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DECRETO LEGISLATIVO 21 marzo 2005, n. 66

Attuazione della direttiva 2003/17/CE relativa alla qualità della benzina e del combustibile diesel.

note: Entrata in vigore del provvedimento: 28/4/2005 (Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 17/01/2022)
Testo in vigore dal:  1-2-2022
aggiornamenti all'articolo

Art. 7-bis

(Obblighi di riduzione delle emissioni di gas serra).
1. I fornitori devono assicurare che le emissioni di gas ad effetto serra prodotte durante il ciclo di vita per unità di energia dei combustibili per i quali hanno assolto l'accisa
((nell'anno di riferimento e dell'elettricità fornita nell'anno di riferimento))
siano inferiori almeno del 6 per cento rispetto al valore di riferimento per i carburanti stabilito nell'allegato V-bis.2.
1-bis. Ai fini della quantificazione dell'intensità delle emissioni di gas ad effetto serra per unità di energia prodotte durante il ciclo di vita dovute ai carburanti e all'elettricità, i fornitori utilizzano il metodo di calcolo di cui all'allegato V-bis.1. I fornitori che sono PMI utilizzano il metodo di calcolo semplificato di cui all'allegato V-bis.1.
2. A decorrere dal 1° gennaio 2012, entro il 31 gennaio di ciascun anno, i fornitori trasmettono annualmente al Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, per il tramite del GSE, una relazione, con valore di autocertificazione ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, e successive modificazioni, sulle emissioni dei gas a effetto serra dei combustibili per i quali hanno assolto l'accisa e dell'elettricità fornita, in cui sono specificate almeno le seguenti informazioni:
a) il quantitativo totale di ciascun tipo di combustibile o di elettricità forniti con l'indicazione , ove appropriato, del luogo di acquisto e dell'origine;
b) le relative emissioni di gas ad effetto serra prodotte durante il ciclo di vita per unità di energia.
3. La relazione di cui al comma 2 è redatta utilizzando le definizioni e il metodo di calcolo di cui all'allegato V-bis.1.
4. La relazione di cui al comma 2 è redatta utilizzando il formato di cui all'allegato IV della direttiva (UE) 2015/652 secondo lo standard elaborato dall'AEA. Il formato e le modalità di trasmissione della relazione sono pubblicate sul sito del GSE.
5. Nel caso in cui i combustibili per i quali il fornitore ha assolto l'accisa contengano biocarburanti, le loro emissioni di gas serra prodotte durante il ciclo di vita per unità di energia possono essere conteggiate ai fini di cui ai commi 1 e 2, solo ove per gli stessi sia stato accertato, ai sensi dell'articolo 7-quater, il rispetto dei criteri di sostenibilità di cui all'articolo 7-ter, commi da 2 a 5, e degli obblighi di informazione di cui all'articolo 7-quater, comma 5. A tal fine gli operatori economici rilasciano al fornitore, al momento della cessione di ogni partita di biocarburante, copia di un certificato di sostenibilità rilasciato nell'ambito del Sistema nazionale di certificazione della sostenibilità dei biocarburanti di cui all'articolo 7-quater, comma 1, ovvero di un accordo o di un sistema oggetto di una decisione ai sensi dell'articolo 7-quater, paragrafo 4, della direttiva 98/70/CE, introdotto dall'articolo 1 della direttiva 2009/30/CE, nonché una dichiarazione, con valore di autocertificazione ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, e successive modificazioni, relativa all'origine, al luogo di acquisto e alle emissioni di gas ad effetto serra prodotte durante il ciclo di vita, per unità di energia, della stessa partita.
5-bis. A partire dal 1° gennaio 2018, il fornitore che immette al consumo biocarburanti anche in miscele utilizzati nel settore dell'aviazione può conteggiare i biocarburanti ai fini del raggiungimento dell'obiettivo di riduzione di cui al comma 1, solo ove per gli stessi sia stato accertato, ai sensi dell'articolo 7-quater, il rispetto dei criteri di sostenibilità di cui all'articolo 7-ter, commi da 2 a 5, e degli obblighi di informazione di cui all'articolo 7-quater, comma 5. Con decreto del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, adottato di concerto con il Ministero dello sviluppo economico, sono definite disposizioni per il conteggio di biocarburanti ad uso aviazione ai fini del raggiungimento dell'obiettivo di riduzione di cui al comma 1.
6. Ai fini di cui al comma 2, lettera b), le emissioni di gas a effetto serra prodotte durante il ciclo di vita dei biocarburanti sono calcolate conformemente alla metodologia indicata all'articolo 7-quinquies. Le emissioni di gas ad effetto serra prodotte durante il ciclo vita degli altri tipi di combustibili e dell'elettricità sono calcolate conformemente alla metodologia stabilita nell'allegato V-bis.1. Con decreto del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, adottato di concerto con il Ministero dello sviluppo economico, sono definite disposizioni ai fini del calcolo dell'elettricità fornita in termini quantitativi e dell'intensità delle emissioni di gas a effetto serra.
7. Il fornitore mantiene a disposizione dell'autorità preposta agli accertamenti di cui all'articolo 8, comma 5-bis, per i cinque anni successivi al pagamento dell'accisa, la documentazione contenente i dati dai quali sono state ricavate le informazioni comunicate ai sensi del comma 2.
8. L'operatore economico mantiene a disposizione dell'autorità preposta agli accertamenti di cui all'articolo 8, comma 5-bis , per i cinque anni successivi alla cessione al fornitore della partita di biocarburante, la documentazione contenente i dati sulla base dei quali ha prodotto l'autocertificazione di cui al comma 5.
9. COMMA ABROGATO DAL D.LGS. 21 MARZO 2017, N. 51.
10. Un gruppo di fornitori può scegliere di ottemperare congiuntamente agli obblighi di cui al comma 1. In tal caso il gruppo viene considerato un fornitore unico. Le modalità di applicazione delle disposizioni del presente comma sono stabilite ai sensi dell'articolo 7-bis, paragrafo 5, della direttiva 98/70/CE, introdotto dall'articolo 1 della direttiva 2009/30/CE.
11. I fornitori trasmettono al Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, entro il 1° gennaio 2013, una relazione che illustri la possibilità di raggiungere riduzioni aggiuntive rispetto a quelle indicate al comma 1 entro il 2020 attraverso uno dei seguenti metodi:
a) la fornitura di energia elettrica per qualsiasi tipo di veicolo stradale, macchina mobile non stradale, comprese le navi adibite alla navigazione interna, trattore agricolo o forestale o imbarcazione da diporto;
b) l'uso di qualsiasi tecnologia, compresi la cattura e lo stoccaggio del carbonio,secondo quanto stabilito nel decreto legislativo 4 aprile 2006, n. 216, e successive modificazioni;
c) l'utilizzo dei crediti acquistati nel quadro del meccanismo di sviluppo pulito del protocollo di Kyoto, secondo quanto stabilito nel decreto legislativo 4 aprile 2006, n. 216, e successive modificazioni.
12. Il GSE redige e trasmette annualmente, entro il trenta maggio, al Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare e, per conoscenza, ad ISPRA, un rapporto sulla esattezza, sulla completezza e sulla conformità alle disposizioni di cui al comma 6 della relazione prevista al comma 2, nonché sull'accertamento delle infrazioni agli obblighi previsti ai commi 7 e 8. Il GSE provvede ad assicurare al Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare l'accesso alle informazioni contenute nella banca dati relativa ai biocarburanti al fine di garantire ulteriori approfondimenti.
(1)

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AGGIORNAMENTO (1)

Il D.Lgs. 31 marzo 2011, n. 55 ha disposto (con l'art. 3, comma 1) che "All'attività di cui ai commi 9 e 10 dell'articolo 7-bis, come introdotto dal comma 6 dell'articolo 1 del presente decreto, il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare provvede, con oneri a carico dei fornitori, ai sensi dell'articolo 4, della legge 4 giugno 2010, n. 96".