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DECRETO LEGISLATIVO 21 novembre 2005, n. 286

Disposizioni per il riassetto normativo in materia di liberalizzazione regolata dell'esercizio dell'attività di autotrasportatore.

note: Entrata in vigore del decreto: 24-1-2006 (Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 20/05/2022)
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Testo in vigore dal:  10-11-2021
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Art. 22

Codice unionale
1. Ai fini del possesso della carta di qualificazione del conducente da parte di titolare di patente di guida rilasciata in Italia, la qualificazione iniziale e la formazione periodica sono comprovate mediante l'apposizione sulla medesima patente del codice unionale armonizzato "95", secondo le modalità di cui ai commi 2 e 3.
2. In corrispondenza della categoria di patente di guida C1, C, C1E ovvero CE posseduta dal conducente, deve essere indicato il codice unionale armonizzato 95, se il conducente ha conseguito la carta di qualificazione del conducente per il trasporto di cose e la data di scadenza della qualificazione iniziale ovvero della formazione periodica. (6)
3. In corrispondenza della categoria di patente di guida D1, D, D1E ovvero DE posseduta dal conducente, deve essere indicato il codice unionale armonizzato "95", se il conducente ha conseguito la carta di qualificazione del conducente per il trasporto di persone e la data di scadenza di validità della qualificazione iniziale ovvero della formazione periodica. (6)
3-bis. La qualificazione iniziale e la formazione periodica conseguite in Italia ai sensi dell'articolo 21 da conducenti, titolari di patenti di guida rilasciate da altri Stati, sono comprovate dal rilascio, da parte dei competenti uffici del Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili, Dipartimento per i trasporti e la navigazione, del documento "carta di qualificazione del conducente formato card", conforme all'allegato II, sul quale, in corrispondenza della patente di guida posseduta, per la quale il documento è rilasciato, deve essere indicato il codice unionale armonizzato "95" e la data di scadenza di validità della qualificazione iniziale e della formazione periodica per ciascun tipo di abilitazione eventualmente posseduta. (6)
4. L'Italia riconosce la carta di qualificazione del conducente rilasciata dagli altri Stati membri del-l'Unione europea o dello Spazio economico europeo.
5. Il rilascio della carta di qualificazione del conducente è subordinata al possesso della patente di guida in corso di validità.
6. I conducenti titolari di patente di guida rilasciata da uno Stato non appartenente all'Unione europea o allo Spazio economico europeo, dipendenti, in qualità di autista, da un'impresa stabilita in uno Stato membro, comprovano la qualificazione iniziale e la formazione periodica per l'esercizio dell'attività professionale di guida per il trasporto di merci mediante:
a) l'attestato di conducente previsto dal regolamento (CE) 1072/2009, recante il codice unionale armonizzato "95";
b) la carta di qualificazione del conducente, rilasciata dalla Stato membro ove è stabilita l'impresa, recante il codice unionale armonizzato "95".
((PERIODO SOPPRESSO DAL. D.L. 10 SETTEMBRE 2021, N. 121, CONVERTITO, CON MODIFICAZIONI, DALLA L. 9 NOVEMBRE 2021, N. 156))
. (6)
6-bis. Gli attestati di conducente che non recano indicazione del codice "95" dell'Unione e che sono stati rilasciati prima dell'entrata in vigore della presente disposizione a norma dell'articolo 5 del regolamento (CE) n. 1072/2009, al fine di certificare la conformità alle prescrizioni sulla formazione previste dal presente decreto, sono accettati come prova di qualificazione fino al loro termine di scadenza.
7. I conducenti titolari di patente di guida rilasciata da uno Stato non appartenente all'Unione europea o allo Spazio economico europeo, dipendenti, in qualità di autista, da un'impresa stabilita in uno Stato membro , comprovano la qualificazione iniziale e la formazione periodica per l'esercizio dell'attività professionale del trasporto di persone mediante il possesso di uno dei seguenti titoli:
a) la carta di qualificazione del conducente, rilasciata dalla Stato membro ove è stabilita l'impresa, recante il codice unionale armonizzato "95";
b) certificato rilasciato da uno Stato membro, del quale l'Italia abbia riconosciuto validità su territorio nazionale a condizione di reciprocità. (6)
7-bis. Non si applicano i criteri di propedeuticità di cui all'articolo 125, comma 1, del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e successive modificazioni, ed è consentito conseguire la patente di guida di categoria corrispondente alla patente estera posseduta, al dipendente, in qualità di autista, da un'impresa avente sede in Italia e titolare di carta di qualificazione del conducente rilasciata in Italia per mera esibizione della patente di guida posseduta, ovvero a seguito di qualificazione iniziale o formazione periodica, che:
a) sia titolare di patente di guida rilasciata da uno Stato con il quale non sussistono le condizioni di reciprocità richieste dall'articolo 136, comma 1, del decreto legislativo n. 285 del 1992, e che ha stabilito la propria residenza in Italia, anche oltre il termine di un anno di cui al comma 1 del predetto articolo 136;
b) sia titolare di patente rilasciata da uno Stato membro dell'Unione europea, su conversione di patente rilasciata da Stato terzo con il quale non sussistono le condizioni di reciprocità richieste dall'articolo 136, comma 1, del decreto legislativo n. 285 del 1992, che scada di validità. (6)
7-ter. All'atto del rilascio della patente, sulla stessa è apposto il codice unionale "95", secondo i criteri di cui ai commi 2 e 3, in relazione al tipo di abilitazione consentita dalla patente conseguita ai sensi del comma 7-bis, nonché la data di scadenza della qualificazione iniziale o della formazione periodica coincidente con quella della carta di qualificazione del conducente precedentemente posseduta. (6)

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AGGIORNAMENTO (6)

Il D. Lgs. 16 gennaio 2013, n. 2 ha disposto (con l'art. 13, comma 1) che "Nel capo II del decreto legislativo 21 novembre 2005, n. 286, e successive modificazioni, ivi compresi negli allegati che ne costituiscono parte integrante, la parola "merci", ovunque ricorra, è sostituita dalla seguente: "cose"".
Ha inoltre disposto (con l'art. 24, comma 1) che "Le disposizioni di cui al Capo II del presente decreto si applicano a far data dal 19 gennaio 2013, fatte salve le disposizioni di cui all'articolo 21, comma 1, lettere b), c) e d), che si applicano a decorrere dal novantesimo giorno successivo alla data di entrata in vigore del presente decreto".