DECRETO LEGISLATIVO 3 aprile 2006, n. 152

Norme in materia ambientale.

note: Entrata in vigore del provvedimento: 29/4/2006, ad eccezione delle disposizioni della Parte seconda che entrano in vigore il 12/8/2006. (Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 27/02/2023)
  • Allegati
Testo in vigore dal: 1-6-2021
aggiornamenti all'articolo
                            Art. 252-bis. 
Siti inquinati nazionali di  preminente  interesse  pubblico  per  la
                      riconversione industriale 
 
  1. Il Ministro dell'ambiente e della tutela del  territorio  e  del
mare e il Ministro dello sviluppo economico, d'intesa con la  regione
territorialmente interessata e, per le materie di competenza, con  il
Ministro del  lavoro  e  delle  politiche  sociali,  nonche'  con  il
Ministro dei beni e delle attivita' culturali e del turismo  per  gli
aspetti di competenza in relazione agli eventuali  specifici  vincoli
di tutela insistenti sulle aree e sugli immobili,  possono  stipulare
accordi di programma con uno o piu' proprietari di aree contaminate o
altri soggetti interessati ad attuare progetti integrati di messa  in
sicurezza o bonifica,  e  di  riconversione  industriale  e  sviluppo
economico in siti di interesse  nazionale  individuati  entro  il  30
aprile 2007 ai sensi della legge 9 dicembre 1998, n. 426, al fine  di
promuovere il riutilizzo di tali  siti  in  condizioni  di  sicurezza
sanitaria e ambientale, e di preservare  le  matrici  ambientali  non
contaminate. Sono escluse le aree interessate dalle misure di cui  al
decreto-legge 4 giugno 2013, n. 61,  convertito,  con  modificazioni,
dalla legge  3  agosto  2013,  n.  89,  e  successive  modificazioni.
L'esclusione cessa di avere effetto nel  caso  in  cui  l'impresa  e'
ammessa alla procedura di amministrazione  straordinaria  di  cui  al
decreto-legge   23   dicembre   2003,   n.   347,   convertito,   con
modificazioni, dalla legge 18 febbraio 2004, n. 39. 
  2. Gli accordi di  programma  di  cui  al  comma  1  assicurano  il
coordinamento delle azioni per determinare i tempi, le modalita',  il
finanziamento e ogni altro  connesso  e  funzionale  adempimento  per
l'attuazione dei progetti e disciplinano in particolare: 
    a) l'individuazione degli interventi  di  messa  in  sicurezza  e
bonifica da attuare, sulla base dei risultati della caratterizzazione
validati dalle agenzie regionali per la protezione dell'ambiente; 
    b) l'individuazione degli interventi di riconversione industriale
e  di  sviluppo  economico  anche   attraverso   studi   e   ricerche
appositamente  condotti   da   universita'   ed   enti   di   ricerca
specializzati; 
    c) il piano economico finanziario dell'investimento e  la  durata
del relativo programma; 
    d) i tempi di attuazione degli interventi e le relative garanzie; 
    e) i contributi pubblici e le altre misure di sostegno  economico
finanziario disponibili e attribuiti; 
    f) la causa di revoca dei contributi  e  delle  altre  misure  di
sostegno, e di risoluzione dell'accordo; 
    g) l'individuazione del soggetto attuatore  degli  interventi  di
messa in sicurezza e di bonifica, e delle attivita' di  monitoraggio,
controllo e gestione degli  interventi  di  messa  in  sicurezza  che
restano a carico del soggetto interessato; 
    h) i tempi di presentazione e approvazione  degli  interventi  di
messa in sicurezza e di bonifica; 
    i) la previsione di interventi di formazione, riqualificazione  e
aggiornamento delle competenze dei lavoratori degli impianti dismessi
da reimpiegare nei lavori di bonifica previsti dai  medesimi  accordi
di programma, mediante il ricorso a fondi preliminarmente individuati
a livello nazionale e regionale. 
    i-bis)  le   modalita'   di   monitoraggio   per   il   controllo
dell'adempimento degli impegni  assunti  e  della  realizzazione  dei
progetti. 
  3. La stipula dell'accordo di programma costituisce  riconoscimento
dell'interesse pubblico generale alla realizzazione  degli  impianti,
delle opere e di ogni altro intervento  connesso  e  funzionale  agli
obiettivi di risanamento e di sviluppo economico e  dichiarazione  di
pubblica utilita'. 
  4.  Ad  eccezione  di  quanto  previsto  al  comma  5,  i  soggetti
interessati di cui al comma 1 non devono  essere  responsabili  della
contaminazione  del  sito  oggetto  degli  interventi  di  messa   in
sicurezza  e  bonifica,  riconversione  industriale  e  di   sviluppo
economico, tenuto conto anche dei collegamenti societari e di cariche
direttive ricoperte nelle societa' interessate o ad esse collegate. A
tal fine sono soggetti interessati non responsabili i proprietari e i
gestori di siti inquinati che non hanno cagionato  la  contaminazione
del sito e hanno assolto  gli  obblighi  imposti  dall'articolo  245,
comma 2. 
  5. Gli Accordi di Programma  di  cui  al  comma  1  possono  essere
stipulati anche con soggetti che non soddisfano i requisiti di cui al
comma 4 alle seguenti ulteriori condizioni: 
    a)  i  fatti  che  hanno  causato  l'inquinamento  devono  essere
antecedenti al 30 aprile 2007; 
    b) oltre alle misure di messa in  sicurezza  e  bonifica,  devono
essere individuati gli interventi di riparazione del danno ambientale
disciplinati dall'allegato 3 alla Parte VI del presente; 
    c) termine  finale  per  il  completamento  degli  interventi  di
riparazione del danno  ambientale  e'  determinato  in  base  ad  uno
specifico  piano  finanziario  presentato  dal  soggetto  interessato
tenendo conto dell'esigenza di non pregiudicare l'avvio e lo sviluppo
dell'iniziativa economica e di garantire la sostenibilita'  economica
di detti interventi, comunque in misura non inferiore a dieci anni. 
  6. L'attuazione da parte dei soggetti interessati degli impegni  di
messa in sicurezza,  bonifica,  monitoraggio,  controllo  e  relativa
gestione, e di riparazione,  individuati  dall'accordo  di  programma
esclude  per  tali  soggetti  ogni  altro  obbligo  di   bonifica   e
riparazione ambientale e fa venir meno  l'onere  reale  per  tutti  i
fatti antecedenti all'accordo medesimo. La  revoca  dell'onere  reale
per tutti i fatti antecedenti all'accordo di programma previsto dalle
misure volte a favorire la realizzazione delle bonifiche dei siti  di
interesse nazionale e' subordinata, nel caso di soggetto  interessato
responsabile della contaminazione, al rilascio  della  certificazione
dell'avvenuta bonifica e messa in sicurezza  dei  siti  inquinati  ai
sensi  dell'articolo  248.   Nel   caso   di   soggetto   interessato
responsabile della contaminazione, i contributi e le  misure  di  cui
alla lettera e) del comma 2 non potranno riguardare le  attivita'  di
messa in sicurezza, di bonifica e di riparazione del danno ambientale
di competenza dello stesso soggetto, ma esclusivamente l'acquisto  di
beni strumentali  alla  riconversione  industriale  e  allo  sviluppo
economico dell'area. 
  7. Al di fuori dei casi che rientrano nel campo di applicazione del
comma 5, la pubblica amministrazione  puo'  agire  autonomamente  nei
confronti del responsabile della contaminazione  per  la  ripetizione
delle spese sostenute per gli interventi di messa in sicurezza  e  di
bonifica  individuati  dall'accordo   nonche'   per   gli   ulteriori
interventi di bonifica e riparazione del danno ambientale nelle forme
e nei modi previsti dalla legge. 
  8. Gli interventi per  l'attuazione  del  progetto  integrato  sono
autorizzati e approvati con  decreto  del  Ministro  dell'ambiente  e
della tutela del territorio e del mare e del Ministro dello  sviluppo
economico sulla base delle determinazioni assunte  in  Conferenza  di
Servizi indetta  dal  Ministero  dell'ambiente  e  della  tutela  del
territorio e del mare ai sensi  dell'articolo  14  e  seguenti  della
legge 7 agosto 1990, n. 241. ((Alla conferenza di servizi partecipano
anche i soggetti pubblici firmatari  dell'accordo  di  programma.  Si
applicano i commi 6 e 7 dell'articolo 252.)) 
  9. ((COMMA ABROGATO DAL D.L. 31 MAGGIO 2021, N. 77)). 
  10. Alla progettazione, al  coordinamento  e  al  monitoraggio  dei
progetti integrati di bonifica, riconversione industriale e  sviluppo
economico in siti inquinati di interesse nazionale di cui al comma  1
sono preposte, con oneri posti a carico  delle  risorse  stanziate  a
legislazione vigente, una o  piu'  societa'  "in  house"  individuate
nell'accordo di programma, di intesa tra il Ministero dello  sviluppo
economico ed il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio
e del mare, che vi provvedono con le  risorse  umane,  strumentali  e
finanziarie  disponibili  a  legislazione  vigente.  Sulle  aree   di
proprieta' pubblica ovvero nel caso di attivazione degli interventi a
iniziativa pubblica, i predetti  soggetti  sono  tenuti  ad  attivare
procedure a evidenza  pubblica  per  l'attuazione  degli  interventi,
salvo quanto previsto dalle disposizioni vigenti per la  gestione  in
house in conformita' ai requisiti prescritti dalla normativa e  dalla
giurisprudenza europea. 
  11. Il Ministero dell'istruzione, dell'universita' e della  ricerca
d'intesa con il Ministero dello sviluppo economico, il Ministero  del
lavoro e delle politiche sociali, e le Regioni e  Province  Autonome,
adotta misure volte a favorire  la  formazione  di  nuove  competenze
professionali, anche in ambito degli Istituti tecnici  superiori,  in
materia di bonifica ambientale, finanziate, nell'ambito delle risorse
stanziate a legislazione vigente nonche' a valere sulle risorse della
programmazione  2014-2020,  previamente  incluse  negli  Accordi   di
programma di cui al comma 1 del presente articolo.