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DECRETO LEGISLATIVO 7 settembre 2005, n. 209

Codice delle assicurazioni private.

note: Entrata in vigore del decreto: 1-1-2006 (Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 20/01/2024)
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Testo in vigore dal:  30-6-2015
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Art. 33

Tasso di interesse garantibile nei contratti relativi ai rami vita
1.
((COMMA ABROGATO DAL D.LGS. 12 MAGGIO 2015, N. 74))
.
2.
((COMMA ABROGATO DAL D.LGS. 12 MAGGIO 2015, N. 74))
.
((
3. L'impresa definisce il tasso di interesse garantito nei contratti relativi ai rami vita, in coerenza con le proprie politiche di investimento e del sistema di gestione dei rischi di cui gli articoli 30, comma 5, e 30-bis, commi 3, lettera a), e 9, attenendosi a criteri prudenziali. Il tasso tiene conto della moneta in cui è espresso il contratto e degli attivi corrispondenti.
))
4.
((COMMA ABROGATO DAL D.LGS. 12 MAGGIO 2015, N. 74))
.
5.
((COMMA ABROGATO DAL D.LGS. 12 MAGGIO 2015, N. 74))
.
((
5-bis. L'IVASS, ai fini di cui all'articolo 5, ed in particolare nei casi di cui al comma 1-ter del suddetto articolo, può determinare limiti alle basi tecniche di costruzioni tariffarie e ai tassi di interesse garantibili da contratti relativi ai rami vita, che siano applicabili per periodi di tempo definiti.
))
6.
((COMMA ABROGATO DAL D.LGS. 12 MAGGIO 2015, N. 74))
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