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DECRETO-LEGGE 31 dicembre 2007, n. 248

Proroga di termini previsti da disposizioni legislative e disposizioni urgenti in materia finanziaria.

note: Entrata in vigore del decreto: 31-12-2007.
Decreto-Legge convertito con modificazioni dalla L. 28 febbraio 2008, n. 31 (in SO n.47, relativo alla G.U. 29/02/2008, n.51).
(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 03/01/2024)
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Testo in vigore dal:  28-2-2010
aggiornamenti all'articolo

Art. 15

Disposizioni in materia di arbitrati
1. Al fine di consentire la devoluzione delle competenze alle sezioni specializzate di cui all'articolo 1 del decreto legislativo 27 giugno 2003, n. 168, le disposizioni di cui all'articolo 3, commi 19, 20, 21 e 22, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, si applicano dal 1° luglio 2008 e il termine del 30 settembre 2007 previsto dal citato comma 21, primo periodo, è differito al 30 giugno 2008. Al comma 21, secondo periodo, dell'articolo 3 della citata legge n. 244 del 2007, le parole: "al 30 settembre e fino alla data di entrata in vigore della presente legge" sono soppresse. (4)(7)(10)
((10))
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AGGIORNAMENTO (4)

Il D.L. 3 giugno 2008, n. 97, convertito, con modificazioni, dalla L. 2 agosto 2008, n. 129, ha disposto (con l'art. 4-bis, comma 12) che i termini di cui al presente articolo 15, sono differiti fino alla data di entrata in vigore delle disposizioni di legge di attuazione della devoluzione delle competenze ivi prevista e comunque non oltre il 31 dicembre 2008.
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AGGIORNAMENTO (7)

Il D.L. 23 ottobre 2008, n. 162, convertito, con modificazioni, dalla L. 22 dicembre 2008, n. 201, ha disposto (con l'art. 1-ter) che i termini di cui al presente articolo 15, sono ulteriormente differiti al 30 marzo 2009.
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AGGIORNAMENTO (10)

Il D.L. 23 ottobre 2008, n. 162, convertito, con modificazioni, dalla L. 22 dicembre 2008, n. 201, come modificato dal D.L. 30 dicembre 2008, n. 207 convertito con modificazioni dalla L. 27 febbraio 2009, n. 14 ha disposto (con l'art. 1-ter) che i termini di cui al presente articolo 15, sono ulteriormente differiti al 31 dicembre 2009.
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AGGIORNAMENTO (10)

Il D.L. 23 ottobre 2008, n. 162, convertito, con modificazioni, dalla L. 22 dicembre 2008, n. 201, come modificato dal D.L. 30 dicembre 2008, n. 207 convertito con modificazioni dalla L. 27 febbraio 2009, n. 14, a sua volta modificato dal D.L. 30 dicembre 2009, n. 194, convertito con modificazioni dalla L. 26 febbraio 2010, n. 25 ha disposto (con l'art. 1-ter)che i termini di cui al presente articolo 15, sono ulteriormente differiti al 30 aprile 2010.