DECRETO-LEGGE 4 luglio 2006, n. 223

Disposizioni urgenti per il rilancio economico e sociale, per il contenimento e la razionalizzazione della spesa pubblica, nonche' interventi in materia di entrate e di contrasto all'evasione fiscale.

note: Entrata in vigore del decreto: 4-7-2006.
Decreto-Legge convertito con modificazioni dalla L. 4 agosto 2006, n. 248 (in SO n.183, relativo alla G.U. 11/08/2006, n.186).
(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 29/12/2022)
  • Allegati
Testo in vigore dal: 29-4-2012
aggiornamenti all'articolo
                               Art. 38 
               Misure di contrasto del gioco illegale 
 
  1. Al fine di contrastare la diffusione  del  gioco  irregolare  ed
illegale, l'evasione e l'elusione  fiscale  nel  settore  del  gioco,
nonche' di  assicurare  la  tutela  del  giocatore,  con  regolamenti
emanati ai sensi dell'articolo 16, comma 1,  della  legge  13  maggio
1999, n. 133, sono disciplinati, entro il 31 dicembre 2006: 
    a) le scommesse  a  distanza  a  quota  fissa  con  modalita'  di
interazione diretta tra i singoli giocatori; 
    b) i giochi di abilita' a distanza con  vincita  in  denaro,  nei
quali  il  risultato   dipende,   in   misura   prevalente   rispetto
all'elemento  aleatorio,  dall'abilita'  dei  giocatori.   L'aliquota
d'imposta unica di cui al decreto legislativo 23  dicembre  1998,  n.
504, e' stabilita in misura pari al 3 per cento della somma giocata i
giochi di carte di qualsiasi tipo, qualora  siano  organizzati  sotto
forma di torneo e nel caso in cui la posta di  gioco  sia  costituita
esclusivamente dalla  sola  quota  di  iscrizione,  sono  considerati
giochi di abilita'. 
    c) le caratteristiche dei punti di vendita aventi come  attivita'
principale la commercializzazione dei  prodotti  di  gioco  pubblici.
Sono  punti  di  vendita  aventi   come   attivita'   principale   la
commercializzazione dei prodotti di  gioco  pubblici  le  agenzie  di
scommessa, le sale pubbliche da gioco, le  sale  destinate  al  gioco
disciplinato dal regolamento di cui al  decreto  del  Ministro  delle
finanze 31 gennaio 2000,  n.  29,  nonche'  gli  ulteriori  punti  di
vendita aventi come attivita' principale la  commercializzazione  dei
prodotti di gioco pubblici di cui ai commi 2 e 4. 
  2. L'articolo 1, comma 287, della legge 30 dicembre 2004,  n.  311,
e' sostituito dal seguente: 
    "287. Con  provvedimenti  del  Ministero  dell'economia  e  delle
finanze  -  Amministrazione  autonoma  dei  monopoli  di  Stato  sono
stabilite le nuove modalita' di distribuzione  del  gioco  su  eventi
diversi dalle corse dei cavalli, nel rispetto dei seguenti criteri: 
      a) inclusione, tra i giochi su eventi diversi dalle  corse  dei
cavalli, delle scommesse a totalizzatore e a quota  fissa  su  eventi
diversi dalle corse dei cavalli,  dei  concorsi  pronostici  su  base
sportiva, del concorso pronostici denominato totip,  delle  scommesse
ippiche di  cui  al  comma  498,  nonche'  di  ogni  ulteriore  gioco
pubblico, basato su eventi diversi dalle corse dei cavalli; 
      b) possibilita' di raccolta del gioco su eventi  diversi  dalle
corse dei cavalli da parte degli operatori che esercitano la raccolta
di gioco presso uno Stato membro dell'Unione europea, degli operatori
di Stati membri dell'Associazione europea per  il  libero  scambio  e
anche degli operatori  di  altri  Stati,  solo  se  in  possesso  dei
requisiti di affidabilita' definiti dall'Amministrazione autonoma dei
monopoli di Stato; 
      c) esercizio della raccolta tramite  punti  di  vendita  aventi
come attivita' principale  la  commercializzazione  dei  prodotti  di
gioco pubblici e punti di vendita aventi come attivita' accessoria la
commercializzazione dei prodotti  di  gioco  pubblici;  ai  punti  di
vendita aventi come attivita' principale la  commercializzazione  dei
prodotti  di  gioco  pubblici  puo'  essere  riservata  in  esclusiva
l'offerta di alcune tipologie di scommessa; 
      d) previsione dell'attivazione di un numero di nuovi  punti  di
vendita non inferiore a 7.000, di cui almeno il 30 per  cento  aventi
come attivita' principale  la  commercializzazione  dei  prodotti  di
gioco pubblici; 
      e) determinazione del numero massimo dei punti di  vendita  per
comune in proporzione agli abitanti e in considerazione dei punti  di
vendita gia' assegnati; 
      f) localizzazione dei punti di vendita  aventi  come  attivita'
principale la commercializzazione dei prodotti di gioco pubblici, nei
comuni con piu' di 200.000 abitanti a una distanza non  inferiore  ad
800 metri dai punti di vendita gia' assegnati e nei comuni  con  meno
di 200.000 abitanti a una distanza non inferiore a  1.600  metri  dai
punti di vendita gia' assegnati; 
      g) localizzazione dei punti di vendita  aventi  come  attivita'
accessoria la commercializzazione dei prodotti di gioco pubblici, nei
comuni con piu' di 200.000 abitanti a una distanza  non  inferiore  a
400 metri dai punti di vendita gia' assegnati e nei comuni  con  meno
di 200.000 abitanti a una distanza non inferiore  ad  800  metri  dai
punti di vendita gia'  assegnati,  senza  pregiudizio  dei  punti  di
vendita in cui, alla data del 30 giugno 2006, si effettui la raccolta
dei concorsi pronostici su base sportiva; 
      h) aggiudicazione dei punti di vendita previa effettuazione  di
una o piu' procedure aperte a tutti gli operatori, la cui base d'asta
non puo' essere inferiore ad euro venticinquemila per ogni  punto  di
vendita avente come attivita' principale la  commercializzazione  dei
prodotti di gioco pubblici e ad euro  settemilacinquecento  per  ogni
punto   di   vendita   avente   come    attivita'    accessoria    la
commercializzazione dei prodotti di gioco pubblici; 
      i) acquisizione della possibilita' di raccogliere  il  gioco  a
distanza, ivi inclusi i giochi di abilita'  con  vincita  in  denaro,
previo  versamento  di  un  corrispettivo  non   inferiore   a   euro
duecentomila; 
      l)   definizione   delle   modalita'   di   salvaguardia    dei
concessionari della raccolta di scommesse a  quota  fissa  su  eventi
diversi dalle corse dei cavalli disciplinate dal regolamento  di  cui
al decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 1° marzo  2006,
n. 111". 
  3. All'articolo 4, comma 1, del  decreto  legislativo  23  dicembre
1998, n. 504, e successive modificazioni, il numero 3  della  lettera
b), con effetti dal 1° gennaio 2007, e' sostituito dal seguente: 
    "3) per le scommesse a quota fissa su eventi diversi dalle  corse
dei cavalli e per le scommesse con modalita' di  interazione  diretta
tra i singoli giocatori: 
    3.1)  nel  caso  in  cui  il  movimento  netto  dei  dodici  mesi
precedenti derivante dalle scommesse a quota fissa su eventi  diversi
dalle corse dei cavalli sia superiore a 1.850 milioni di euro,  nella
misura del 3 per cento per ciascuna scommessa composta fino  a  sette
eventi e per le scommesse con modalita' di interazione diretta tra  i
singoli  giocatori;  nella  misura  dell'8  per  cento  per  ciascuna
scommessa composta da piu' di sette eventi; 
    3.2)  nel  caso  in  cui  il  movimento  netto  dei  dodici  mesi
precedenti derivante dalle scommesse a quota fissa su eventi  diversi
dalle corse dei cavalli sia superiore a 2.150 milioni di euro,  nella
misura del 3 per cento per ciascuna scommessa composta fino  a  sette
eventi e per le scommesse con modalita' di interazione diretta tra  i
singoli giocatori; nella  misura  del  6,8  per  cento  per  ciascuna
scommessa composta da piu' di sette eventi; 
    3.3)  nel  caso  in  cui  il  movimento  netto  dei  dodici  mesi
precedenti derivante dalle scommesse a quota fissa su eventi  diversi
dalle corse dei cavalli sia superiore a 2.500 milioni di euro,  nella
misura del 3 per cento per ciascuna scommessa composta fino  a  sette
eventi e per le scommesse con modalita' di interazione diretta tra  i
singoli  giocatori;  nella  misura  del  6  per  cento  per  ciascuna
scommessa composta da piu' di sette eventi; 
    3.4)  nel  caso  in  cui  il  movimento  netto  dei  dodici  mesi
precedenti derivante dalle scommesse a quota fissa su eventi  diversi
dalle corse dei cavalli sia superiore a 3.000 milioni di euro,  nella
misura del 2,5 per cento per ciascuna scommessa composta fino a sette
eventi e per le scommesse con modalita' di interazione diretta tra  i
singoli giocatori; nella  misura  del  5,5  per  cento  per  ciascuna
scommessa composta da piu' di sette eventi; 
    3.5)  nel  caso  in  cui  il  movimento  netto  dei  dodici  mesi
precedenti derivante dalle scommesse a quota fissa su eventi  diversi
dalle corse dei cavalli sia superiore a 3.500 milioni di euro,  nella
misura del 2 per cento per ciascuna scommessa composta fino  a  sette
eventi e per quelle  con  modalita'  di  interazione  diretta  tra  i
singoli  giocatori;  nella  misura  del  5  per  cento  per  ciascuna
scommessa composta da piu' di sette eventi;". 
  4. Al fine di contrastare la diffusione  del  gioco  irregolare  ed
illegale, l'evasione e l'elusione  fiscale  nel  settore  del  gioco,
nonche' di assicurare la tutela del giocatore, con provvedimenti  del
Ministero dell'economia e delle finanze  -  Amministrazione  autonoma
dei  monopoli  di  Stato,  sono  stabilite  le  nuove  modalita'   di
distribuzione del gioco su base ippica,  nel  rispetto  dei  seguenti
criteri: 
    a) inclusione, tra i giochi su base  ippica,  delle  scommesse  a
totalizzatore ed a quota fissa sulle corse dei cavalli, dei  concorsi
pronostici su  base  sportiva,  del  concorso  pronostici  denominato
totip, delle scommesse ippiche di  cui  all'articolo  1,  comma  498,
della legge 30 dicembre 2004, n. 311, nonche' di ogni ulteriore gioco
pubblico; 
    b) possibilita' di raccolta del gioco su  base  ippica  da  parte
degli operatori che esercitano la raccolta di gioco presso uno  Stato
membro  dell'Unione  europea,  degli  operatori   di   Stati   membri
dell'Associazione europea  per  il  libero  scambio,  e  anche  degli
operatori di altri Stati,  solo  se  in  possesso  dei  requisiti  di
affidabilita' definiti dall'Amministrazione autonoma dei monopoli  di
Stato; 
    c) esercizio della raccolta tramite punti di vendita aventi  come
attivita' principale la commercializzazione  dei  prodotti  di  gioco
pubblici e punti di  vendita  aventi  come  attivita'  accessoria  la
commercializzazione dei prodotti  di  gioco  pubblici;  ai  punti  di
vendita aventi come attivita' principale la  commercializzazione  dei
prodotti  di  gioco  pubblici  puo'  essere  riservata  in  esclusiva
l'offerta di alcune tipologie di scommessa; 
    d) previsione dell'attivazione di un numero  di  nuovi  punti  di
vendita non inferiore a 10.000, di cui almeno il 5 per  cento  aventi
come attivita' principale  la  commercializzazione  dei  prodotti  di
gioco pubblici; 
    e) ((LETTERA ABROGATA DAL D.L. 2 MARZO 2012,  N.  16,  CONVERTITO
CON MODIFICAZIONI DALLA L. 26 APRILE 2012, N. 44)); 
    f)  LETTERA  ABROGATA  DAL  D.L.  25  SETTEMBRE  2008,  N.   149,
CONVERTITO CON MODIFICAZIONI DALLA L. 19 NOVEMBRE 2008, N. 184; 
    g)  LETTERA  ABROGATA  DAL  D.L.  25  SETTEMBRE  2008,  N.   149,
CONVERTITO CON MODIFICAZIONI DALLA L. 19 NOVEMBRE 2008, N. 184; 
    h) aggiudicazione dei punti di vendita, previa  effettuazione  di
una o piu' procedure aperte a tutti gli operatori, la cui base d'asta
non puo' essere inferiore  ad  euro  trentamila  per  ogni  punto  di
vendita avente come attivita' principale la  commercializzazione  dei
prodotti di gioco pubblici e ad euro  settemilacinquecento  per  ogni
punto   di   vendita   avente   come    attivita'    accessoria    la
commercializzazione dei prodotti di gioco pubblici; 
      i) acquisizione della possibilita' di raccogliere  il  gioco  a
distanza, ivi inclusi i giochi di abilita' con vincita in denaro; 
      l) ((LETTERA SOPPRESSA DAL D.L. 2 MARZO 2012, N. 16, CONVERTITO
CON MODIFICAZIONI DALLA L. 26 APRILE 2012, N. 44)). 
  5. L'articolo 22, comma 6, della legge 27 dicembre 2002, n. 289, e'
sostituito dal seguente: 
    "6. Il numero massimo di apparecchi  da  intrattenimento  di  cui
all'articolo 110, commi 6  e  7,  del  testo  unico  delle  leggi  di
pubblica sicurezza, di cui al regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, e
successive  modificazioni,  che  possono  essere  installati   presso
pubblici esercizi o punti di raccolta  di  altri  giochi  autorizzati
nonche' le prescrizioni da osservare ai fini dell'installazione  sono
definiti con decreti direttoriali del Ministero dell'economia e delle
finanze - Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato. Per i punti
di vendita aventi come attivita'  accessoria  la  commercializzazione
dei prodotti  di  gioco  pubblici,  i  decreti  sono  predisposti  di
concerto  con  il  Ministero  dell'interno,  sentita  la   Conferenza
Stato-citta' ed autonomie locali. Costituiscono criteri direttivi per
la determinazione del numero massimo di  apparecchi  installabili  la
natura dell'attivita'  prevalente  svolta  presso  l'esercizio  o  il
locale e la superficie degli stessi.". 
  6. Nei casi di reiterazione previsti dall'articolo 110,  comma  10,
del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, di  cui  al  regio
decreto 18 giugno 1931, n. 773, e successive modificazioni,  decadono
le autorizzazioni alla  raccolta  di  giochi,  concorsi  o  scommesse
rilasciate  dal   Ministero   dell'economia   e   delle   finanze   -
Amministrazione  autonoma  dei  monopoli  di  Stato,  dalla  data  di
notifica  del  provvedimento  di   sospensione   delle   licenze   od
autorizzazioni stesse. Negli stessi casi si interrompono gli  effetti
dei contratti in ragione dei quali i  soggetti  raccolgono  gioco  su
incarico  di  concessionari  affidatari  della  raccolta  di  giochi,
concorsi o scommesse. 
  7. All'articolo 110, comma 6, lettera a),  del  testo  unico  delle
leggi di pubblica sicurezza, di cui al regio decreto 18 giugno  1931,
n. 773, e successive modificazioni, le parole "in monete  metalliche"
sono soppresse. 
  8. All'articolo 1 della  legge  23  dicembre  2005,  n.  266,  sono
apportate le seguenti modificazioni: 
    a) al comma 530: 
      1. alla lettera b), sono aggiunte, in fine, le seguenti parole:
"a decorrere dal 1° gennaio 2007"; 
      2. alla lettera c), dopo le parole: "l'Amministrazione autonoma
dei monopoli di Stato" sono aggiunte le seguenti: ", a decorrere  dal
1° gennaio 2007,"; 
    b) al comma 531, le parole:  "1°  luglio  2006"  sono  sostituite
dalle seguenti: "1° gennaio 2007".