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DECRETO LEGISLATIVO 30 maggio 2005, n. 142

Attuazione della direttiva 2002/87/CE relativa alla vigilanza supplementare sugli enti creditizi, sulle imprese di assicurazione e sulle imprese di investimento appartenenti ad un conglomerato finanziario, nonchè all'istituto della consultazione preliminare in tema di assicurazioni.

note: Entrata in vigore del provvedimento: 26/7/2005 (Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 15/06/2015)
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Testo in vigore dal:  16-4-2014
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Art. 15

Vigilanza supplementare equivalente
1. Le imprese regolamentate che non rientrano nel campo di applicazione della vigilanza supplementare di cui all'articolo 2, comma 2, e la cui impresa madre sia un'impresa regolamentata o una società di partecipazione finanziaria mista con sede principale in un Paese non appartenente all'Unione europea sono sottoposte a vigilanza supplementare secondo i limiti e le modalità indicate nel presente articolo.
2. L'autorità di vigilanza italiana, che rivestirebbe il ruolo di coordinatore qualora venissero applicate le disposizioni di cui all'articolo 5, comma 3, verifica se le imprese regolamentate, di cui al comma 1, siano sottoposte a vigilanza da parte di un'autorità competente di un Paese non appartenente all'Unione europea, equivalente alla vigilanza supplementare prevista dalle disposizioni del presente decreto. La verifica è effettuata di iniziativa oppure su richiesta dell'impresa madre o di qualsiasi impresa regolamentata autorizzata nell'Unione europea.
3. L'autorità di vigilanza italiana, di cui al comma 2, consulta le altre autorità competenti rilevanti e tiene conto, nei modi previsti dalle disposizioni dell'Unione europea, degli orientamenti forniti dal comitato congiunto. Se l'autorità di vigilanza italiana è in disaccordo con la decisione adottata da un'altra autorità competente rilevante può ricorrere rispettivamente all'ABE, all'AESFEM o all'AEAP per la risoluzione delle controversie in situazioni transfrontaliere prevista dalle disposizioni dell'Unione europea.
4. Qualora dalla verifica risulti l'assenza di una vigilanza supplementare equivalente, le autorità di vigilanza italiane applicano alle imprese regolamentate, di cui al comma 1, le disposizioni in materia di vigilanza supplementare previste dal presente decreto oppure i metodi alternativi di vigilanza supplementare di cui al comma 5, che consentano di conseguire gli obiettivi di vigilanza supplementare di cui all'articolo 2.
5. I metodi alternativi di vigilanza supplementare sono concordati dall'autorità di vigilanza italiana, di cui al comma 2, con le altre autorità competenti rilevanti e comunicati alle autorità competenti interessate e alla Commissione europea. In particolare, l'autorità di vigilanza italiana di cui al comma 2 può disporre la costituzione di una società di partecipazione finanziaria mista con sede principale in un Paese dell'Unione europea e applicare la vigilanza supplementare di cui al presente decreto alle imprese regolamentate appartenenti al conglomerato finanziario facenti capo a tale società di partecipazione.
6.
((Ferme restando le norme settoriali sulla cooperazione con autorità di Stati non appartenenti all'Unione europea,))
Le autorità di vigilanza italiane possono negoziare accordi con uno o più Paesi terzi in merito alle modalità di esercizio della vigilanza supplementare sulle imprese regolamentate appartenenti a un conglomerato finanziario. Il risultato di tali negoziati
((è comunicato))
alla Commissione europea.