DECRETO LEGISLATIVO 21 novembre 2007, n. 231

Attuazione della direttiva 2005/60/CE concernente la prevenzione dell'utilizzo del sistema finanziario a scopo di riciclaggio dei proventi di attivita' criminose e di finanziamento del terrorismo nonche' della direttiva 2006/70/CE che ne reca misure di esecuzione.

note: Entrata in vigore del provvedimento: 29/12/2007 (Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 29/12/2022)
Testo in vigore dal: 10-11-2019
aggiornamenti all'articolo
                              Art. 58. 
 
(Inosservanza delle disposizioni relative all'obbligo di segnalazione
                     delle operazioni sospette). 
 
  1. Salvo che il fatto costituisca reato, ai soggetti obbligati  che
omettono di effettuare la segnalazione  di  operazioni  sospette,  si
applica una sanzione amministrativa pecuniaria pari a 3.000 euro. 
  2. Salvo che il fatto costituisca reato  e  salvo  quanto  previsto
dall'articolo 62, commi 1 e 5, nelle  ipotesi  di  violazioni  gravi,
ripetute o  sistematiche  ovvero  plurime,  si  applica  la  sanzione
amministrativa pecuniaria da 30.000 euro a 300.000 euro. La  gravita'
della violazione e' determinata anche tenuto conto: 
    a) dell'intensita' e del grado  dell'elemento  soggettivo,  anche
avuto  riguardo  all'ascrivibilita',  in  tutto  o  in  parte,  della
violazione  alla  carenza,  all'incompletezza  o  alla  non  adeguata
diffusione di prassi operative e procedure di controllo interno; 
    b)  del  grado  di  collaborazione  con  le  autorita'   di   cui
all'articolo 21, comma 2, lettera a); 
    c) della rilevanza ed evidenza dei  motivi  del  sospetto,  anche
avuto riguardo  al  valore  dell'operazione  e  al  grado  della  sua
incoerenza rispetto alle caratteristiche del cliente e  del  relativo
rapporto; 
    d) della reiterazione e diffusione dei  comportamenti,  anche  in
relazione  alle  dimensioni,  alla   complessita'   organizzativa   e
all'operativita' del soggetto obbligato. 
  3. La medesima sanzione di cui  ai  commi  1  e  2  si  applica  al
personale dei soggetti obbligati di cui all'articolo  3,  comma  2  e
all'articolo 3, comma 3, lettera a), tenuto alla comunicazione o alla
segnalazione, ai sensi dell'articolo 36, commi 2  e  6  ((nonche'  ai
soggetti tenuti alla  comunicazione  o  alla  segnalazione  ai  sensi
dell'articolo  37,  comma  3,  responsabili))  in  via  esclusiva   o
concorrente con l'ente presso cui operano,  dell'omessa  segnalazione
di operazione sospetta. 
  4. Nel caso in cui le violazioni  gravi,  ripetute  o  sistematiche
ovvero plurime producono un vantaggio  economico,  l'importo  massimo
della sanzione di cui al comma 2: 
    a)  e'  elevato  fino  al  doppio  dell'ammontare  del  vantaggio
medesimo, qualora detto vantaggio sia determinato o determinabile  e,
comunque, non sia inferiore a 450.000 euro; 
    b) e' elevato fino ad un milione di  euro,  qualora  il  predetto
vantaggio non sia determinato o determinabile. 
  5. Ai soggetti obbligati che, con una o piu' azioni  od  omissioni,
commettono, anche in tempi  diversi,  una  o  piu'  violazioni  della
stessa o di diverse norme previste dal presente decreto in materia di
adeguata verifica della clientela e di conservazione da  cui  derivi,
come conseguenza immediata e diretta, l'inosservanza dell'obbligo  di
segnalazione di  operazione  sospetta,  si  applicano  unicamente  le
sanzioni previste dal presente articolo. 
  6. Ai  soggetti  obbligati  che  omettono  di  dare  esecuzione  al
provvedimento di sospensione dell'operazione sospetta, disposto dalla
UIF ai sensi dell'articolo 6, comma 4,  lettera  c),  si  applica  la
sanzione amministrativa pecuniaria da 5.000 euro a 50.000 euro. 
                                                                 (23) 
 
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AGGIORNAMENTO (7) 
  Il D.L. 31 maggio 2010, n. 78, convertito con  modificazioni  dalla
L. 30 luglio 2010, n. 122, ha disposto (con l'art. 20,  comma  2-bis)
che "E' esclusa l'applicazione delle sanzioni di cui all'articolo  58
del decreto legislativo 21 novembre 2007, n. 231, per  la  violazione
delle disposizioni previste dall'articolo 49, commi 1, 5, 8, 12 e 13,
del medesimo decreto, commesse nel periodo dal 31 maggio 2010  al  15
giugno 2010 e riferite alle limitazioni  di  importo  introdotte  dal
comma 1 del presente articolo". 
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AGGIORNAMENTO (11) 
  Il D.L. 13 agosto 2011, n. 138, convertito con modificazioni  dalla
L. 14 settembre 2011, n. 148, ha disposto (con l'art. 2, comma 4-bis)
che "E' esclusa l'applicazione delle sanzioni di cui all'articolo  58
del decreto legislativo 21 novembre 2007, n. 231, per  le  violazioni
delle disposizioni previste dall'articolo 49, commi 1, 5, 8, 12 e  13
del medesimo decreto, commesse nel periodo dal 13 agosto al 31 agosto
2011 e riferite alle limitazioni di importo introdotte dal comma 4. A
decorrere dal 1º settembre 2011 le sanzioni di cui al citato articolo
58 sono applicate attraverso gli uffici  territoriali  del  Ministero
dell'economia e delle finanze." 
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AGGIORNAMENTO (23) 
  Il D.Lgs. 25 maggio 2017, n. 90, ha disposto (con l'art.  9,  comma
1) che "Le disposizioni  emanate  dalle  autorita'  di  vigilanza  di
settore, ai sensi di norme abrogate  o  sostituite  per  effetto  del
presente decreto, continuano a trovare applicazione fino al 31  marzo
2018".