DECRETO LEGISLATIVO 21 novembre 2005, n. 285

Riordino dei servizi automobilistici interregionali di competenza statale.

note: Entrata in vigore del provvedimento: 24/1/2006 (Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 09/11/2021)
Testo in vigore dal: 28-2-2010
aggiornamenti all'articolo
                               Art. 9.
                          Norme transitorie
  1.  Le  concessioni dei servizi di linea, rilasciate ai sensi della
legge  28  settembre  1939,  n.  1822,  restano  valide  fino al ((31
dicembre  2013)); entro tale termine, alle imprese concessionarie che
soddisfano  le condizioni di cui all'articolo 3, viene rilasciato, su
istanza,  il  corrispondente  titolo  autorizzativo,  in  luogo della
concessione.
  2.  Le  concessioni per servizi di linea, rilasciate ad imprese che
alla  data  del  ((31  dicembre  2013))  non soddisfano le condizioni
previste  all'articolo 3, o che non hanno presentato l'istanza di cui
al comma 1, dal ((1° gennaio 2014)) si considerano decadute.
  3.  Entro  il  termine  di  cui  al comma 1 e, secondo le modalita'
previste  dal decreto ministeriale di cui all'articolo 4, comma 1, le
riunioni  di imprese, titolari delle concessioni di servizi di linea,
possono  richiedere,  previo  scioglimento  delle stesse, il rilascio
dell'autorizzazione alle singole imprese.
  4.  Fino  al ((31 dicembre 2013)), possono essere autorizzati nuovi
servizi  di linea, o autorizzate modifiche intese ad introdurre nuove
relazioni  di  traffico nei servizi di linea gia' esistenti alla data
di entrata in vigore del presente decreto legislativo.
  5.  Dal  ((1°  gennaio  2014)), il rilascio dell'autorizzazione per
nuovi  servizi  di  linea  o  per  la modifica di quelli esistenti e'
subordinata  al  soddisfacimento  delle  condizioni  da  parte  delle
imprese richiedenti, previste all'articolo 3, comma 2.
  6.  Le  domande  per  l'istituzione  di nuovi servizi di linea o di
modifica dei medesimi, presentate ai sensi della previgente normativa
e  per  le quali, alla data di entrata in vigore del presente decreto
legislativo,  non  si  sia  concluso  il  relativo procedimento, sono
regolate dalle disposizioni del presente decreto legislativo.