DECRETO LEGISLATIVO 10 febbraio 2005, n. 30

Codice della proprieta' industriale, a norma dell'articolo 15 della legge 12 dicembre 2002, n. 273.

note: Entrata in vigore del decreto: 19-3-2005 (Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 30/07/2021)
Testo in vigore dal: 23-3-2019
aggiornamenti all'articolo
                          Art. 184-quater. 
 (( (Esame della domanda di decadenza o di nullita' e decisioni). )) 
 
  ((1. Se la domanda di decadenza  o  di  nullita'  e'  ricevibile  e
ammissibile  l'Ufficio  italiano  brevetti   e   marchi   invia   una
comunicazione alle  parti  informandole  dell'inizio  della  fase  in
contraddittorio del procedimento di decadenza o nullita' e  invitando
il titolare del marchio a depositare osservazioni  entro  un  termine
stabilito. Le osservazioni depositate  dalle  parti  sono  comunicate
all'altra parte dall'Ufficio italiano brevetti e marchi. 
  2. Alla comunicazione di cui al comma 1 indirizzata al titolare del
marchio e' allegata copia dell'istanza  di  decadenza  o  nullita'  e
qualsiasi documento presentato dal richiedente. 
  3. Nel corso del procedimento di  decadenza  o  nullita'  l'Ufficio
italiano brevetti e marchi puo',  in  ogni  momento,  assegnare  alle
parti  un  termine  per  produrre  ulteriori  documenti  o   svolgere
deduzioni od osservazioni in funzione delle allegazioni, deduzioni ed
osservazioni delle altre parti. 
  4. In caso di piu' istanze di decadenza o  nullita'  relative  allo
stesso marchio, le domande  successive  alla  prima  sono  riunite  a
questa. 
  5. Al termine del procedimento di decadenza o  nullita',  l'Ufficio
italiano brevetti  e  marchi  se  accoglie  la  domanda,  accerta  la
decadenza o dichiara la nullita' della registrazione del  marchio  in
tutto o in parte o dispone il trasferimento della  titolarita'  della
registrazione nel caso in cui sia stata presentata l'istanza  di  cui
all'articolo 184-bis, comma 4, lettera c). Nel caso di  registrazione
internazionale,   l'Ufficio   italiano   brevetti   e   marchi    da'
comunicazione  della  decisione  all'Organizzazione  mondiale   della
proprieta' intellettuale (OMPI). 
  6. L'Ufficio italiano brevetti e marchi, con  il  provvedimento  di
cui al comma 5, pone a carico della  parte  soccombente  il  rimborso
delle spese a  favore  dell'altra  parte  e  ne  liquida  l'ammontare
insieme alle spese di rappresentanza professionale nel  procedimento,
nella misura massima individuata  con  decreto  del  Ministero  dello
sviluppo economico. 
  7. I provvedimenti che  accertano  la  decadenza  o  dichiarano  la
nullita' della registrazione o  trasferiscono  la  titolarita'  della
registrazione di un marchio sono annotati nel registro)).