DECRETO-LEGGE 28 dicembre 2006, n. 300

Proroga di termini previsti da disposizioni legislative ((e disposizioni diverse)).

note: Entrata in vigore del decreto: 28-12-2006.
Decreto-Legge convertito con modificazioni dalla L. 26 febbraio 2007, n. 17 (in SO n.48, relativo alla G.U. 26/02/2007, n.47).
(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 25/07/2018)
Testo in vigore dal: 5-8-2009
aggiornamenti all'articolo
                               Art. 3 
Disposizioni in materia  di  costruzioni,  opere  infrastrutturali  e
                         lavori in edilizia 
 
  1.  Il  termine  previsto  dall'articolo  1-quater,  comma  1,  del
decreto-legge 12 maggio 2006, n. 173, convertito, con  modificazioni,
dalla legge 12 luglio 2006, n. 228, e' prorogato fino  alla  data  di
entrata in vigore del regolamento recante norme sulla sicurezza degli
impianti, di cui all'articolo 11-quaterdecies, comma 13, lettera  a),
del  decreto-legge  30  settembre  2005,  n.  203,  convertito,   con
modificazioni, dalla legge 2 dicembre 2005, n. 248, e, comunque,  non
oltre il 31 marzo 2008. A decorrere dalla data di entrata  in  vigore
del regolamento di cui al primo  periodo  del  presente  comma,  sono
abrogati il regolamento  di  cui  al  decreto  del  Presidente  della
Repubblica 6 dicembre 1991, n. 447, gli articoli da  107  a  121  del
testo unico di cui al  decreto  del  Presidente  della  Repubblica  6
giugno 2001, n. 380, e la legge 5 marzo 1990,  n.  46,  ad  eccezione
degli articoli 8, 14 e 16, le cui sanzioni  trovano  applicazione  in
misura raddoppiata per le violazioni degli  obblighi  previsti  dallo
stesso regolamento di cui al primo periodo del presente comma. 
  2. All'articolo 1, comma 452, della legge 30 dicembre 2004, n. 311,
relativo  al  completamento  degli  interventi  infrastrutturali  per
l'integrale attuazione della Convenzione tra l'Italia e  la  Francia,
conclusa a Roma il 24 giugno 1970, di cui alla legge 18 giugno  1973,
n. 475, le parole: "alla data di entrata  in  vigore  della  presente
legge" sono sostitute dalle seguenti:  "alla  data  del  31  dicembre
2005". 
  3. I verbali di concordamento dell'indennita' di  espropriazione  e
di rinuncia a qualunque pretesa connessa alla procedura di esproprio,
relativi alla realizzazione degli interventi di cui  al  titolo  VIII
della legge 14 maggio 1981, n.  219,  conservano  la  loro  efficacia
indipendentemente dall'emanazione del decreto di espropriazione. (6) 
  3-bis. L'articolo 9, comma 2, del decreto legislativo 20  settembre
1999, n. 354, e successive proroghe, si interpreta  come  applicabile
esclusivamente     alle     occupazioni     d'urgenza     preordinate
all'espropriazione. 
  3-ter. L'efficacia delle disposizioni di cui all'articolo 1,  comma
1030, lettera d), numero 1), capoverso c), della  legge  27  dicembre
2006, n. 296, e' differita  al  1°  gennaio  2008,  limitatamente  ai
lavori e alle forniture per la manutenzione delle infrastrutture. 
  4. Il termine per  il  completamento  degli  investimenti  per  gli
adempimenti relativi alla messa a norma  delle  strutture  ricettive,
previsto dall'articolo 14, comma  1,  del  decreto-legge  9  novembre
2004, n. 266, convertito, con modificazioni, dalla legge 27  dicembre
2004, n. 306, e' ulteriormente prorogato al 31 dicembre 2007  per  le
imprese che abbiano presentato la richiesta di nulla osta  ai  vigili
del fuoco entro il 30 giugno 2005. (5)((7)) 
  4-bis. Il termine  di  cui  al  comma  2-bis  dell'articolo  5  del
decreto-legge 28 maggio 2004, n. 136, convertito, con  modificazioni,
dalla legge 27 luglio 2004, n. 186, e' prorogato al 31 dicembre 2007. 
Alle Amministrazioni aggiudicatrici che, ai sensi del predetto comma,
abbiano affidato lavori o avviato progetti  definitivi  o  esecutivi,
avvalendosi della facolta' di applicare la normativa previgente sulla
medesima materia, di cui alle leggi 5 novembre 1971,  n.  1086,  e  2
febbraio 1974, n. 64, e relative norme di attuazione,  le  precedenti
norme   tecniche   continuano   ad   applicarsi   fino   alla    data
dell'intervenuto collaudo. 
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AGGIORNAMENTO (5) 
  Il D.L. 31 dicembre 2007, n. 248,  convertito,  con  modificazioni,
dalla L. 28 febbraio 2008, n. 31 ha disposto (con l'art. 3, comma  1)
che "il termine stabilito dal comma  4  del  presente  articolo,  per
completare l'adeguamento alle  disposizioni  di  prevenzione  incendi
delle strutture ricettive turistico-alberghiere con  oltre  25  posti
letto, esistenti alla data di  entrata  in  vigore  del  decreto  del
Ministro  dell'interno  in  data  9  aprile  1994,  pubblicato  nella
Gazzetta Ufficiale n. 116 del 20 maggio  1994,  e'  prorogato  al  30
giugno 2008". 
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AGGIORNAMENTO (6) 
  La Corte costituzionale, con sentenza 26-30 gennaio 2009, n. 24 (in
G.U.  1a  s.s.  4/2/2009,  n.  5)  ha   dichiarato   l'illegittimita'
costituzionale del comma 3 del presente articolo 3. 
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AGGIORNAMENTO (7) 
  Il D.L. 1 luglio 2009, n. 78, convertito con modificazioni dalla L.
3 agosto 2009, n. 102, ha disposto (con l'art. 23, comma 9) che "  il
termine stabilito dall'articolo 3,  comma  4,  del  decreto-legge  28
dicembre 2006, n. 300, convertito, con modificazioni, dalla legge  26
febbraio 2007, n.  17,  come  da  ultimo  modificato  dal  comma  10,
dell'articolo  4-bis,  del  decreto-legge  3  giugno  2008,  n.   97,
convertito, con modificazioni, dalla legge 2 agosto 2008, n. 129, per
completare l'adeguamento alle  disposizioni  di  prevenzione  incendi
delle strutture ricettive turistico-alberghiere con  oltre  25  posti
letto, esistenti alla data di  entrata  in  vigore  del  decreto  del
Ministro  dell'interno  in  data  9  aprile  1994,  pubblicato  nella
Gazzetta Ufficiale n. 116 del 20 maggio  1994,  e'  prorogato  al  31
dicembre 2010".