DECRETO-LEGGE 25 giugno 2008, n. 112

Disposizioni urgenti per lo sviluppo economico, la semplificazione, la competitivita', la stabilizzazione della finanza pubblica e la perequazione Tributaria.

note: Entrata in vigore del decreto: 25-6-2008.
Decreto-Legge convertito con modificazioni dalla L. 6 agosto 2008, n. 133 (in SO n.196, relativo alla G.U. 21/08/2008, n.195).
(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 19/10/2022)
Testo in vigore dal: 22-8-2008
aggiornamenti all'articolo
                               Art. 63
                        Esigenze prioritarie

  1.  L'autorizzazione  di  spesa  di cui all'articolo 1, comma 1240,
della  legge  27  dicembre  2006,  n. 296, e' incrementata di euro 90
milioni  per  l'anno  2008, per il finanziamento della partecipazione
italiana  alle  missioni  internazionali  di  pace.  A  tal  fine  e'
integrato  l'apposito  fondo  nell'ambito  dello  stato di previsione
della spesa del Ministero dell'economia e delle finanze.
  2.  La  disposizione  di cui all'articolo 1, comma 621, lettera a),
della  legge  27  dicembre 2006, n. 296, non si applica limitatamente
all'anno 2008.
  3.   In   relazione   alle   necessita'   connesse  alle  spese  di
funzionamento   delle   istituzioni  scolastiche  il  "Fondo  per  il
funzionamento  delle  istituzioni scolastiche" di cui all'articolo 1,
comma  601,  della  legge 27 dicembre 2006, n. 296 (legge finanziaria
2007),  iscritto  nello  stato  di  previsione  del  Ministero  della
pubblica  istruzione e' incrementato dell'importo di euro 200 milioni
per l'anno 2008.
  4.  Per  far  fronte  alle esigenze del Gruppo Ferrovie dello Stato
S.p.a.  e'  autorizzata  la  spesa  di 300 milioni di euro per l'anno
2008.  Con  decreto  del  Ministro  dell'economia e delle finanze, di
concerto  con  il  Ministro  delle infrastrutture e dei trasporti, da
emanarsi entro 30 giorni dalla data di entrata in vigore del presente
decreto, e' definita la destinazione del contributo.
  5.   Per   far   fronte  alle  obbligazioni  gia'  assunte  per  la
realizzazione  di  interventi  previsti  nel  contratto  di programma
2003-2005  e  in Accordi pregressi, a valere su residui passivi degli
anni  2002  e  precedenti,  la Societa' ANAS S.p.a. e' autorizzata ad
utilizzare,  in  via di anticipazione, le disponibilita' giacenti sul
conto  di  tesoreria  n.  20060, con obbligo di reintegro entro il 31
dicembre   2008,   previa   presentazione  di  apposita  ricognizione
riguardante  il  fabbisogno correlato all'attuazione degli interventi
per il corrente esercizio e per l'anno 2009.
  6.  L'autorizzazione  di  spesa di cui all'articolo 1, comma 7, del
decreto-legge  20 maggio 1993, n. 148, convertito, con modificazioni,
dalla   legge   19  luglio  1993,  n.  236,  relativa  al  Fondo  per
l'occupazione e' incrementata di euro 700 milioni per l'anno 2009.
  7. L'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 20, comma 8, della
legge  8 novembre 2000, n. 328, relativa al Fondo da ripartire per le
politiche  sociali,  come  determinata dalla tabella C della legge 24
dicembre 2007, n. 244, e' integrata di 300 milioni di euro per l'anno
2009.
  8.   Nello   stato   di   previsione   della  spesa  del  Ministero
dell'economia  e  delle  finanze e' costituito un apposito fondo, con
una  dotazione finanziaria di ((900 milioni)) di euro per l'anno 2009
((e  500  milioni a decorrere dall'anno 2010)), per il finanziamento,
con  appositi  provvedimenti  normativi,  delle  misure di proroga di
agevolazioni fiscali riconosciute a legislazione vigente.
  9.  All'articolo  1,  comma  282,  secondo  periodo, della legge 30
dicembre  2004,  n.  311,  le  parole  "quadriennio  2005-2008"  sono
sostituite dalle seguenti: "periodo 2005-2011".
  ((9-bis.  Il  contributo  al  Comitato italiano paraolimpico di cui
all'articolo  1,  comma 580, della legge 23 dicembre 2005, n. 266, e'
incrementato  di 3 milioni di euro per ciascuno degli anni 2008, 2009
e 2010.))
  10. Al fine di garantire le necessarie risorse finanziarie a carico
del  bilancio dello Stato occorrenti per i rinnovi contrattuali e gli
adeguamenti  retributivi  del personale delle amministrazioni statali
nonche'  per  l'attuazione  delle  misure  di cui all'articolo 78, il
Fondo  per  interventi  strutturali  di  politica  economica  di  cui
all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282,
convertito,  con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307,
e'  integrato dell'importo di 500 milioni di euro per l'anno 2008 ((,
di  2.340  milioni))  di  euro  ((per gli anni 2009 e 2010 e di 2.310
milioni  di  euro  a  decorrere  dall'anno 2011. Il predetto Fondo e'
altresi'  incrementato,  a  valere, per quanto attiene all'anno 2008,
sulla   quota   delle  maggiori  entrate  derivanti  dalle  modifiche
normative  previste  dagli articoli 81 e 82 del presente decreto, dei
seguenti  importi:  0,8 milioni di euro per l'anno 2008, 20,6 milioni
di  euro  per l'anno 2009, 51,7 milioni di euro per l'anno 2010, 24,5
milioni  di  euro  per l'anno 2011 e 25,5 milioni di euro a decorrere
dall'anno 2012)). ((La dotazione del fondo per interventi strutturali
di   politica  economica,  di  cui  all'articolo  10,  comma  5,  del
decreto-legge   29   novembre   2004,   n.   282,   convertito,   con
modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307, e' ulteriormente
incrementata  di 330 milioni di euro per l'anno 2009 e di 430 milioni
per ciascuno degli anni 2010 e 2011.))
  11. ((COMMA SOPPRESSO DALLA L. 6 AGOSTO 2008, N. 133)).
  12.  Per promuovere lo sviluppo economico e rimuovere gli squilibri
economico-sociali   e'  istituito,  nello  stato  di  previsione  del
Ministero  delle  infrastrutture e ((dei)) trasporti, il Fondo per la
promozione  e  il  sostegno  dello  sviluppo  del  trasporto pubblico
locale,  con una dotazione di 113 milioni di euro per l'anno 2008, di
130  milioni  di  euro  per  l'anno 2009 e di 110 milioni di euro per
ciascuno  degli  anni  2010  e  2011.  Per  gli  anni  successivi, al
finanziamento  del Fondo si provvede ai sensi dell'articolo 11, comma
3,  lettera  f),  della  legge  5  agosto  1978, n. 468, e successive
modificazioni.  Le risorse del Fondo sono destinate alle finalita' di
cui all'articolo 1, comma 1031, della legge 27 dicembre 2006, n. 296,
come  modificato  dal  comma  306  ((dell'articolo  1  della legge 24
dicembre  2007,  n.  244)),  e  di  cui all'articolo 9 della legge 26
febbraio  1992,  n.  211, con le procedure e le modalita' previste da
tali  disposizioni.  Gli  interventi  finanziati,  ai  sensi e con le
modalita' della legge 26 febbraio 1992, n. 211, con le risorse di cui
al  presente  comma,  individuati  con  decreto  del  Ministro  delle
infrastrutture  e  ((dei)) trasporti, sono destinati al completamento
delle  opere  in corso di realizzazione in misura non superiore al 20
per  cento.  Il  finanziamento  di  nuovi  interventi  e' subordinato
all'esistenza   di   parcheggi  di  interscambio,  ovvero  alla  loro
realizzazione,  che  puo'  essere finanziata con le risorse di cui al
presente comma.
  13.  La  ripartizione  delle  risorse  di  cui  al  comma 12 tra le
finalita'  ivi  previste  e'  definita con decreto del Ministro delle
infrastrutture  e  ((dei))  trasporti,  d'intesa  con la ((Conferenza
unificata  di  cui  all'articolo  8 del decreto legislativo 28 agosto
1997,  n.  281,  e  successive  modificazioni)).  In  fase  di  prima
applicazione, per il triennio 2008-2010, le risorse sono ripartite in
pari  misura tra le finalita' previste. A decorrere dall'anno 2011 la
ripartizione  delle  risorse  tra  le finalita' di cui al comma 13 e'
effettuata  con  il  medesimo  decreto,  tenendo conto di principi di
premialita'  che  incentivino l'efficienza, l'efficacia e la qualita'
nell'erogazione  dei  servizi,  la  mobilita'  pubblica  e  la tutela
ambientale. All'articolo 1, comma 1032, della legge 27 dicembre 2006,
n. 296, la lettera d) e' abrogata.
  ((13-bis.  Per  la realizzazione di progetti di settore finalizzati
al  sostegno  di  produzioni  e  allevamenti  di  particolare rilievo
ambientale,  economico,  sociale  ed  occupazionale e' autorizzata la
spesa  di  2  milioni  di  euro  per ciascuno degli anni 2008 e 2009.
All'attuazione degli interventi di cui al presente comma provvede con
proprio  decreto  il  Ministro  delle politiche agricole alimentari e
forestali.
  13-ter.  All'articolo 5, comma 9, del decreto-legge 27 maggio 2008,
n.  93, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 luglio 2008, n.
126,  la  lettera  a)  e'  abrogata.  Alle  minori  entrate derivanti
dall'attuazione  del  presente comma, valutate in 16.700.000 euro per
l'anno 2008 e in 66.800.000 euro per ciascuno degli anni 2009 e 2010,
si  provvede mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di
spesa  di cui all'articolo 5, comma 4, del citato decreto-legge n. 93
del 2008, come integrata con le risorse di cui all'articolo 60, comma
8, del presente decreto.))