DECRETO LEGISLATIVO 7 marzo 2005, n. 82

Codice dell'amministrazione digitale.

note: Entrata in vigore del provvedimento: 1/1/2006. (Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 24/02/2023)
Testo in vigore dal: 25-2-2023
aggiornamenti all'articolo
                               Art. 22 
            (Copie informatiche di documenti analogici). 
 
  1. I documenti  informatici  contenenti  copia  di  atti  pubblici,
scritture  private  e  documenti  in  genere,  compresi  gli  atti  e
documenti amministrativi di ogni tipo formati in origine su  supporto
analogico, spediti o rilasciati dai depositari pubblici autorizzati e
dai  pubblici  ufficiali,  hanno  piena  efficacia,  ai  sensi  degli
articoli 2714 e 2715 del codice civile,  se  sono  formati  ai  sensi
dell'articolo 20, comma 1-bis, primo periodo. La  loro  esibizione  e
produzione sostituisce quella dell'originale. 
  1-bis.  La  copia  per  immagine  su  supporto  informatico  di  un
documento analogico e' prodotta mediante  processi  e  strumenti  che
assicurano che il  documento  informatico  abbia  contenuto  e  forma
identici a quelli del documento analogico da cui  e'  tratto,  previo
raffronto dei documenti o attraverso certificazione di  processo  nei
casi in  cui  siano  adottate  tecniche  in  grado  di  garantire  la
corrispondenza della forma e del  contenuto  dell'originale  e  della
copia. 
  2. Le copie per  immagine  su  supporto  informatico  di  documenti
originali formati in origine su supporto analogico  hanno  la  stessa
efficacia probatoria degli originali da cui sono estratte, se la loro
conformita' e' attestata da un notaio o da altro pubblico ufficiale a
cio' autorizzato, secondo le Linee guida. 
  3. Le copie per  immagine  su  supporto  informatico  di  documenti
originali formati in origine su supporto analogico nel rispetto delle
Linee guida hanno la stessa efficacia probatoria degli  originali  da
cui  sono  tratte  se  la  loro  conformita'  all'originale  non   e'
espressamente disconosciuta. 
  4.  Le  copie  formate  ai  sensi  dei  commi  1,  1-bis,  2  e   3
sostituiscono ad ogni effetto  di  legge  gli  originali  formati  in
origine su  supporto  analogico,  e  sono  idonee  ad  assolvere  gli
obblighi  di  conservazione  previsti  dalla  legge,   salvo   quanto
stabilito dal comma 5. 
  ((4-bis. Le copie per immagine su supporto informatico  di  atti  e
documenti  originali  formati  in  origine  su  supporto   analogico,
depositati   in   procedimenti   giudiziari   civili   definiti   con
provvedimento decisorio non piu' soggetto a impugnazione da almeno un
anno, sono idonee ad assolvere gli obblighi di conservazione previsti
dalla legge se il cancelliere vi appone la firma digitale, ne attesta
la conformita' all'originale e le inserisce nel fascicolo informatico
nel rispetto  della  normativa  anche  regolamentare  concernente  il
processo civile telematico. In tali  casi,  si  puo'  procedere  alla
distruzione degli originali analogici, secondo le modalita'  previste
con decreto del Ministro della giustizia, sentiti il Garante  per  la
protezione dei dati personali e l'Agenzia per l'Italia digitale.)) 
  5. ((Salvo  quanto  previsto  dal  comma  4-bis,  con  decreto  del
Presidente del Consiglio dei ministri))  possono  essere  individuate
particolari tipologie di documenti analogici originali unici  per  le
quali, in  ragione  di  esigenze  di  natura  pubblicistica,  permane
l'obbligo della conservazione  dell'originale  analogico  oppure,  in
caso di conservazione sostitutiva, la loro conformita'  all'originale
deve essere autenticata da un notaio o da altro pubblico ufficiale  a
cio' autorizzato con dichiarazione da questi firmata digitalmente  ed
allegata al documento informatico. 
  6. COMMA ABROGATO DAL D.LGS. 26 AGOSTO 2016, N. 179.