
fornisce ai comuni, anche per il tramite dell'Associazione  nazionale
dei comuni italiani, l'elenco delle iscrizioni a  ruolo  delle  somme
derivanti da accertamenti ai quali i comuni  abbiano  contribuito  ai
sensi dei commi precedenti". 
  5. Ai fini di una  piu'  efficace  prevenzione  e  repressione  dei
fenomeni di frode in materia di IVA nazionale e comunitaria l'Agenzia
delle entrate,  l'Agenzia  delle  dogane  e  la  Guardia  di  finanza
incrementano la capacita' operativa destinata a tali attivita'  anche
orientando  appositamente  loro  funzioni  o  strutture  al  fine  di
assicurare: 
    a) l'analisi dei fenomeni e l'individuazione di specifici  ambiti
di indagine; 
    b) la definizione di apposite metodologie di contrasto; 
    c) la realizzazione di specifici piani di prevenzione e contrasto
dei fenomeni medesimi; 
    d) il monitoraggio dell'efficacia delle azioni poste in essere. 
  6. Il coordinamento operativo tra i soggetti istituzionali  di  cui
al comma 5 e' assicurato mediante  un  costante  scambio  informativo
anche allo scopo di consentire la tempestiva emissione degli atti  di
accertamento e l'adozione di eventuali misure cautelari. 
  7.  Gli  esiti  delle  attivita'   svolte   in   attuazione   delle
disposizioni di cui ai commi  5  e  6  formano  oggetto  di  apposite
relazioni annuali al Ministro dell'economia e delle finanze. 
  7-bis. Al fine di assicurare l'efficacia dei controlli  in  materia
di IVA all'importazione, con provvedimento del direttore dell'Agenzia
delle dogane, da emanare di concerto con  il  direttore  dell'Agenzia
delle entrate entro tre mesi dalla data di entrata  in  vigore  della
presente disposizione, sono stabilite le modalita' per  l'attivazione
di un sistema completo e periodico di  scambio  di  informazioni  tra
l'autorita' doganale e quella fiscale,  da  attuare  con  le  risorse
umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione  vigente,
senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica. 
  8. Nell'ambito della programmazione dell'attivita' di  accertamento
relativa agli anni 2009, 2010 e 2011 e' pianificata  l'esecuzione  di
un piano straordinario di controlli finalizzati  alla  determinazione
sintetica del reddito delle persone fisiche a norma dell'articolo  38
del decreto del Presidente della Repubblica  29  settembre  1973,  n.
600, sulla base di elementi e  circostanze  di  fatto  certi  desunti
dalle informazioni presenti  nel  sistema  informativo  dell'anagrafe
tributaria nonche' acquisiti in base agli ordinari poteri  istruttori
e in particolare a quelli acquisiti ai sensi dell'articolo 32,  primo
comma, numero 7) , del citato decreto del Presidente della Repubblica
n. 600 del 1973. 
  9. Nella selezione delle posizioni ai fini dei controlli di cui  al
comma 8 e' data priorita' ai contribuenti che non  hanno  evidenziato
nella dichiarazione dei redditi alcun debito d'imposta e per i  quali
esistono elementi indicativi di capacita' contributiva. 
  10. Coerentemente con quanto previsto dall'articolo 33 del  decreto
del  Presidente  della  Repubblica  29  settembre  1973,  n.  600,  e
dall'articolo 63 del  decreto  del  Presidente  della  Repubblica  26
ottobre 1972, n. 633, la Guardia di  finanza  contribuisce  al  piano
straordinario di cui al comma 8 destinando una adeguata  quota  della
propria capacita' operativa  alle  attivita'  di  acquisizione  degli
elementi e circostanze di fatto certi necessari per la determinazione
sintetica del reddito delle persone fisiche a norma dell'articolo  38
del  decreto  del  Presidente  della  Repubblica  n.  600  del  1973.
L'Agenzia  delle  entrate  e  la  Guardia  di   finanza   definiscono
annualmente, d'intesa tra loro, le modalita' della loro  cooperazione
al piano. 
  11. Ai fini della realizzazione del piano di cui al comma 8  ed  in
attuazione della previsione di cui all'articolo 1  del  decreto-legge
30 settembre 2005, n. 203, convertito, con modificazioni, dalla legge
2 dicembre 2005, n. 248, i comuni segnalano all'Agenzia delle entrate
eventuali situazioni rilevanti per la  determinazione  sintetica  del
reddito di cui siano a conoscenza. 
  12. Al fine di favorire lo scambio di  esperienze  professionali  e
amministrative tra  le  Agenzie  fiscali,  nonche'  tra  le  predette
Agenzie e il Ministero dell'economia e delle finanze,  attraverso  la
mobilita' dei loro dirigenti generali di  prima  fascia,  nonche'  di
contribuire   al   perseguimento   della   maggiore   efficienza    e
funzionalita' di tali Agenzie, su richiesta nominativa del  direttore
di una Agenzia fiscale, che indica altresi' l'alternativa fra  almeno
due incarichi da conferire, il Ministro dell'economia e delle finanze
assegna a tale Agenzia il  dirigente  generale  di  prima  fascia  in
servizio presso il Ministero ovvero  presso  altra  Agenzia  fiscale,
sentito il direttore della Agenzia presso la quale e' in servizio  il
dirigente generale richiesto.  Qualora  per  il  nuovo  incarico  sia
prevista  una  retribuzione  complessivamente  inferiore   a   quella
percepita dal  dirigente  generale  in  relazione  all'incarico  gia'
ricoperto, per la differenza sono fatti salvi gli  effetti  economici
del contratto individuale di lavoro in  essere  presso  il  Ministero
ovvero presso l'Agenzia fiscale di  provenienza  fino  alla  data  di
scadenza di  tale  contratto,  in  ogni  caso  senza  maggiori  oneri
rispetto alle risorse assegnate a legislazione vigente  alla  Agenzia
fiscale richiedente. In caso di rifiuto ad  accettare  gli  incarichi
alternativamente indicati nella richiesta, il dirigente  generale  e'
in esubero ai sensi e per gli effetti dell'articolo  33  del  decreto
legislativo 30 marzo 2001, n. 165. 
  13. All'articolo 67 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300,
sono apportate le seguenti modificazioni: 
    a) nel comma 1, lettera b), la parola "sei" e'  sostituita  dalla
seguente: "quattro"; 
    b) nel comma 3, il secondo periodo e'  sostituito  dal  seguente:
"Meta' dei componenti sono  scelti  tra  i  dipendenti  di  pubbliche
amministrazioni  ovvero  tra  soggetti  ad  esse  esterni  dotati  di
specifica competenza professionale attinente  ai  settori  nei  quali
opera l'agenzia". 
  14. In sede di prima applicazione  della  disposizione  di  cui  al
comma 13 i comitati di gestione delle Agenzie fiscali in carica  alla
data  di   entrata   in   vigore   del   presente   decreto   cessano
automaticamente il trentesimo giorno successivo. 
  15. Al fine di garantire la continuita' delle funzioni di controllo
e  monitoraggio  dei   dati   fiscali   e   finanziari,   i   diritti
dell'azionista della societa' di  gestione  del  sistema  informativo
dell'amministrazione finanziaria ai sensi dell'articolo 22, comma  4,
della legge 30 dicembre 1991, n. 413, sono esercitati  dal  Ministero
dell'economia e delle finanze ai sensi dell'articolo 6, comma 7,  del
regolamento di cui al decreto  del  Presidente  della  Repubblica  30
gennaio 2008, n. 43, che provvede agli atti conseguenti in base  alla
legislazione   vigente.   Sono   abrogate   tutte   le   disposizioni
incompatibili con il presente comma. Il consiglio di amministrazione,
composto di cinque componenti, e' conseguentemente rinnovato entro il
30 giugno 2008 senza applicazione dell'articolo  2383,  terzo  comma,
del codice civile. 
  16. Al fine di assicurare maggiore effettivita' alla previsione  di
cui all'articolo 1 del  decreto-legge  30  settembre  2005,  n.  203,
convertito, con modificazioni, dalla legge 2 dicembre 2005, n. 248, i
comuni, entro i sei mesi  successivi  alla  richiesta  di  iscrizione
nell'anagrafe  degli  italiani   residenti   all'estero,   confermano
all'Ufficio  dell'Agenzia  delle  entrate  competente  per   l'ultimo
domicilio fiscale che il richiedente  ha  effettivamente  cessato  la
residenza nel territorio nazionale. Per il triennio  successivo  alla
predetta richiesta di iscrizione  la  effettivita'  della  cessazione
della residenza nel territorio nazionale e' sottoposta a vigilanza da
parte dei comuni e dell'Agenzia delle entrate,  la  quale  si  avvale
delle facolta' istruttorie di  cui  al  Titolo  IV  del  decreto  del
Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600. 
  17. In fase di prima attuazione delle disposizioni del comma 16, la
specifica vigilanza ivi prevista da parte dei comuni  e  dell'Agenzia
delle entrate viene esercitata  anche  nei  confronti  delle  persone
fisiche che hanno chiesto la iscrizione nell'anagrafe degli  italiani
residenti all'estero a far corso dal 1° gennaio 2006. L'attivita' dei
comuni e' anche in questo  caso  incentivata  con  il  riconoscimento
della quota pari al 33 per cento delle  maggiori  somme  relative  ai
tributi statali riscosse a titolo definitivo  previsto  dall'articolo
1, comma 1, del decreto-legge 30 settembre 2005, n. 203,  convertito,
con modificazioni, dalla legge 2 dicembre 2005, n. 248. 
  17-bis. I comuni, fermi  restando  gli  obblighi  di  comunicazione
all'Agenzia delle entrate di cui al comma 16,  inviano  entro  i  sei
mesi successivi alla  richiesta  di  iscrizione  nell'anagrafe  degli
italiani residenti all'estero i dati dei  richiedenti  alla  predetta
agenzia al fine della formazione di liste selettive per  i  controlli
relativi ad attivita' finanziarie e investimenti patrimoniali  esteri
non dichiarati; le modalita' di comunicazione  e  i  criteri  per  la
formazione  delle  liste  sono  disciplinati  con  provvedimento  del
direttore dell'Agenzia delle entrate  da  adottarsi  entro  tre  mesi
dall'entrata in vigore della presente disposizione. 
  17-ter. In fase di prima attuazione delle  disposizioni  del  comma
17-bis, le attivita' ivi previste da parte dei comuni e  dell'Agenzia
delle entrate vengono esercitate anche nei  confronti  delle  persone
fisiche che hanno chiesto l'iscrizione nell'anagrafe  degli  italiani
residenti all'estero a decorrere dal 1° gennaio 2010 e ai fini  della
formazione delle liste selettive  si  terra'  conto  della  eventuale
mancata presentazione delle istanze di collaborazione  volontaria  di
cui agli articoli da 5-quater a 5-octies del decreto-legge 28  giugno
1990, n. 167, convertito, con modificazioni,  dalla  legge  4  agosto
1990, n. 227. 
  18. Allo  scopo  di  semplificare  la  gestione  dei  rapporti  con
l'Amministrazione  fiscale,  ispirandoli  a  principi  di   reciproco
affidamento ed agevolando il contribuente  mediante  la  compressione
dei tempi di definizione, nel decreto legislativo 19 giugno 1997,  n.
218, dopo l'articolo 5 e' inserito il seguente: 
    "Art. 5-bis (Adesione ai  verbali  di  constatazione).  -  1.  Il
contribuente puo' prestare adesione anche ai verbali di constatazione
in materia di imposte sui redditi e di imposta  sul  valore  aggiunto
redatti ai sensi dell'articolo 24 della legge 7 gennaio 1929,  n.  4,
che  consentano  l'emissione  di   accertamenti   parziali   previsti
dall'articolo 41-bis del decreto del Presidente della  Repubblica  29
settembre 1973, n. 600, e dall'articolo 54, quarto comma, del decreto
del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633. 
    2.  L'adesione  di  cui  al  comma  1  puo'  avere   ad   oggetto
esclusivamente il contenuto integrale del verbale di constatazione  e
deve intervenire  entro  i  30  giorni  successivi  alla  data  della
consegna del verbale medesimo mediante  comunicazione  al  competente
ufficio dell'Agenzia delle entrate ed all'organo che  ha  redatto  il
verbale.  Entro  i  60  giorni  successivi  alla   comunicazione   al
competente Ufficio dell'Agenzia delle entrate, lo stesso notifica  al
contribuente l'atto di definizione dell'accertamento parziale recante
le indicazioni previste dall' articolo 7. 
    3. In presenza dell'adesione di cui al comma 1  la  misura  delle
sanzioni applicabili indicata nell'articolo 2, comma  5,  e'  ridotta
alla meta' e e le somme dovute risultanti  dall'atto  di  definizione
dell'accertamento parziale devono essere versate nei termini e con le
modalita' di cui all'articolo 8, senza prestazione delle garanzie ivi
previste in caso  di  versamento  rateale.  Sull'importo  delle  rate
successive alla prima sono dovuti  gli  interessi  al  saggio  legale
calcolati dal giorno successivo alla data di  notifica  dell'atto  di
definizione dell'accertamento parziale. 
    4. In caso di mancato pagamento delle  somme  dovute  di  cui  al
comma 3 il competente ufficio  dell'Agenzia  delle  entrate  provvede
all'iscrizione a ruolo a titolo definitivo  delle  predette  somme  a
norma dell'articolo 14 del decreto del Presidente della Repubblica 29
settembre 1973, n. 602". 
  18-bis. L'articolo 5-bis del decreto legislativo 19 giugno 1997, n.
218,  si  applica  con  riferimento  ai  verbali   di   constatazione
consegnati a decorrere dalla data di entrata in vigore  del  presente
decreto. 
  18-ter. In sede  di  prima  applicazione  dell'articolo  5-bis  del
decreto legislativo 19 giugno 1997, n. 218: 
    a) il termine per la comunicazione  dell'adesione  da  parte  del
contribuente ai verbali consegnati entro la data di entrata in vigore
della legge di conversione del presente decreto e' comunque prorogato
fino al 30 settembre 2008; 
    b)  il  termine  per  la  notifica   dell'atto   di   definizione
dell'accertamento  parziale  relativo  ai   verbali   consegnati   al
contribuente fino al 31 dicembre 2008 e'  comunque  prorogato  al  30
giugno 2009. 
  18-quater.  Con  provvedimento  del  direttore  dell'Agenzia  delle
entrate, da emanare entro trenta giorni  dalla  data  di  entrata  in
vigore  della  legge  di  conversione  del  presente  decreto,   sono
stabilite  le  modalita'   di   effettuazione   della   comunicazione
dell'adesione da parte del contribuente prevista dall'articolo  5-bis
del decreto legislativo 19 giugno 1997, n. 218. 
  19.  In  funzione  dell'attuazione  del  federalismo   fiscale,   a
decorrere  dal  1°  gennaio  2009  gli  studi  di  settore   di   cui
all'articolo  62-bis  del  decreto-legge  30  agosto  1993,  n.  331,
convertito, con modificazioni, dalla legge 29 ottobre 1993,  n.  427,
vengono  elaborati,  sentite  le  associazioni  professionali  e   di
categoria,  anche  su  base  regionale  o  comunale,  ove  cio'   sia
compatibile con la metodologia prevista dal comma 1, secondo periodo,
dello stesso articolo 62-bis. 
  20. Con decreto del Ministro dell'economia  e  delle  finanze  sono
stabilite le modalita' di attuazione del comma 19, prevedendo che  la
elaborazione su base regionale o  comunale  avvenga  con  criteri  di
gradualita' entro il 31 dicembre 2013 e garantendo  che  alla  stessa
possano partecipare anche i comuni, in attuazione della previsione di
cui all'articolo 1 del  decreto-legge  30  settembre  2005,  n.  203,
convertito, con modificazioni, dalla legge 2 dicembre 2005, n. 248. 
  21. All'articolo 22 del decreto legislativo 13 aprile 1999, n. 112,
dopo il comma 1 sono inseriti i seguenti: 
    "1-bis. In caso di versamento di somme eccedenti almeno cinquanta
euro rispetto a quelle complessivamente richieste  dall'agente  della
riscossione, quest'ultimo ne offre la restituzione all'avente diritto
notificandogli una  comunicazione  delle  modalita'  di  restituzione
dell'eccedenza.  Decorsi  tre  mesi  dalla  notificazione  senza  che
l'avente diritto abbia accettato  la  restituzione,  ovvero,  per  le
eccedenze inferiori a cinquanta euro, decorsi tre mesi dalla data del
pagamento, l'agente della  riscossione  riversa  le  somme  eccedenti
all'ente creditore ovvero, se  tale  ente  non  e'  identificato  ne'
facilmente identificabile, all'entrata del bilancio dello  Stato,  ad
esclusione di una quota pari  al  15  per  cento,  che  affluisce  ad
apposita contabilita' speciale.  Il  riversamento  e'  effettuato  il
giorno 20 dei mesi di giugno e dicembre di ciascun anno. 
    1-ter. La restituzione ovvero il riversamento sono effettuati  al
netto dell'importo delle spese di notificazione, determinate ai sensi
dell'articolo  17,  comma   7-ter,   trattenute   dall'agente   della
riscossione a  titolo  di  rimborso  delle  spese  sostenute  per  la
notificazione. 
    1-quater. Resta fermo il diritto di chiedere,  entro  l'ordinario
termine di prescrizione, la restituzione delle somme eccedenti di cui
al comma 1-bis all'ente creditore  ovvero  allo  Stato.  In  caso  di
richiesta allo Stato, le somme occorrenti per  la  restituzione  sono
prelevate dalla contabilita' speciale  prevista  dal  comma  1-bis  e
riversate all'entrata del bilancio dello Stato per essere riassegnate
ad  apposito  capitolo  dello  stato  di  previsione  del   Ministero
dell'economia e delle finanze". 
  22. Le somme eccedenti di cui all'articolo  22,  comma  1-bis,  del
decreto legislativo 13 aprile 1999, n. 112,  incassate  anteriormente
al quinto anno precedente la data di entrata in vigore  del  presente
decreto, sono versate  entro  il  20  dicembre  2008  ed  affluiscono
all'entrata del bilancio dello Stato per la successiva riassegnazione
al Fondo speciale istituito con l'articolo 81, comma 29, del presente
decreto. 
  23. All'articolo 19 del decreto del Presidente della Repubblica  29
settembre 1973, n. 602, sono apportate le seguenti modificazioni: 
    a) nel comma 1, sono soppresse le parole da "Se" a "cancellazione
dell'ipoteca"; 
    b) nel comma 4, le parole da "l'ultimo" a "mese" sono  sostituite
dalle seguenti: "nel giorno di ciascun  mese  indicato  nell'atto  di
accoglimento dell'istanza di dilazione"; 
    c) il comma 4-bis e' abrogato. In ogni caso le  sue  disposizioni
continuano  a  trovare  applicazione  nei  riguardi  delle   garanzie
prestate ai sensi dell'articolo 19 del citato decreto del  Presidente
della Repubblica n. 602 del 1973 nel testo vigente anteriormente alla
data di entrata in vigore del presente decreto. 
  23-bis. All'articolo 28 del decreto del Presidente della Repubblica
29 settembre 1973, n. 602, dopo il comma 3 e' inserito il seguente: 
    "3-bis. Il pagamento effettuato con i mezzi diversi dal  contante
individuati ai sensi del comma 3 si considera omesso: 
      a) in caso di utilizzazione di un assegno, se l'assegno  stesso
risulta scoperto o comunque non pagabile; 
      b) in caso di utilizzazione di una  carta  di  credito,  se  il
gestore della carta non fornisce la relativa provvista finanziaria". 
  23-ter. All'articolo 47-bis, comma 1, del  decreto  del  Presidente
della  Repubblica  29  settembre  1973,  n.  602,  dopo  la   parola:
"concessionari" sono inserite le seguenti: "e  ai  soggetti  da  essi
incaricati". 
  24. All'articolo 79, comma 1,  del  decreto  del  Presidente  della
Repubblica 29 settembre 1973, n. 602,  dopo  la  parola  "131",  sono
inserite le seguenti: ", moltiplicato per tre". 
  25. E'  istituito  presso  il  Ministero  degli  affari  esteri  il
Comitato strategico per lo sviluppo  e  la  tutela  all'estero  degli
interessi nazionali in economia, con compiti di  analisi,  indirizzo,
supporto e coordinamento nel campo dei fenomeni  economici  complessi
propri della globalizzazione quali l'influenza dei fondi sovrani e lo
sviluppo sostenibile nei Paesi in via di  sviluppo.  La  composizione
del Comitato, ai cui lavori partecipano qualificati rappresentanti di
Ministeri, nonche' alte professionalita' ed esperienze  tecniche  nei
suoi settori di intervento, e'  definita  con  decreto  del  Ministro
degli affari esteri, di concerto  con  il  Ministro  dell'economia  e
delle finanze, con il quale sono stabilite altresi'  le  disposizioni
generali  del  suo  funzionamento.  Le  funzioni  di  segreteria  del
Comitato sono assicurate, nei limiti degli ordinari  stanziamenti  di
bilancio, dalle strutture  del  Ministero  degli  affari  esteri.  La
partecipazione al Comitato e' gratuita. 
  26. COMMA SOPPRESSO DALLA L. 6 AGOSTO 2008, N. 133. 
  27. COMMA SOPPRESSO DALLA L. 6 AGOSTO 2008, N. 133. 
  28. COMMA SOPPRESSO DALLA L. 6 AGOSTO 2008, N. 133. 
  28-bis. All'articolo 19-bis1, comma 1, lettera e) del  decreto  del
Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633,  le  parole:  "a
prestazioni alberghiere e a somministrazione di alimenti  e  bevande,
con esclusione di quelle inerenti  alla  partecipazione  a  convegni,
congressi e simili, erogate nei giorni di svolgimento  degli  stessi,
delle somministrazioni effettuate nei confronti dei datori di  lavoro
nei locali dell'impresa o  in  locali  adibiti  a  mensa  scolastica,
aziendale o  interaziendale  e  delle  somministrazioni  commesse  da
imprese che forniscono servizi sostitutivi di mense  aziendali"  sono
soppresse. 
  28-ter. Le disposizioni di cui al comma 28-bis  si  applicano  alle
operazioni effettuate a partire dal 1° settembre 2008. 
  28-quater. Al testo unico delle imposte  sui  redditi,  di  cui  al
decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n.  917,  e
successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni: 
    a) all'articolo 109, comma 5, e' aggiunto, in fine,  il  seguente
periodo: "Fermo restando quanto previsto dai periodi  precedenti,  le
spese relative a prestazioni  alberghiere  e  a  somministrazioni  di
alimenti e bevande, diverse da quelle di cui al comma 3 dell'articolo
95, sono deducibili nella misura del 75 per cento"; 
    b) all'articolo 54, comma 5, il primo periodo e'  sostituito  dal
seguente:  "Le  spese  relative  a  prestazioni   alberghiere   e   a
somministrazioni di alimenti e bevande sono deducibili  nella  misura
del 75 per cento e, in ogni caso, per un importo complessivamente non
superiore al 2 per cento dell'ammontare dei  compensi  percepiti  nel
periodo di imposta". 
  28-quinquies. Le disposizioni di cui al comma 28-quater entrano  in
vigore a partire dal periodo d'imposta successivo a quello  in  corso
al 31 dicembre 2008. Nella determinazione degli acconti dovuti per il
medesimo periodo  d'imposta,  l'imposta  del  periodo  precedente  e'
determinata applicando le disposizioni del comma 28-quater. 
  28-sexies.  ((LA  L.  27  DICEMBRE  2019,  N.  160,  HA  CONFERMATO
L'ABROGAZIONE DEL PRESENTE COMMA)). 
  28-septies. All'art. 3 del decreto-legge 30 settembre 2005, n. 203,
convertito, con modificazioni, dalla legge 2 dicembre 2005,  n.  248,
sono apportate le seguenti modificazioni: 
    a) al comma 1 sono aggiunte, in  fine,  le  seguenti  parole:  ",
sulla  quale  svolge  attivita'  di  coordinamento,   attraverso   la
preventiva approvazione  dell'ordine  del  giorno  delle  sedute  del
consiglio di amministrazione e delle deliberazioni da assumere  nello
stesso consiglio"; 
    b)al comma 14, le parole da: "i risultati"  fino  alla  fine  del
comma sono sostituite dalle seguenti: "gli elementi  acquisiti  nello
svolgimento dell'attivita' di coordinamento prevista dal comma 1". 
  28-octies. In attuazione della decisione  C(2008)869  def.  dell'11
marzo 2008 della Commissione, i soggetti  che  si  sono  avvalsi  del
regime d'imposta sostitutiva di cui all'articolo 2, comma  26,  della
legge 24  dicembre  2003,  n.  350,  sono  tenuti  alla  restituzione
dell'aiuto fruito nei termini e con le modalita' previsti  dai  commi
da 28-novies a 28-undecies del presente articolo. 
  28-novies. L'importo dell'aiuto oggetto di recupero e'  determinato
secondo i seguenti criteri: 
    a) applicazione, in luogo del regime  d'imposta  sostitutiva  con
aliquota del 9 per  cento  di  cui  al  comma  28-octies,  dichiarato
incompatibile con il mercato comune, del regime d'imposta sostitutiva
di cui all'articolo 2, comma 25, della citata legge 24 dicembre 2003,
n. 350, in materia di rivalutazione dei beni; 
    b) applicazione dell'aliquota del 19 per cento  sulle  differenze
di valore riallineate relative a beni ammortizzabili  e  del  15  per
cento su quelle relative a beni non ammortizzabili; 
    c) esclusione dal regime d'imposta sostitutiva  delle  differenze
di valore relative alle partecipazioni detenute nella Banca d'Italia,
in quanto fruenti del regime di esenzione previsto  dall'articolo  87
del testo unico delle imposte sui redditi,  di  cui  al  decreto  del
Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n.  917,  e  successive
modificazioni; 
    d) attualizzazione alla data  del  20  giugno  2004  delle  somme
versate  in  applicazione  del  regime  dichiarato  incompatibile   e
decorrenza del calcolo degli interessi dovuti sugli  importi  oggetto
di recupero a decorrere dalla stessa data; 
    e) determinazione degli interessi secondo le disposizioni di  cui
al capo V del regolamento (CE) n. 794/2004 della Commissione, del  21
aprile 2004, e successive modificazioni. 
  28-decies.  Con  provvedimento  del  direttore  dell'Agenzia  delle
entrate, da emanare entro trenta giorni  dalla  data  di  entrata  in
vigore della legge di conversione del presente decreto, e'  approvato
l'apposito modello per la dichiarazione dei maggiori importi  oggetto
di restituzione. Il modello di  dichiarazione  dei  maggiori  importi
dovuti deve essere presentato  da  parte  dei  soggetti  tenuti  alla
restituzione dell'aiuto  all'Agenzia  delle  entrate  entro  quindici
giorni dalla emanazione del predetto provvedimento. 
  28-undecies.   L'Agenzia   delle   entrate,   sulla   base    delle
dichiarazioni predisposte ai sensi del comma 28-decies e trasmesse da
ciascun soggetto beneficiario dell'aiuto, liquida gli importi dovuti,
comprensivi degli interessi, ed entro trenta  giorni  dalla  data  di
scadenza del termine di presentazione  della  dichiarazione  notifica
apposita comunicazione contenente  l'ingiunzione  di  pagamento,  con
l'intimazione che, in caso di mancato versamento entro trenta  giorni
dalla data  di  notifica,  si  procede,  ai  sensi  del  decreto  del
Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602,  e  successive
modificazioni, all'iscrizione a ruolo a titolo definitivo delle somme
non versate, nonche' degli ulteriori interessi dovuti. 
  28-duodecies. L'articolo 2, comma 26, della legge 24 dicembre 2003,
n. 350, e' abrogato.