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DECRETO LEGISLATIVO 28 febbraio 2005, n. 38

Esercizio delle opzioni previste dall'articolo 5 del regolamento (CE) n. 1606/2002 in materia di principi contabili internazionali.

note: Entrata in vigore del provvedimento: 22/3/2005 (Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 12/03/2024)
Testo in vigore dal:  1-3-2017
aggiornamenti all'articolo

Art. 4

Bilancio di esercizio
1. Le società di cui alle lettere a), b) e c) dell'articolo 2 redigono il bilancio di esercizio in conformità ai principi contabili internazionali, a partire dall'esercizio chiuso o in corso al 31 dicembre 2006.
2. Le società di cui alle lettere a), b) e c) dell'articolo 2 hanno la facoltà di redigere il bilancio di esercizio in conformità ai principi contabili internazionali, per l'esercizio chiuso o in corso al 31 dicembre 2005.
3. Le società di cui alla lettera d) dell'articolo 2, che emettono strumenti finanziari ammessi alla negoziazione in mercati regolamentati di qualsiasi Stato membro dell'Unione europea e che non redigono il bilancio consolidato, redigono il bilancio di esercizio in conformità ai principi contabili internazionali, a partire dall'esercizio chiuso o in corso al 31 dicembre 2006.
4. Le società di cui alla lettera e) dell'articolo 2 hanno la facoltà di redigere il bilancio di esercizio in conformità ai principi contabili internazionali, a partire dall'esercizio chiuso o in corso al 31 dicembre 2005.
5. Le società di cui alla lettera f) dell'articolo 2 che esercitano la facoltà di cui all'articolo 3, comma 2, e le società di cui alla lettera g) dell'articolo 2 incluse, secondo i metodi di consolidamento integrale, proporzionale e del patrimonio netto, nel bilancio consolidato dalle prime redatto hanno la facoltà di redigere il bilancio di esercizio in conformità ai principi contabili internazionali, a partire dall'esercizio chiuso o in corso al 31 dicembre 2005.
6. Le società di cui alla lettera g) dell'articolo 2, diverse da quelle di cui al precedente comma, hanno la facoltà di redigere il bilancio di esercizio in conformità ai principi contabili internazionali.
6-bis. Le società di cui ai commi 1, 2 e 3 per le quali, successivamente alla redazione di un bilancio in conformità ai principi contabili internazionali, vengono meno le condizioni per l'applicazione obbligatoria di tali principi, hanno la facoltà di continuare a redigere il bilancio in conformità ai principi contabili internazionali.
7. La scelta effettuata in esercizio delle facoltà previste dai commi 4, 5, 6 e 6-bis non è revocabile, salvo che ricorrano circostanze eccezionali, adeguatamente illustrate nella nota integrativa, unitamente all'indicazione degli effetti sulla rappresentazione della situazione patrimoniale e finanziaria e del risultato economico della società. In ogni caso, il bilancio relativo all'esercizio nel corso del quale è deliberata la revoca della scelta è redatto in conformità ai principi contabili internazionali.
7-bis. I principi contabili internazionali, che sono adottati con regolamenti UE entrati in vigore successivamente al 31 dicembre 2010, si applicano nella redazione dei bilanci d'esercizio con le modalità individuate a seguito della procedura prevista nel comma 7-ter.
7-ter. Con decreto del Ministro della giustizia, emanato entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore dei regolamenti UE di cui al comma 7-bis, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, acquisito il parere dell'Organismo italiano di contabilità e sentiti la Banca d'Italia, la CONSOB e l'ISVAP, sono stabilite eventuali disposizioni applicative volte a realizzare, ove compatibile, il coordinamento tra i principi medesimi e la disciplina di cui al titolo V del libro V del codice civile, con particolare riguardo alla funzione del bilancio di esercizio.
7-quater. Il Ministro dell'economia e delle finanze provvede, ove necessario, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del decreto di cui al comma 7-ter, ad emanare eventuali disposizioni di coordinamento per la determinazione della base imponibile dell'IRES e dell'IRAP. In caso di mancata emanazione del decreto di cui al comma 7-ter, le disposizioni di cui al periodo precedente sono emanate entro centocinquanta giorni dalla data di entrata in vigore del regolamento UE.
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7-quinquies. Il Ministro dell'economia e delle finanze provvede, ove necessario, entro centocinquanta giorni dalla data di approvazione o aggiornamento dei principi contabili di cui al comma 1 dell'articolo 9-bis, ad emanare eventuali disposizioni di coordinamento per la determinazione della base imponibile dell'IRES e dell'IRAP
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