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DECRETO LEGISLATIVO 30 maggio 2005, n. 142

Attuazione della direttiva 2002/87/CE relativa alla vigilanza supplementare sugli enti creditizi, sulle imprese di assicurazione e sulle imprese di investimento appartenenti ad un conglomerato finanziario, nonchè all'istituto della consultazione preliminare in tema di assicurazioni.

note: Entrata in vigore del provvedimento: 26/7/2005 (Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 15/06/2015)
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Testo in vigore dal:  16-4-2014
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Art. 9

Operazioni intragruppo
1.
((Fatte salve le norme settoriali,))
Le imprese regolamentate o le società di partecipazione finanziaria mista riferiscono, a intervalli regolari e almeno con cadenza annuale, al coordinatore in merito alle operazioni intragruppo significative delle imprese regolamentate effettuate all'interno del conglomerato finanziario. La soglia di significatività è definita dal coordinatore, previa consultazione delle altre autorità competenti rilevanti e del conglomerato stesso, ponendo a base i fondi propri obbligatori o le riserve tecniche.
2. Fino all'individuazione, da parte del coordinatore, della soglia di significatività delle operazioni intragruppo, si presumono significative le operazioni superiori al 5 per cento dell'importo totale dei requisiti di adeguatezza patrimoniale a livello di conglomerato.
3. Il coordinatore, previa consultazione delle altre autorità competenti, individua il tipo di operazioni che le imprese regolamentate appartenenti ad un conglomerato finanziario sono tenute a segnalare, tenendo conto della specifica struttura di gruppo e di gestione del rischio del conglomerato.
4. Le informazioni necessarie sono trasmesse al coordinatore dall'impresa regolamentata o dalla società di partecipazione finanziaria mista che è a capo del conglomerato finanziario oppure da un'impresa regolamentata appartenente al conglomerato finanziario individuata dal coordinatore previa consultazione delle altre autorità competenti rilevanti e del conglomerato finanziario.
((
5. Al fine di conseguire gli obiettivi di vigilanza supplementare, le autorità di vigilanza competenti rilevanti possono, di comune accordo, fissare limiti quantitativi o requisiti qualitativi ovvero adottare altre misure che permettano di conseguire gli obiettivi di vigilanza supplementare riguardo alle operazioni intragruppo di imprese regolamentate appartenenti ad un conglomerato finanziario.
))
6. Qualora a capo di un conglomerato finanziario vi sia una società di partecipazione finanziaria mista, le norme settoriali in materia di operazioni intragruppo del settore finanziario di maggiori dimensioni si applicano a tale settore comprensivo della società di partecipazione finanziaria mista.
7. Le operazioni intragruppo sono sottoposte alla valutazione complessiva sotto il profilo della vigilanza supplementare da parte del coordinatore.
8. Ai fini degli adempimenti previsti dall'articolo 21, comma 6, della direttiva 2002/87/CE
((e successive modificazioni,))
le autorità di vigilanza italiane rendono noti al Ministero dell'economia e delle finanze i principi applicati in materia di vigilanza supplementare sulle operazioni intragruppo.
((
8-bis. Le autorità competenti applicano il presente articolo tenendo conto degli orientamenti emanati dall'ABE, dall'AESFEM e dall'AEAP tramite il comitato congiunto, al fine di assicurare la convergente applicazione della vigilanza supplementare sulle operazioni intragruppo delle imprese regolarmente incluse nei conglomerati finanziari, la coerenza degli strumenti di vigilanza previsti dal presente articolo con le corrispondenti previsioni delle norme settoriali nella stessa materia, anche con riferimento alle partecipazioni del conglomerato finanziario.
))