DECRETO-LEGGE 25 giugno 2008, n. 112

Disposizioni urgenti per lo sviluppo economico, la semplificazione, la competitivita', la stabilizzazione della finanza pubblica e la perequazione Tributaria.

note: Entrata in vigore del decreto: 25-6-2008.
Decreto-Legge convertito con modificazioni dalla L. 6 agosto 2008, n. 133 (in SO n.196, relativo alla G.U. 21/08/2008, n.195).
(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 19/10/2022)
Testo in vigore dal: 5-8-2009
aggiornamenti all'articolo
                               Art. 79
         Programmazione delle risorse per la spesa sanitaria

  1.  Al fine di garantire il rispetto degli obblighi comunitari e la
realizzazione  degli  obiettivi  di  finanza pubblica per il triennio
2009-2011  il  finanziamento  del  Servizio  sanitario  nazionale cui
concorre  ordinariamente lo Stato e' confermato in 102.683 milioni di
euro per l'anno 2009, ai sensi delle disposizioni di cui all'articolo
1,  comma  796,  lettera  a)  della legge 27 dicembre 2006, n. 296, e
successive  modificazioni, e all'articolo 3, comma 139 della legge 24
dicembre  2007,  n. 244, ed e' determinato in 103.945 milioni di euro
per  l'anno 2010 e in 106.265 milioni di euro per l'anno 2011((...)).
Restano  fermi  gli adempimenti regionali previsti dalla legislazione
vigente,  nonche'  quelli  derivanti  dagli  accordi  e  dalle intese
intervenute fra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento
e di Bolzano.((40))
  1-bis.  Per  gli  anni  2010  e  2011  l'accesso  al  finanziamento
integrativo  a  carico  dello  Stato derivante da quanto disposto dal
comma  1,  rispetto  al  livello di finanziamento previsto per l'anno
2009,  e'  subordinato  alla  stipula  di una specifica intesa fra lo
Stato,  le  regioni  e  le  province autonome di Trento e Bolzano, ai
sensi dell'articolo 8, comma 6, della legge 5 giugno 2003, n. 131, da
sottoscrivere  ((entro  il  15 ottobre 2009)), che, ad integrazione e
modifica  dell'accordo  Stato-regioni  dell'8 agosto 2001, pubblicato
nella  Gazzetta  Ufficiale  n.  207 del 6 settembre 2001, dell'intesa
Stato-regioni del 23 marzo 2005, pubblicata nel supplemento ordinario
alla  Gazzetta  Ufficiale  n.  105  del  7  maggio 2005 e dell'intesa
Stato-regioni  relativa al Patto per la salute del 5 ottobre 2006, di
cui  al  provvedimento  5  ottobre  2006,  n.  2648,  pubblicato  nel
supplemento  ordinario  alla Gazzetta Ufficiale n. 256 del 3 novembre
2006,  contempli  ai  fini  dell'efficentamento  del  sistema  e  del
conseguente contenimento della dinamica dei costi, nonche' al fine di
non determinare tensioni nei bilanci regionali extrasanitari e di non
dover  ricorrere  necessariamente  all'attivazione della leva fiscale
regionale:
    a)  una  riduzione  dello  standard  dei  posti  letto, diretto a
promuovere   il  passaggio  dal  ricovero  ospedaliero  ordinario  al
ricovero  diurno  e  dal  ricovero  diurno  all'assistenza  in regime
ambulatoriale;
    b)  l'impegno  delle  regioni,  anche  con  riferimento  a quanto
previsto  dall'articolo  1,  comma  565,  lettera  c)  della legge 27
dicembre   2006,   n.   296,   in   connessione  con  i  processi  di
riorganizzazione,  ivi  compresi  quelli  di  razionalizzazione  e di
efficentamento  della rete ospedaliera, alla riduzione delle spese di
personale   degli   enti   del  Servizio  sanitario  nazionale  anche
attraverso:
      1)   la  definizione  di  misure  di  riduzione  stabile  della
consistenza  organica  del  personale  in  servizio  e di conseguente
ridimensionamento  dei  fondi della contrattazione integrativa di cui
ai contratti collettivi nazionali del predetto personale;
      2)  la  fissazione  di  parametri standard per l'individuazione
delle   strutture  semplici  e  complesse,  nonche'  delle  posizioni
organizzative  e  di  coordinamento  rispettivamente delle aree della
dirigenza  e  del  personale  del  comparto  del  Servizio  sanitario
nazionale, nel rispetto comunque delle disponibilita' dei fondi della
contrattazione  integrativa,  cosi'  come  rideterminati  ai sensi di
quanto previsto dal numero 1);
    c)  l'impegno  delle  regioni,  nel  caso  in  cui si profili uno
squilibrio di bilancio del settore sanitario, ad attivare anche forme
di  partecipazione  al costo delle prestazioni sanitarie da parte dei
cittadini,  ivi  compresi  i  cittadini  a qualsiasi titolo esenti ai
sensi   della   vigente   normativa,  prevedendo  altresi'  forme  di
attivazione  automatica  in  corso  d'anno  in caso di superamento di
soglie  predefinite di scostamento dall'andamento programmatico della
spesa.
  1-ter.  Qualora  non venga raggiunta l'Intesa di cui al comma 1-bis
((entro  il  15  ottobre  2009,  si applicano comunque l'articolo 120
della  Costituzione,  nonche'  le  norme  statali  di attuazione e di
applicazione  dello  stesso,  e  la  legge  5  maggio 2009, n. 42, in
materia  di  federalismo  fiscale; inoltre)), con la procedura di cui
all'articolo  1,  comma  169,  della  legge 30 dicembre 2004, n. 311,
previa  intesa  con  la  Conferenza  permanente per i rapporti tra lo
Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, sono
fissati  lo  standard  di  dotazione  dei  posti  letto  nonche'  gli
ulteriori standard necessari per promuovere il passaggio dal ricovero
ospedaliero  ordinario  al  ricovero  diurno  e  dal  ricovero diurno
all'assistenza  in  regime  ambulatoriale nonche' per le finalita' di
cui al comma 1-bis, lettera b) del presente articolo.
  1-quater.  All'articolo  1,  comma  34-bis, della legge 23 dicembre
1996,  n. 662, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti
modificazioni:
    a)  al  primo  periodo le parole: "di criteri e parametri fissati
dal  Piano  stesso"  sono  sostituite dalle seguenti: "di linee guida
proposte  dal  Ministro  del  lavoro,  della salute e delle politiche
sociali ed approvate con accordo in sede di Conferenza permanente per
i  rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento
e di Bolzano";
    b)  il  terzo  periodo  e'  sostituito dai seguenti: "La predetta
modalita'  di  ammissione  al  finanziamento  e'  valida per le linee
progettuali  attuative  del  Piano  sanitario nazionale fino all'anno
2008.  A  decorrere dall'anno 2009, il Comitato interministeriale per
la  programmazione  economica  (CIPE),  su  proposta del Ministro del
lavoro,  della  salute  e  delle  politiche  sociali, d'intesa con la
Conferenza  permanente  per  i rapporti tra lo Stato, le regioni e le
province  autonome  di  Trento e Bolzano, provvede a ripartire tra le
regioni  le  medesime  quote  vincolate  all'atto dell'adozione della
propria delibera di ripartizione delle somme spettanti alle regioni a
titolo  di  finanziamento  della  quota indistinta di Fondo sanitario
nazionale  di  parte  corrente.  Al  fine  di  agevolare  le  regioni
nell'attuazione  dei  progetti  di  cui  al  comma  34,  il Ministero
dell'economia  e  delle  finanze  provvede  ad  erogare,  a titolo di
acconto,  il  70 per cento dell'importo complessivo annuo spettante a
ciascuna  regione,  mentre  l'erogazione del restante 30 per cento e'
subordinata all'approvazione da parte della Conferenza permanente per
i  rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento
e  di  Bolzano,  su  proposta del Ministro del lavoro, della salute e
delle  politiche  sociali,  dei  progetti  presentati  dalle regioni,
comprensivi  di  una  relazione  illustrativa dei risultati raggiunti
nell'anno  precedente.  Le  mancate presentazione ed approvazione dei
progetti  comportano, nell'anno di riferimento, la mancata erogazione
della  quota  residua del 30 per cento ed il recupero, anche a carico
delle  somme  a  qualsiasi  titolo  spettanti  nell'anno  successivo,
dell'anticipazione del 70 per cento gia' erogata".
  1-quinquies.  Al  decreto  legislativo  30 dicembre 1992, n. 502, e
successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:
    a) all'articolo 8-sexies, comma 5:
      1)  al primo periodo, le parole da: "in base ai costi standard"
fino  alla  fine  del periodo sono sostituite dalle seguenti: "tenuto
conto,  nel  rispetto  dei  principi  di efficienza e di economicita'
nell'uso  delle  risorse,  anche  in  via  alternativa,  di: a) costi
standard  delle  prestazioni  calcolati  in  riferimento  a strutture
preventivamente    selezionate   secondo   criteri   di   efficienza,
appropriatezza e qualita' dell'assistenza come risultanti dai dati in
possesso  del  Sistema informativo sanitario; b) costi standard delle
prestazioni   gia'  disponibili  presso  le  regioni  e  le  province
autonome;   c)   tariffari   regionali   e  differenti  modalita'  di
remunerazione  delle  funzioni  assistenziali attuate nelle regioni e
nelle province autonome";
      2)  il  secondo  periodo e' sostituito dai seguenti: "Lo stesso
decreto stabilisce i criteri generali, nel rispetto del principio del
perseguimento  dell'efficienza  e  dei  vincoli di bilancio derivanti
dalle risorse programmate a livello nazionale e regionale, in base ai
quali  le regioni adottano il proprio sistema tariffario, articolando
tali  tariffe per classi di strutture secondo le loro caratteristiche
organizzative  e  di  attivita', verificate in sede di accreditamento
delle  strutture  stesse. Le tariffe massime di cui al presente comma
sono  assunte  come  riferimento  per la valutazione della congruita'
delle  risorse a carico del Servizio sanitario nazionale. Gli importi
tariffari,  fissati  dalle  singole  regioni,  superiori alle tariffe
massime  restano  a  carico  dei bilanci regionali. A decorrere dalla
data  di entrata in vigore della presente disposizione e' abrogato il
decreto   del   Ministro   della  sanita'  15  aprile  1994,  recante
"Determinazione  dei criteri generali per la fissazione delle tariffe
delle  prestazioni  di  assistenza  specialistica,  riabilitativa  ed
ospedaliera",  pubblicato  nella  Gazzetta  Ufficiale  n.  107 del 10
maggio 1994";
    b)  all'articolo  1,  comma 18, e' aggiunto, in fine, il seguente
periodo:  "Le  attivita'  e le funzioni assistenziali delle strutture
equiparate  di cui al citato articolo 4, comma 12, con oneri a carico
del  Servizio sanitario nazionale, sono esercitate esclusivamente nei
limiti   di   quanto   stabilito   negli  specifici  accordi  di  cui
all'articolo 8-quinquies";
    c)  all'articolo 8-quater, al comma 3, lettera b) dopo le parole:
"delle strutture al fabbisogno" sono inserite le seguenti: ", tenendo
conto  anche  del  criterio  della  soglia  minima di efficienza che,
compatibilmente  con  le  risorse  regionali  disponibili, deve esser
conseguita da parte delle singole strutture sanitarie,";
    d) all'articolo 8-quinquies:
      1)  al  comma  2,  alinea, le parole: "accordi con le strutture
pubbliche ed equiparate" sono sostituite dalle seguenti: "accordi con
le strutture pubbliche ed equiparate, comprese le aziende ospedaliero
universitarie,";
      2)  al  comma  2,  lettera  b)  dopo  le  parole: "distinto per
tipologia  e  per  modalita'  di  assistenza" e' aggiunto il seguente
periodo:
        "Le  regioni  possono  individuare  prestazioni  o  gruppi di
prestazioni  per  i  quali stabilire la preventiva autorizzazione, da
parte dell'azienda sanitaria locale competente, alla fruizione presso
le strutture o i professionisti accreditati";
      3) dopo il comma 2-ter sono aggiunti i seguenti:
        "2-quater.  Le  regioni  stipulano  accordi con le fondazioni
istituti  di  ricovero  e  cura  a  carattere  scientifico  e con gli
istituti  di  ricovero  e  cura  a  carattere  scientifico pubblici e
contratti con gli istituti di ricovero e cura a carattere scientifico
privati,  che  sono  definiti con le modalita' di cui all'articolo 10
comma  2  del decreto legislativo 16 ottobre 2003, n. 288. Le regioni
stipulano  altresi' accordi con gli istituti, enti ed ospedali di cui
agli  articoli  41 e 43, secondo comma, della legge 23 dicembre 1978,
n.  833,  e  successive  modificazioni, che prevedano che l'attivita'
assistenziale,  attuata  in  coerenza con la programmazione sanitaria
regionale,  sia finanziata a prestazione in base ai tetti di spesa ed
ai    volumi    di   attivita'   predeterminati   annualmente   dalla
programmazione  regionale  nel  rispetto  dei  vincoli  di  bilancio,
nonche'  sulla  base  di funzioni riconosciute dalle regioni, tenendo
conto  nella  remunerazione  di eventuali risorse gia' attribuite per
spese  di  investimento,  ai  sensi  dell'articolo 4, comma 15, della
legge  30  dicembre  1991,  n.  412,  e  successive  modificazioni ed
integrazioni.   Ai  predetti  accordi  e  ai  predetti  contratti  si
applicano  le  disposizioni di cui al comma 2, lettere a), b), c), e)
ed e-bis.
  2-quinquies.  In  caso  di  mancata stipula degli accordi di cui al
presente articolo, l'accreditamento istituzionale di cui all'articolo
8-quater  delle  strutture  e dei professionisti eroganti prestazioni
per conto del Servizio sanitario nazionale interessati e' sospeso".
  1-sexies.  Al  fine  di garantire il pieno rispetto degli obiettivi
finanziari programmatici di cui al comma 1:
    a) sono potenziati i procedimenti di verifica delle esenzioni, in
base  al  reddito,  dalla  partecipazione  del  cittadino  alla spesa
sanitaria  per le prestazioni di specialistica ambulatoriale a carico
del  Servizio  sanitario nazionale (SSN). A tal fine, con decreto del
Ministro  dell'economia  e delle finanze, di concerto con il Ministro
del lavoro, della salute e delle politiche sociali, da adottare entro
il  30  settembre  2008,  sono  individuate le modalita' con le quali
entro  il 15 marzo di ogni anno l'Agenzia delle entrate, il Ministero
del lavoro, della salute e delle politiche sociali e l'INPS mettono a
disposizione  del  SSN,  tramite  il sistema della tessera sanitaria,
attuativo  dell'articolo  50  del decreto-legge 30 settembre 2003, n.
269,  convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n.
326,  e  successive modificazioni, le informazioni utili a consentire
la  verifica  della sussistenza del diritto all'esenzione per reddito
del  cittadino  in  base ai livelli di reddito di cui all'articolo 8,
comma  16,  della  legge  24  dicembre  1993,  n.  537,  e successive
modificazioni   e   integrazioni,   individuando   l'ultimo   reddito
complessivo  del  nucleo  familiare, in quanto disponibile al sistema
informativo dell'anagrafe tributaria. Per nucleo familiare si intende
quello  previsto  dall'articolo  1  del  decreto  del  Ministro della
sanita',  di  concerto  con il Ministro delle finanze, del 22 gennaio
1993,  pubblica nella Gazzetta Ufficiale n. 21 del 27 gennaio 1993, e
successive modificazioni;
    b)  con  il medesimo decreto di cui alla lettera a) sono definite
le modalita' con cui il cittadino e' tenuto ad autocertificare presso
l'azienda  sanitaria  locale di competenza la sussistenza del diritto
all'esenzione per reddito in difformita' dalle predette informazioni,
prevedendo  verifiche  obbligatorie  da parte delle aziende sanitarie
locali  delle  informazioni  rese dagli assistiti in contrasto con le
informazioni  rese  disponibili  al  SSN  e,  in  caso  di  accertata
dichiarazione mendace, il recupero delle somme dovute dall'assistito,
pena  l'esclusione  dello stesso dalla successiva prescrivibilita' di
ulteriori  prestazioni  di  specialistica  ambulatoriale a carico del
SSN;
    c) per le regioni che, ai sensi dell'articolo 1, comma 180, della
legge  30  dicembre  2004,  n. 311, e successive modificazioni, hanno
sottoscritto l'Accordo per il perseguimento dell'equilibrio economico
nel  settore  sanitario,  una quota delle risorse di cui all'articolo
20,  comma  1,  della  legge  11  marzo  1988,  n.  67,  e successive
modificazioni,  come  da ultimo rideterminato dall'articolo 83, comma
3,  della  legge  23  dicembre 2000, n. 388, e dall'articolo 1, comma
796,  lettera  n), della legge 27 dicembre 2006, n. 296, e successive
modificazioni, puo' essere destinata alla realizzazione di interventi
diretti a garantire la disponibilita' di dati economici, gestionali e
produttivi  delle  strutture sanitarie operanti a livello locale, per
consentirne  la produzione sistematica e l'interpretazione gestionale
continuativa,   ai   fini   dello   svolgimento  delle  attivita'  di
programmazione  e  di controllo regionale ed aziendale, in attuazione
dei  piani  di  rientro.  I  predetti  interventi devono garantire la
coerenza e l'integrazione con le metodologie definite nell'ambito del
Sistema  nazionale di verifica e controllo sulla assistenza sanitaria
(SiVeAS),  di  cui all'articolo 1, comma 288, della legge 23 dicembre
2005,  n.  266,  e successive modificazioni, e con i modelli dei dati
del Nuovo sistema informativo sanitario nazionale (NSIS).
  1-septies. All'articolo 88 della legge 23 dicembre 2000, n. 388, il
comma 2 e' sostituito dal seguente:
    "2.   Al   fine  di  realizzare  gli  obiettivi  di  economicita'
nell'utilizzazione   delle  risorse  e  di  verifica  della  qualita'
dell'assistenza   erogata,  secondo  criteri  di  appropriatezza,  le
regioni  assicurano,  per  ciascun  soggetto  erogatore, un controllo
analitico  annuo  di almeno il 10 per cento delle cartelle cliniche e
delle corrispondenti schede di dimissione, in conformita' a specifici
protocolli  di  valutazione.  L'individuazione delle cartelle e delle
schede  deve  essere  effettuata  secondo  criteri  di  campionamento
rigorosamente  casuali.  Tali  controlli  sono  estesi alla totalita'
delle  cartelle  cliniche  per  le  prestazioni  ad  alto  rischio di
inappropriatezza  individuate delle regioni tenuto conto di parametri
definiti  con  decreto  del Ministro del lavoro, della salute e delle
politiche  sociali,  d'intesa  con il Ministero dell'economia e delle
finanze".
  2.  Al  fine  di  procedere  al  rinnovo  degli  accordi collettivi
nazionali  con  il  personale convenzionato con il Servizio sanitario
nazionale   per  il  biennio  economico  2006-2007,  il  livello  del
finanziamento  cui  concorre ordinariamente lo Stato, di cui al comma
1,  e'  incrementato  di  184 milioni di euro per l'anno 2009 e di 69
milioni  di  euro  a decorrere dall'anno 2010, anche per l'attuazione
del Progetto Tessera Sanitaria e, in particolare, per il collegamento
telematico  in  rete  dei  medici e la ricetta elettronica, di cui al
comma  5-bis dell'articolo 50 del decreto-legge 30 settembre 2003, n.
269,  convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n.
326.
  3.  All'articolo  4, comma 2, del decreto-legge 1° ottobre 2007, n.
159,  convertito, con modificazioni, dalla legge 29 novembre 2007, n.
222, il secondo periodo e' soppresso.
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AGGIORNAMENTO (40)
  Il  D.L.  31 maggio 2010, n. 78, convertito con modificazioni dalla
L.  30  luglio  2010, n. 122 ha disposto (con l'art. 22, comma 6) che
"per  il  triennio  2009-2011 il finanziamento del Servizio sanitario
nazionale  cui  concorre ordinariamente lo Stato, di cui all'articolo
79,  comma  1,  del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito,
con   modificazioni,   dalla   legge   6  agosto  2008,  n.  133,  e'
rideterminato in diminuzione dell'importo di 50 milioni di euro".