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DECRETO LEGISLATIVO 8 febbraio 2007, n. 20

Attuazione della direttiva 2004/8/CE sulla promozione della cogenerazione basata su una domanda di calore utile nel mercato interno dell'energia, nonchè modifica alla direttiva 92/42/CEE.

note: Entrata in vigore del provvedimento: 7/3/2007 (Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 19/09/2011)
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Testo in vigore dal:  7-3-2007

Art. 8

Semplificazione delle procedure amministrative
1. Per l'autorizzazione alla costruzione e all'esercizio degli impianti di cogenerazione di potenza termica superiore a 300 MW, ivi comprese le opere connesse e le infrastrutture indispensabili alla costruzione e all'esercizio degli stessi impianti, si applica la normativa di cui al decreto-legge 7 febbraio 2002, n. 7, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 aprile 2002, n. 55.
2. L'amministrazione competente al rilascio dell'autorizzazione per la costruzione e l'esercizio degli impianti di cogenerazione di potenza termica uguale o inferiore a 300 MW prevede a tale fine un procedimento unico, svolto nel rispetto dei principi di semplificazione e con le modalità stabilite dalla legge 7 agosto 1990, n. 241.
3. Col provvedimento di cui all'articolo 1, comma 88, della legge 23 agosto 2004, n. 239, ed anche con riguardo agli aspetti di sicurezza antincendio, di intesa con la Conferenza unificata, sono stabilite procedure autorizzative semplificate per l'installazione e l'esercizio di unità di piccola e di micro-cogenerazione, tenendo anche conto di quanto previsto dall'articolo 1, comma 86, della medesima legge n. 239 del 2004.
Note all'art. 8:
- Il decreto-legge 7 febbraio 2002, n. 7, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 aprile 2002, n. 55, reca: «Misure urgenti per garantire la sicurezza del sistema elettrico nazionale».
- La legge 7 agosto 1990, n. 241, reca: «Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi».
- Si riporta il testo dell'art. 1, commi 86 e 88, della legge 23 agosto 2004, n. 239, recante: «Riordino del settore energetico, nonché delega al Governo per il riassetto delle disposizioni vigenti in materia di energia»:
«86. L'installazione di un impianto di microgenerazione, purché omologato, è soggetta a norme autorizzative semplificate. In particolare, se l'impianto è termoelettrico, è assoggettata agli stessi oneri tecnici e autorizzativi di un impianto di generazione di calore con pari potenzialità termica.».
«88. Entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, il Ministro delle attività produttive, di concerto con il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e il Ministro dell'interno, emana con proprio decreto le norme per l'omologazione degli impianti di microgenerazione, fissandone i limiti di emissione e di rumore e i criteri di sicurezza.».