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DECRETO LEGISLATIVO 30 maggio 2005, n. 142

Attuazione della direttiva 2002/87/CE relativa alla vigilanza supplementare sugli enti creditizi, sulle imprese di assicurazione e sulle imprese di investimento appartenenti ad un conglomerato finanziario, nonchè all'istituto della consultazione preliminare in tema di assicurazioni.

note: Entrata in vigore del provvedimento: 26/7/2005 (Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 15/06/2015)
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Testo in vigore dal:  16-4-2014
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Art. 6

Cooperazione e scambio di informazioni tra le autorità competenti e con il comitato congiunto
1.
((Fatte salve le rispettive responsabilità definite dalle norme settoriali,))
Ai fini della vigilanza supplementare, il coordinatore e le autorità competenti preposte all'esercizio della vigilanza sulle imprese regolamentate appartenenti a un conglomerato finanziario cooperano strettamente tra loro fornendo a richiesta tutte le informazioni pertinenti e comunicando di propria iniziativa tutte le informazioni essenziali. Agli stessi fini cooperano con il comitato congiunto e forniscono senza indugio ad esso tutte le informazioni necessarie per l'espletamento dei suoi compiti.
2. Le autorità di vigilanza italiane competenti scambiano informazioni con le altre autorità di vigilanza competenti e non possono opporre a queste ultime il segreto d'ufficio.
3. La cooperazione prevede almeno la raccolta e lo scambio di informazioni in merito ai seguenti elementi:
((a) l'identificazione della forma giuridica e della struttura organizzativa e di governo societario del gruppo, ivi inclusa l'individuazione di tutte le imprese regolamentate, le imprese figlie non regolamentate e le succursali significative appartenenti al conglomerato finanziario, i titolari di partecipazioni qualificate a livello dell'impresa madre capogruppo, nonché delle autorità competenti delle imprese regolamentate del gruppo;))

b) le strategie del conglomerato finanziario;
c) la situazione finanziaria del conglomerato finanziario, in particolare per quanto attiene all'adeguatezza patrimoniale, alle operazioni intragruppo, alla concentrazione dei rischi e alla redditività;
d) i principali azionisti e coloro che svolgono funzioni di direzione e amministrazione del conglomerato finanziario;
e) l'organizzazione, i sistemi di gestione del rischio e di controllo interno a livello del conglomerato finanziario;
f) le procedure per la raccolta di informazioni presso le imprese appartenenti al conglomerato finanziario e la verifica di tali informazioni;
g) i problemi incontrati dalle imprese regolamentate o da altre imprese del conglomerato finanziario, suscettibili di arrecare un serio pregiudizio alle imprese regolamentate;
h) le sanzioni di rilevante entità e i provvedimenti straordinari adottati dalle autorità competenti in conformità delle norme settoriali o del presente decreto.
4. Prima di adottare una decisione rilevante ai fini dell'esercizio dei compiti di vigilanza di altre autorità competenti e fatte salve le rispettive responsabilità definite dalle norme settoriali, le autorità competenti interessate si consultano in merito:
a) ai mutamenti nell'azionariato e nella struttura organizzativa e gestionale delle imprese regolamentate appartenenti a un conglomerato finanziario, che necessitano dell'approvazione ovvero dell'autorizzazione delle autorità competenti;
b) alle sanzioni di rilevante entità e ai provvedimenti straordinari adottati dalle autorità competenti.
5. Un'autorità competente può decidere di non procedere alla consultazione di cui al comma 4 in situazioni di urgenza o qualora ciò possa compromettere l'efficacia delle decisioni. In tali casi, l'autorità competente informa prontamente le altre autorità competenti.
6. Qualora le informazioni di cui al comma 3 del presente articolo siano già state fornite a un'autorità competente ai sensi delle norme settoriali, le altre autorità competenti preposte all'esercizio della vigilanza supplementare possono richiedere direttamente le informazioni all'autorità già in possesso delle stesse.
7. La raccolta o il possesso di informazioni concernenti imprese appartenenti a un conglomerato finanziario, diverse dalle imprese regolamentate, non implica in alcun modo che le autorità competenti siano tenute ad esercitare compiti di vigilanza individuale su tali imprese.
8. Nell'osservanza delle norme settoriali, le autorità competenti possono scambiare informazioni riguardanti le imprese regolamentate appartenenti a un conglomerato finanziario anche con le banche centrali, il sistema europeo di banche centrali la Banca centrale europea e il CERS, nella misura in cui ciò sia necessario per l'assolvimento dei rispettivi compiti.
9. Le imprese e le persone fisiche e giuridiche, regolamentate o meno, cui si applica la vigilanza supplementare possono scambiare informazioni pertinenti ai fini della vigilanza supplementare reciprocamente e con l'ABE, l'AESFEM, l'AEAP, ove necessario tramite il comitato congiunto.
10. Le autorità competenti preposte all'esercizio della vigilanza supplementare possono accedere a tutte le informazioni pertinenti per l'esercizio di tale vigilanza; la richiesta di informazioni può essere effettuata direttamente dalle singole autorità competenti ai soggetti vigilati dalla medesima autorità oppure indirettamente, per il tramite dell'autorità di vigilanza di settore, per le imprese regolamentate non vigilate dall'autorità richiedente. Nei confronti delle società di partecipazione finanziaria mista la richiesta di informazioni è inoltrata per il tramite dell'autorità di vigilanza preposta alla verifica dei requisiti di cui all'articolo
11.
11. Ai fini della vigilanza supplementare, le imprese regolamentate italiane forniscono, per il tramite delle competenti autorità di vigilanza italiane, informazioni alle autorità di vigilanza di altri Paesi dell'Unione europea.