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DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 14 maggio 2007, n. 114

Regolamento per il riordino degli organismi operanti presso il Ministero dell'economia e delle finanze, a norma dell'articolo 29 del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248.

note: Entrata in vigore del provvedimento: 15/8/2007 (Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 19/06/2017)
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  • Riordino degli organismi operanti presso l'area
    Economia del Ministero dell'economia e delle finanze
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  • Riordino degli organismi operanti presso l'area
    finanze del ministero dell'economia e delle finanze
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Testo in vigore dal:  15-8-2007

Art. 3

Consiglio tecnico-scientifico degli esperti
1. Il Consiglio tecnico-scientifico degli esperti, previsto dall'articolo 5 del decreto del Presidente della Repubblica 28 aprile 1998, n. 154, opera presso il Dipartimento del tesoro e svolge attività di elaborazione, di analisi, di studio e di proposta nelle materie di competenza del medesimo Dipartimento.
2. I componenti del Consiglio tecnico-scientifico degli esperti sono nominati con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, su proposta del Capo del Dipartimento del tesoro, tra docenti universitari edesperti dotati di una specifica e comprovata specializzazione professionale nelle discipline oggetto dell'attività istituzionale del Dipartimento. I componenti del Consiglio, se appartenenti ad altre amministrazioni o ad enti pubblici, all'atto della nomina possono essere posti nella posizione di fuori ruolo o di aspettativa secondo l'ordinamento di appartenenza.
3. Il Ministro dell'economia e delle finanze, con proprio decreto, stabilisce l'emolumento spettante ai componenti del Consiglio, nel rispetto dei limiti di spesa fissati dal successivo articolo 8.
4. Per le funzioni di supporto e di segreteria il Consiglio si avvale delle strutture specificatamente individuate dal Capo del Dipartimento del tesoro.
5. Il Consiglio è articolato in un collegio tecnico-scientifico ed un collegio degli esperti.
6. Il collegio tecnico-scientifico è composto di otto membri ed ha funzioni di consulenza nell'ambito delle attribuzioni del Dipartimento, con particolare riguardo alla trattazione di problemi a carattere tecnico-scientifico in materia di programmazione economica e finanziaria.
7. Il collegio degli esperti è composto di otto membri e svolge attività di analisi di problemi giuridici, economici e finanziari; in particolare, svolge le seguenti funzioni:
a) compiere studi e formulare proposte per la definizione degli indirizzi di politica finanziaria;
b) analizzare i problemi connessi alla partecipazione del Dipartimento del tesoro nei vari organismi internazionali. A tal fine, su mandato del Capo del Dipartimento, i singoli esperti possono rappresentare l'Amministrazione in organismi nazionali ed internazionali e svolgere altri compiti specifici.
8. Il Consiglio tecnico-scientifico degli esperti svolge, altresì, specifici compiti affidatigli dal Capo del Dipartimento, nell'ambito delle competenze istituzionali.
Nota all'art. 3:
- Il testo dell'art. 5 del decreto del Presidente della Repubblica 28 aprile 1998, n. 154 (Regolamento recante norme sull'articolazione organizzativa e le dotazioni organiche dei dipartimenti del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, a norma dell'art. 7, comma 3, della legge 3 aprile 1997, n. 94), è il seguente:
«Art. 5 (Consiglio tecnico-scientifico degli esperti).
- 1. Il Consiglio tecnico-scientifico degli esperti opera presso il Dipartimento del tesoro ed ha il compito di svolgere le attività di elaborazione, di analisi e di studio nelle materie di competenza del Dipartimento. Il Consiglio è articolato in due distinti collegi: uno per la trattazione di problemi a carattere tecnico-scientifico, denominato collegio tecnico-scientifico, ed uno per le analisi dei problemi giuridici, economici e finanziari, denominato collegio degli esperti. I componenti sono nominati con decreto del Ministro, su proposta del Capo del Dipartimento del tesoro, e sono scelti tra docenti universitari e tra esperti dotati di una specifica e comprovata specializzazione professionale nelle discipline oggetto dell'attività istituzionale del Dipartimento. I compensi sono fissati, ai sensi dell'art. 10 della legge 7 agosto 1985, n. 428, con decreto del Ministro, di concerto con il Ministro per la funzione pubblica. I componenti restano in carica quattro anni e possono essere confermati. Alla segreteria del Consiglio tecnico-scientifico degli esperti provvede il Dipartimento del tesoro. Il collegio tecnico-scientifico è composto di nove membri ed ha funzioni di consulenza nell'ambito delle attribuzioni del Dipartimento, con particolare riguardo alla trattazione di problemi a carattere tecnico-scientifico in materia di programmazione economica e finanziaria. Il collegio degli esperti è composto di dieci membri; al collegio è affidato in particolare, il compito di:
a) compiere studi e formulare proposte per la definizione degli indirizzi di politica finanziaria;
b) analizzare i problemi connessi alla partecipazione del Tesoro nei vari organismi internazionali. Su mandato del Capo del Dipartimento, i singoli esperti possono rappresentare l'Amministrazione in organismi nazionali ed internazionali e svolgere altri compiti specifici. I componenti del collegio degli esperti, se appartenenti ad altre amministrazioni o ad enti pubblici, all'atto della nomina sono posti di diritto nella posizione di fuori ruolo. Il Consiglio tecnico-scientifico degli esperti, ai sensi dell'art. 2, comma 3, della legge 27 novembre 1991, n. 378, assicura direttamente al Capo del Dipartimento del tesoro l'attività di elaborazione, di analisi e di studio da questi richiesta nelle materie di competenza del Dipartimento».