stai visualizzando l'atto

DECRETO-LEGGE 7 giugno 2006, n. 206

Disposizioni urgenti in materia di IRAP e di canoni demaniali marittimi.

note: Entrata in vigore del decreto: 8-6-2006.
Decreto-Legge convertito con modificazioni dalla L. 17 luglio 2006, n. 234 (in G.U. 20/07/2006, n.167).
(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 20/07/2006)
nascondi
Testo in vigore dal:  21-7-2006
aggiornamenti all'articolo

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Ritenuta la straordinaria necessità ed urgenza di assicurare la regolarità dei versamenti in materia di imposta regionale sulle attività produttive (IRAP) nelle more della pronuncia della Corte di giustizia delle Comunità europee in merito alla compatibilità comunitaria del tributo stesso;
Ritenuta altresì la straordinaria necessità ed urgenza di garantire il completamento degli adempimenti istruttori tecnici, necessari alla corretta rideterminazione dei canoni demaniali marittimi;
Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 1° giugno 2006;
Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e del Ministro dell'economia e delle finanze;

Emana

il seguente decreto-legge:

Art. 1

Versamenti IRAP
1. In caso di violazione dell'obbligo di versamento in acconto o a saldo dell'imposta regionale sulle attività produttive (IRAP) di cui al decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, relativo al periodo d'imposta in corso alla data di entrata in vigore del presente decreto, non si applicano le disposizioni in materia di riduzione delle sanzioni previste dall'articolo 13 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 472, e successive modificazioni, nonché dall'articolo 2, comma 2, del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 462, e successive modificazioni.
((
1-bis. Le disposizioni contenute nell'articolo 1, comma 174, quinto periodo, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, si applicano limitatamente alle regioni che non abbiano raggiunto, entro il 30 giugno 2006, un accordo con il Governo sulla copertura dei disavanzi di gestione del servizio sanitario regionale e si interpretano nel senso che l'IRAP è calcolata maggiorando di un punto percentuale l'aliquota, ordinaria o ridotta, vigente nelle regioni interessate, fatti salvi comunque i regimi di esenzione.
1-ter. Il versamento della prima rata di acconto dell'IRAP dovuta dai contribuenti interessati dalle disposizioni dell'articolo 1, comma 174, quinto periodo, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, effettuato entro il 20 luglio 2006, non è soggetto alla maggiorazione dello 0,40 per cento a titolo di interesse corrispettivo.
))