DECRETO LEGISLATIVO 21 novembre 2005, n. 286

Disposizioni per il riassetto normativo in materia di liberalizzazione regolata dell'esercizio dell'attivita' di autotrasportatore.

note: Entrata in vigore del decreto: 24-1-2006 (Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 20/05/2022)
Testo in vigore dal: 21-5-2022
aggiornamenti all'articolo
                               Art. 6 
                         Forma dei contratti 
 
  1. Il contratto di trasporto di merci su strada  e'  stipulato,  di
regola, in forma scritta e, comunque, con data certa per favorire  la
correttezza e la trasparenza dei rapporti fra i contraenti, ai  sensi
delle vigenti disposizioni di legge. 
  2.  Con  decreto  dirigenziale  della  competente   struttura   del
Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, da adottarsi entro il
termine di novanta  giorni  dalla  data  di  entrata  in  vigore  del
presente decreto legislativo, sono determinati  modelli  contrattuali
tipo per facilitare  l'uso  della  forma  scritta  dei  contratti  di
trasporto di merci su strada. 
  3. Elementi essenziali dei contratti  stipulati  in  forma  scritta
sono: 
    a) nome e sede del vettore e del committente e, se  diverso,  del
caricatore; 
    b) numero di iscrizione  del  vettore  all'Albo  nazionale  degli
autotrasportatori di cose per conto di terzi; 
    c) tipologia e quantita' della merce oggetto del  trasporto,  nel
rispetto delle indicazioni contenute nella carta di circolazione  dei
veicoli adibiti al trasporto stesso; 
    d)  corrispettivo  del  servizio  di  trasporto  e  modalita'  di
pagamento, nonche' clausola di adeguamento di tale  corrispettivo  al
costo del carburante, sulla base  delle  variazioni  intervenute  nel
prezzo del  gasolio  da  autotrazione  a  seguito  delle  rilevazioni
mensili del Ministero  della  transizione  ecologica,  qualora  dette
variazioni superino del 2 per cento il valore preso a riferimento  al
momento della stipulazione del contratto  o  dell'ultimo  adeguamento
effettuato; 
    e) luoghi di presa in consegna della merce da parte del vettore e
di riconsegna della stessa al destinatario; 
  e-bis) i tempi massimi per il  carico  e  lo  scarico  della  merce
trasportata. 
  4. Elementi eventuali dei  contratti  stipulati  in  forma  scritta
sono: 
    a) termini temporali per la riconsegna della merce; 
    b) istruzioni aggiuntive del committente o dei  soggetti  di  cui
alla lettera a) del comma 3. 
  5. Per i trasporti eseguiti in regime di  cabotaggio  stradale,  il
contratto di autotrasporto deve contenere  gli  elementi  di  cui  al
comma 3 ed alla lettera a) del comma 4,  nonche'  gli  estremi  della
licenza comunitaria e di ogni altra eventuale documentazione prevista
dalle vigenti disposizioni. 
  6. In assenza di anche uno degli elementi indicati al comma  3,  il
contratto di trasporto si considera non stipulato in forma scritta. 
  6-bis. Al fine di mitigare gli effetti conseguenti all'aumento  dei
costi del carburante per autotrazione incentivando, al  contempo,  il
ricorso alla forma scritta nella ((stipulazione  dei  contratti))  di
trasporto di merci su strada, il corrispettivo ((,)) nei contratti di
trasporto di merci su  strada  conclusi  in  forma  non  scritta,  si
determina in base ai valori indicativi di riferimento  dei  costi  di
esercizio  dell'impresa  di  trasporto  merci  per  conto  di  terzi,
pubblicati e aggiornati dal Ministero delle  infrastrutture  e  della
mobilita' sostenibili ai sensi  dell'articolo  1,  comma  250,  della
legge 23 dicembre 2014, n. 190.