DECRETO LEGISLATIVO 5 dicembre 2005, n. 252

Disciplina delle forme pensionistiche complementari.

note: Entrata in vigore del provvedimento: 1/1/2007.
N.B.: l'entrata in vigore del presente D.Lgs. prevista al 1/1/2008, salvo le disposizioni di cui agli artt. 16, comma 2, lettera b), 18, 19 e 22, comma 1, che entrano in vigore il 14/12/2005, e' stata anticipata al 1/1/2007 dalla L. 27 dicembre 2006, n. 296.
(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 09/10/2019)
Testo in vigore dal: 1-1-2017
aggiornamenti all'articolo
                               Art. 17 
     Regime tributario delle forme pensionistiche complementari 
 
  1. I fondi pensione sono  soggetti  ad  imposta  sostitutiva  delle
imposte sui redditi nella misura dell'20 per cento,  che  si  applica
sul    risultato    netto     maturato     in     ciascun     periodo
d'imposta.(11)(14)(12) 
  2. Per i fondi pensione in regime di contribuzione definita, per  i
fondi pensione il cui patrimonio, alla data del 28 aprile  1993,  sia
direttamente investito in immobili relativamente alla restante  parte
del patrimonio e per le forme  pensionistiche  complementari  di  cui
all'articolo 20, comma 1, in regime di contribuzione  definita  o  di
prestazione definita, gestite in via prevalente  secondo  il  sistema
tecnico-finanziario della capitalizzazione, il risultato si determina
sottraendo dal valore del patrimonio netto al termine di ciascun anno
solare, al lordo dell'imposta sostitutiva, aumentato delle erogazioni
effettuate  per  il  pagamento  dei   riscatti,   delle   prestazioni
previdenziali e delle somme trasferite ad altre forme pensionistiche,
e diminuito dei contributi versati, delle  somme  ricevute  da  altre
forme pensionistiche, nonche' dei redditi soggetti  a  ritenuta,  dei
redditi esenti o comunque non soggetti ad imposta  e  il  valore  del
patrimonio stesso all'inizio dell'anno. PERIODO ABROGATO DAL D.L.  29
DICEMBRE 2010, N. 225,  CONVERTITO  CON  MODIFICAZIONI  DALLA  L.  26
FEBBRAIO 2011, N. 10. PERIODO ABROGATO DAL D.L. 29 DICEMBRE 2010,  N.
225, CONVERTITO CON MODIFICAZIONI DALLA L. 26 FEBBRAIO 2011,  N.  10.
Il valore del patrimonio netto del fondo all'inizio e  alla  fine  di
ciascun anno e' desunto da un apposito prospetto di composizione  del
patrimonio. Nel caso di fondi avviati o cessati in corso  d'anno,  in
luogo del patrimonio all'inizio dell'anno si'  assume  il  patrimonio
alla data di avvio del fondo, ovvero in  luogo  del  patrimonio  alla
fine dell'anno si assume il patrimonio alla data  di  cessazione  del
fondo.  Il  risultato  negativo  maturato  nel   periodo   d'imposta,
risultante dalla relativa dichiarazione, e' computato in  diminuzione
del risultato della gestione dei periodi  d'imposta  successivi,  per
l'intero importo che trova in essi capienza o utilizzato in  tutto  o
in parte, dal fondo in diminuzione del risultato di gestione di altre
linee di investimento da esso gestite, a partire dal medesimo periodo
d'imposta in cui e' maturato il risultato negativo,  riconoscendo  il
relativo importo a favore della linea di investimento che ha maturato
il risultato negativo. Nel caso in cui  all'atto  dello  scioglimento
del fondo pensione il risultato della gestione sia negativo, il fondo
stesso rilascia agli iscritti che  trasferiscono  la  loro  posizione
individuale  ad  altra   forma   di   previdenza,   complementare   o
individuale, un'apposita certificazione dalla quale risulti l'importo
che la forma di previdenza destinataria della  posizione  individuale
puo' portare in diminuzione del risultato netto maturato nei  periodi
d'imposta  successivi  e  che  consente  di  computare  la  quota  di
partecipazione alla forma pensionistica complementare  tenendo  conto
anche del credito d'imposta corrispondente all'11 per cento  di  tale
importo. 
  3. Le ritenute operate sui redditi di capitale percepiti dai  fondi
di cui al comma 2 sono  a  titolo  d'imposta.  Non  si  applicano  le
ritenute previste dal  comma  2  dell'articolo  26  del  decreto  del
Presidente  della  Repubblica  29  settembre  1973,  n.  600,   sugli
interessi e altri proventi dei conti correnti bancari e  postali,  le
ritenute previste dagli articoli 26, comma 3-bis, e 26-quinquies  del
predetto decreto n. 600 del 1973 e dai commi 1, 2 e  5  dell'articolo
10-ter della legge 23 marzo 1983, n. 77. (6) (7) 
  4. I redditi di capitale che non concorrono a formare il  risultato
della gestione e sui quali non  e'  stata  applicata  la  ritenuta  a
titolo d'imposta o l'imposta sostitutiva  sono  soggetti  ad  imposta
sostitutiva delle imposte sui redditi con la  stessa  aliquota  della
ritenuta o dell'imposta sostitutiva. 
  5. Per i fondi pensione in regime di prestazioni definite,  per  le
forme pensionistiche individuali di cui  all'articolo  13,  comma  1,
lettera b), e  per  le  forme  pensionistiche  complementari  di  cui
all'articolo 20, comma 1, gestite mediante convenzioni con imprese di
assicurazione, il risultato netto si determina sottraendo dal  valore
attuale della rendita in via di costituzione, calcolato al termine di
ciascun anno solare, ovvero determinato alla  data  di  accesso  alla
prestazione, diminuito dei contributi versati  nell'anno,  il  valore
attuale della  rendita  stessa  all'inizio  dell'anno.  Il  risultato
negativo  e'  computato  in  riduzione  del  risultato  dei   periodi
d'imposta  successivi,  per  l'intero  importo  che  trova  in   essi
capienza. 
  6. I fondi pensione il cui patrimonio,  alla  data  del  28  aprile
1993, sia direttamente investito in beni immobili, sono  soggetti  ad
imposta sostitutiva delle imposte sui redditi nella misura dello 0,50
per cento del patrimonio riferibile agli  immobili,  determinato,  in
base  ad  apposita  contabilita'  separata,  secondo  i  criteri   di
valutazione previsti dal decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58,
per i fondi comuni di investimento immobiliare chiusi, calcolato come
media annua dei valori risultanti dai  prospetti  periodici  previsti
dal  citato  decreto.  Sul  patrimonio  riferibile  al  valore  degli
immobili per i quali il fondo pensione abbia  optato  per  la  libera
determinazione dei  canoni  di  locazione  ai  sensi  della  legge  9
dicembre 1998, n.  431,  l'imposta  sostitutiva  di  cui  al  periodo
precedente e' aumentata all'l,50 per cento. 
  7. Le forme pensionistiche complementari di  cui  all'articolo  20,
comma 1, in regime di prestazioni definite gestite in via  prevalente
secondo  il  sistema  tecnico-finanziario  della   ripartizione,   se
costituite in conti individuali dei singoli dipendenti, sono soggette
a imposta sostitutiva delle imposte sui redditi, nella misura dell'11
per cento, applicata  sulla  differenza,  determinata  alla  data  di
accesso alla prestazione, tra il valore attuale  della  rendita  e  i
contributi versati. 
  8. L'imposta sostitutiva di cui ai commi 1, 4, 6 e 7 e' versata dai
fondi pensione, dai soggetti istitutori  di  fondi  pensione  aperti,
dalle  imprese  di  assicurazione  e  dalle  societa'  e  dagli  enti
nell'ambito del cui patrimonio il fondo e'  costituito  entro  il  16
febbraio di ciascun anno. Si applicano le disposizioni del  capo  III
del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241. 
  9. La dichiarazione relativa all'imposta sostitutiva e'  presentata
dai fondi pensione con le modalita' e negli ordinari termini previsti
per la dichiarazione  dei  redditi.  Nel  caso  di  fondi  costituiti
nell'ambito del patrimonio di societa' ed enti  la  dichiarazione  e'
presentata contestualmente  alla  dichiarazione  dei  redditi  propri
della societa' o dell'ente. Nel caso di fondi pensione  aperti  e  di
forme pensionistiche individuali di cui  all'articolo  13,  comma  1,
lettera  b),  la  dichiarazione  e'  presentata  rispettivamente  dai
soggetti istitutori di fondi  pensione  aperti  e  dalle  imprese  di
assicurazione. 
  ((9-bis. Le operazioni di costituzione, trasformazione, scorporo  e
concentrazione tra fondi  pensione  sono  soggette  alle  imposte  di
registro, ipotecaria e catastale nella misura fissa di 200  euro  per
ciascuna di esse)). 
 
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AGGIORNAMENTO (6) 
  Il D.L. 29 dicembre 2010,  n.  225,  convertito  con  modificazioni
dalla L. 26 febbraio 2011, n. 10, ha disposto (con  l'art.  2,  comma
69) che che la modifica al comma  3  del  presente  articolo  esplica
effetto a partire dal 1° luglio 2011. Ha inoltre disposto (con l'art.
2, comma 83) che la modifica del comma 3  del  presente  articolo  si
applica ai proventi percepiti a decorrere dal 1° luglio 2011. 
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AGGIORNAMENTO (7) 
  Il D.L. 13 agosto 2011, n. 138, convertito con modificazioni  dalla
L. 14 settembre 2011, n. 148, ha disposto (con l'art.  2,  comma  24)
che "Le disposizioni dei  commi  da  13  a  23  esplicano  effetto  a
decorrere dal 1° gennaio 2012." 
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AGGIORNAMENTO (11) 
  Il D.L. 24 aprile 2014, n. 66, convertito con  modificazioni  dalla
L. 23 giugno 2014, n. 89, ha disposto (con l'art. 4, comma 6-ter) che
"Per l'anno 2014 l'aliquota prevista dall'articolo 17, comma  1,  del
decreto legislativo 5 dicembre 2005, n. 252, e' elevata all'11,50 per
cento". 
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AGGIORNAMENTO (14) 
  Successivamente la Corte Costituzionale, con sentenza 24  giugno  -
16 luglio 2015, n. 176 (in  G.U.  1ª  s.s.  22/07/2015,  n.  29),  ha
dichiarato l'illegittimita' costituzionale dell'art. 4,  comma  6-ter
del D.L. 24 aprile 2014, n. 66, convertito, con modificazioni,  dalla
L. 23 giugno 2014, n. 89 (che ha modificato il comma 1  del  presente
articolo), nella parte in cui si applica alla Regione siciliana. 
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AGGIORNAMENTO (12) 
  La L. 23 dicembre 2014, n. 190, ha disposto (con  l'art.  1,  comma
624) che la modifica di cui al  comma  1  del  presente  articolo  si
applica dal periodo d'imposta successivo a  quello  in  corso  al  31
dicembre 2014.