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DECRETO-LEGGE 17 febbraio 2005, n. 14

Misure urgenti per fronteggiare l'emergenza nel settore dei rifiuti nella regione Campania.

note: Entrata in vigore del provvedimento: 19-2-2005.
Decreto-Legge convertito con modificazioni dalla L. 15 aprile 2005, n. 53 (in G.U. 19/04/2005, n.90).
(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 30/11/2005)
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Testo in vigore dal:  29-1-2006
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Art. 2

Adeguamento degli impianti


l. Al fine di assicurare in termini di somma urgenza il funzionamento a norma di legge, nel rispetto delle prescrizioni contrattuali relative alla gestione del sistema di smaltimento e recupero dei rifiuti nella regione Campania, dei sette impianti presenti nella regione stessa di Casalduni, Pianodardine, Giugliano, Santa Maria Capua Vetere, Caivano, Tufino e Battipaglia, il Commissario delegato autorizza le necessarie iniziative di adeguamento tecnico-funzionale degli impianti medesimi da parte dei soggetti affidatari, fatte salve le eventuali e conseguenti azioni di rivalsa e le decisioni assunte dalle autorità giudiziarie competenti. I materiali destinati al recupero, prodotti negli impianti di lavorazione dei rifiuti solidi urbani esistenti nella regione Campania, sono mantenuti a riserva negli attuali siti di stoccaggio provvisorio fino alla definitiva messa a regime del sistema regionale integrato di smaltimento dei rifiuti solidi urbani, assicurando comunque adeguate condizioni di tutela igienico-sanitaria e ambientale.
((3))

2. Il Commissario delegato, in caso di inadempienza dei soggetti affidatari rispetto a quanto previsto al comma 1, provvede in via sostitutiva sulla base di apposite procedure di somma urgenza, definite con ordinanze di protezione civile ai sensi dell'articolo 5, comma 2, della legge 24 febbraio 1992, n. 225, nel limite di 20 milioni di euro.
((3))

3. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo per l'anno 2005, pari a 20 milioni di euro, si provvede mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 49 della legge 23 dicembre 1998, n. 448.
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AGGIORNAMENTO (3)
Il D.L. 30 novembre 2005, n. 245, convertito con modificazioni dalla L. 27 gennaio 2006, n. 21 ha disposto (con l'art. 8, comma 1) che "A decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto cessano di avere efficacia gli articoli 1, commi 1, 2, 3 e 4, e 2, commi 1 e 2, del decreto-legge 17 febbraio 2005, n. 14, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 aprile 2005, n. 53, fatto salvo quanto previsto dall'articolo 3, comma 3 del presente decreto".