DECRETO-LEGGE 3 agosto 2007, n. 117

Disposizioni urgenti modificative del codice della strada per incrementare i livelli di sicurezza nella circolazione.

note: Entrata in vigore del decretto: 4-8-2007.
Decreto-Legge convertito con modificazioni dalla L. 2 ottobre 2007, n. 160 (in G.U. 03/10/2007, n.230).
(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 29/07/2010)
Testo in vigore dal: 13-8-2010
aggiornamenti all'articolo
                               Art. 2
          Disposizioni in materia di limitazioni alla guida

  1.  All'articolo  117  del  decreto  legislativo n. 285 del 1992, e
successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:
    a) il comma 1 e' sostituito del seguente:
      "1. E' consentita la guida dei motocicli ai titolari di patente
A,  rilasciata  alle  condizioni  e  con le limitazioni dettate dalle
disposizioni comunitarie in materia di patenti.";
    b) dopo il comma 2 e' inserito il seguente:
      "2-bis.  Ai titolari di patente di guida di categoria B, per il
primo  anno  dal  rilascio  non e' consentita la guida di autoveicoli
aventi  una  potenza  specifica,  riferita  alla tara, superiore a 50
kw/t.  La  limitazione  di  cui  al  presente comma non si applica ai
veicoli adibiti al servizio di persone invalide, autorizzate ai sensi
dell'articolo  188,  purche'  la  persona  invalida  sia presente sul
veicolo.";
    c)  al  comma  3, primo periodo, le parole: "ai commi 1 e 2" sono
sostituite dalle seguenti: "ai commi 1, 2 e 2-bis";
    d)  al  comma  5,  primo periodo, le parole: "e comunque prima di
aver raggiunto l'eta' di venti anni," sono soppresse e le parole: "da
euro  74  a  euro 296" sono sostituite dalle seguenti: "da euro 148 a
euro 594".
  2. ((COMMA ABROGATO DALLA L. 29 LUGLIO 2010, N. 120)).
  3. All'articolo 170 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285,
e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modifiche:
    a) dopo il comma 1 e' inserito il seguente:
      "1-bis.  Sui  veicoli di cui al comma 1 e' vietato il trasporto
di minori di anni cinque.";
    b) dopo il comma 6 e' inserito il seguente:
      "6-bis.  Chiunque  viola  le  disposizioni  del  comma 1-bis e'
soggetto  alla  sanzione amministrativa del pagamento di una somma da
euro 148 a euro 594.".