DECRETO LEGISLATIVO 21 novembre 2007, n. 231

Attuazione della direttiva 2005/60/CE concernente la prevenzione dell'utilizzo del sistema finanziario a scopo di riciclaggio dei proventi di attivita' criminose e di finanziamento del terrorismo nonche' della direttiva 2006/70/CE che ne reca misure di esecuzione.

note: Entrata in vigore del provvedimento: 29/12/2007 (Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 29/12/2022)
Testo in vigore dal: 4-7-2017
aggiornamenti all'articolo
                              Art. 43. 
 
   (( (Misure di controllo di soggetti convenzionati e agenti).)) 
 
  ((1. I prestatori di servizi di pagamento, gli istituti  di  moneta
elettronica, le rispettive succursali e i punti di contatto  centrale
di cui al comma 3 adottano procedure e sistemi di controllo idonei  a
mitigare e gestire  i  rischi  di  riciclaggio  e  finanziamento  del
terrorismo cui sono esposti i soggetti convenzionati e gli agenti  di
cui all'articolo 1, comma 2, lettera nn). 
  2. Le procedure e i sistemi di  controllo,  articolati  in  ragione
della natura e del rischio propri dell'attivita' svolta,  assicurano,
quanto meno: 
    a) l'individuazione, la messa a disposizione e l'aggiornamento di
standard e pratiche  di  riferimento,  in  materia  di  gestione  del
rischio di riciclaggio e di finanziamento  del  terrorismo,  adeguata
verifica della clientela, conservazione dei documenti e  segnalazione
di operazioni sospette, cui i soggetti  convenzionati  e  gli  agenti
sono  tenuti  a  conformarsi,  al  fine  di  consentire  il  corretto
adempimento degli obblighi di cui al presente decreto  da  parte  dei
prestatori  di  servizi  di  pagamento  o  dell'istituto  di   moneta
elettronica; 
    b) l'adozione di specifici programmi  di  formazione,  idonei  ad
orientare i soggetti convenzionati e gli agenti nel riconoscimento di
operativita' potenzialmente anomale in quanto connesse al riciclaggio
e al finanziamento del terrorismo; 
    c) l'individuazione, la verifica  del  possesso  e  il  controllo
sulla permanenza, nel corso del rapporto di  convenzionamento  o  del
mandato, di requisiti  reputazionali  dei  soggetti  convenzionati  e
degli agenti, idonei a garantire la legalita' dei loro  comportamenti
e ad assicurare la corretta attuazione delle  pratiche  di  cui  alla
lettera a); 
    d)   la   verifica   e   il   controllo   dei   comportamenti   e
dell'osservanza, da parte dei soggetti convenzionati e degli  agenti,
degli standard e delle pratiche di cui alla lettera a); 
    e) la  previsione  di  meccanismi  di  immediata  estinzione  del
rapporto di convenzionamento o del mandato a fronte  del  venir  meno
dei requisiti di cui alla lettera  c)  ovvero  di  gravi  o  ripetute
infrazioni, riscontrate in occasione delle verifiche e dei  controlli
di cui alla lettera d). 
  3. I prestatori di servizi di pagamento e gli  istituti  di  moneta
elettronica aventi sede legale e amministrazione  centrale  in  altro
Stato membro  e  stabiliti  sul  territorio  della  Repubblica  senza
succursale, avvalendosi di soggetti convenzionati e agenti, designano
un punto di contatto centrale in Italia attraverso cui assolvono agli
obblighi di cui al presente decreto. La mancata istituzione del punto
di contatto e' sanzionata ai sensi dell'articolo 62, comma 1. 
  4. Fermo l'obbligo di immediata istituzione del punto  di  contatto
centrale e la  relativa  responsabilita'  in  ordine  all'adempimento
degli obblighi cui esso soggiace in forza della  normativa  nazionale
vigente, la Banca d'Italia detta disposizioni attuative  delle  norme
tecniche di regolamentazione adottate dalla  Commissione  europea  ai
sensi dell'articolo 45, paragrafo 10 della direttiva,  concernenti  i
requisiti, le procedure, i sistemi di controllo  e  le  funzioni  del
punto di  contatto  centrale  e  vigila  sulla  loro  osservanza.  Le
disposizioni  sono  adottate  entro  sei  mesi  dall'adozione   delle
predette  norme  tecniche  di   regolamentazione   da   parte   della
Commissione europea.)) 
                                                               ((23)) 
 
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AGGIORNAMENTO (23) 
  Il D.Lgs. 25 maggio 2017, n. 90, ha disposto (con l'art.  9,  comma
1) che "Le disposizioni  emanate  dalle  autorita'  di  vigilanza  di
settore, ai sensi di norme abrogate  o  sostituite  per  effetto  del
presente decreto, continuano a trovare applicazione fino al 31  marzo
2018".