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DECRETO LEGISLATIVO 8 marzo 2006, n. 139

Riassetto delle disposizioni relative alle funzioni ed ai compiti del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, a norma dell'articolo 11 della legge 29 luglio 2003, n. 229.

note: Entrata in vigore del provvedimento: 20/4/2006 (Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 10/08/2023)
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Testo in vigore dal:  14-6-2023
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Art. 6

Disposizioni generali

(articolo 7, commi 1 e 2, articoli 8 e 17, legge 27 dicembre 1941, n.
1570; articoli 14 e 16, legge 13 maggio 1961, n. 469; articoli 1 e 2, legge 30 settembre 2004, n. 252)
1. Il personale del Corpo nazionale si distingue in personale di ruolo e volontario, fatta salva la sovraordinazione funzionale del personale di ruolo negli interventi di soccorso. Il rapporto d'impiego del personale di ruolo è disciplinato in regime di diritto pubblico, secondo le disposizioni previste nei decreti legislativi emanati ai sensi dell'articolo 2 della legge 30 settembre 2004, n. 252. Il personale volontario è iscritto in appositi elenchi, distinti in due tipologie, rispettivamente, per le necessità dei distaccamenti volontari del Corpo nazionale e per le necessità delle strutture centrali e periferiche del Corpo nazionale, secondo quanto previsto nel regolamento di cui all'articolo 8, comma 2, ed è chiamato a prestare servizio secondo quanto previsto nella sezione II del presente capo. Il solo personale volontario iscritto nell'elenco istituito per le necessità delle strutture centrali e periferiche può essere oggetto di eventuali assunzioni in deroga, con conseguente trasformazione del rapporto di servizio in rapporto di impiego con l'amministrazione. Resta fermo quanto disposto dall'articolo 29, comma 1, lettera c), del decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81.
((Le assunzioni in deroga, di cui al quarto periodo, nella qualifica di vigile del fuoco avvengono, per il 30 per cento dei posti disponibili, mediante ricorso alla graduatoria formata ai sensi dell'articolo 1, comma 295, della legge 27 dicembre 2017, n. 205, relativa al personale volontario del Corpo nazionale.))
2. Nell'esercizio delle attività istituzionali, il personale di cui al comma 1, che espleta compiti operativi, svolge funzioni di polizia giudiziaria. Al personale che riveste le qualifiche di vigile del fuoco sono attribuite le funzioni di agente di polizia giudiziaria; al personale appartenente agli altri ruoli e qualifiche della componente operativa del Corpo nazionale sono attribuite le funzioni di ufficiale di polizia giudiziaria secondo quanto previsto nelle disposizioni contenute nei decreti legislativi di cui al comma 1. Al medesimo personale sono riconosciuti, nei viaggi di servizio, i benefici concessi ai funzionari e agli agenti di polizia giudiziaria e di pubblica sicurezza per l'utilizzo dei mezzi pubblici di trasporto urbano e metropolitano.