DECRETO LEGISLATIVO 6 aprile 2006, n. 164

Riordino della disciplina del reclutamento dei professori universitari, a norma dell'articolo 1, comma 5 della legge 4 novembre 2005, n. 230.

note: Entrata in vigore del decreto: 18-5-2006 (Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 14/01/2011)
Testo in vigore dal: 29-1-2011
aggiornamenti all'articolo
                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
  Visti gli articoli 76 e 87 della Costituzione;
  Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300;
  Vista la legge 4 novembre 2005, n. 230, e in particolare l'articolo
1,  comma  5,  recante  la  delega  al  Governo per il riordino della
disciplina del reclutamento dei professori universitari;
  Visto il decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n.
382;
  Vista la legge 3 luglio 1998, n. 210;
  Vista  la  preliminare  deliberazione  del  Consiglio dei Ministri,
adottata nella riunione del 13 gennaio 2006;
  Sentiti  il Consiglio universitario nazionale (CUN) e la Conferenza
dei rettori delle universita' italiane (CRUI);
  Acquisiti  i  pareri  delle competenti Commissioni della Camera dei
deputati e del Senato della Repubblica;
  Ritenuto  di  non  accogliere  la  condizione della VII Commissione
della  Camera  dei  deputati  concernente  l'articolo  14,  comma  2,
ritenendo che le quote da riservare a varie categorie di personale ai
sensi  del citato articolo nelle prime quattro tornate dei giudizi di
idoneita'  nazionale  per la fascia dei professori associati, debbano
considerarsi  ricomprese,  e  non  aggiuntive, rispetto alla quota di
incremento   complessivo  del  cento  per  cento  del  fabbisogno  di
personale;
  Vista  la  deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella
riunione del 23 marzo 2006;
  Sulla  proposta  del  Ministro  dell'istruzione, dell'universita' e
della  ricerca,  di  concerto  con  il Ministro dell'economia e delle
finanze e con il Ministro per la funzione pubblica;
                              E m a n a
                  il seguente decreto legislativo:
                               Art. 1.
                             Definizioni

  1. Ai sensi del presente decreto legislativo si intende:
    a)   per   Ministro   o   Ministero,   il  Ministro  o  Ministero
dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca;
    b) per legge, la legge 4 novembre 2005, n. 230;
    c) per settore o settori, il settore scientifico-disciplinare o i
settori scientifico-disciplinari;
    d)  per  giudizi  idoneativi,  le  procedure per il conseguimento
della idoneita' scientifica nazionale;
    e)  per  fascia  o  fasce, le fasce dei professori ordinari e dei
professori   associati   di  cui  al  decreto  del  Presidente  della
Repubblica 11 luglio 1980, n. 382;
    f) per CUN, il Consiglio universitario nazionale;
    g)   per  CRUI,  la  Conferenza  dei  rettori  delle  universita'
italiane.
                                                                ((2))

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AGGIORNAMENTO (2)
  La  L.  30  dicembre 2010, n. 240 ha disposto (con l'art. 29, comma
12)  che "A decorrere dalla data di entrata in vigore dei regolamenti
di cui all'articolo 16, comma 2, della presente legge, e' abrogato il
decreto legislativo 6 aprile 2006, n. 164".