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DECRETO LEGISLATIVO 30 maggio 2005, n. 142

Attuazione della direttiva 2002/87/CE relativa alla vigilanza supplementare sugli enti creditizi, sulle imprese di assicurazione e sulle imprese di investimento appartenenti ad un conglomerato finanziario, nonchè all'istituto della consultazione preliminare in tema di assicurazioni.

note: Entrata in vigore del provvedimento: 26/7/2005 (Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 15/06/2015)
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Testo in vigore dal:  30-6-2015
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Art. 13

Poteri supplementari e misure di esecuzione
1. In caso di mancata osservanza dei requisiti di vigilanza supplementare di cui agli articoli da 7 a 10 da parte delle imprese regolamentate appartenenti ad un conglomerato finanziario o qualora tali requisiti siano rispettati ma la solvibilità sia comunque compromessa oppure qualora le operazioni intragruppo o la concentrazione dei rischi compromettano la posizione finanziaria delle imprese regolamentate, le autorità competenti, anche su richiesta del coordinatore, possono adottare:
a) i provvedimenti di cui all'articolo 53, comma 3, del TUB, all'articolo 7 del TUF, all'articolo 188
((...))
e all'articolo 191 del CAP;
a-bis) i provvedimenti previsti dal Titolo IV, Capo I Sezioni I, II e III e Capo II del TUB;
b) i provvedimenti di cui alla Parte II, Titolo IV del TUF;
c) i provvedimenti previsti dal Titolo VII, Capo III, e dal Titolo XVI, Capi I, II, III, IV e VII del CAP;
((
d) le misure previste dall'articolo 220-novies del CAP.
))
2. Nei confronti delle società di partecipazione finanziaria mista aventi sede in Italia, i provvedimenti di cui al comma 1,
((lettere da a-bis) a d) ))
, sono disposti o proposti dal coordinatore nei modi previsti dalle norme settoriali.
3. Nei casi di cui al comma 1, nei confronti delle società di partecipazione finanziaria mista aventi sede in un altro Paese dell'Unione europea, appartenenti ad un conglomerato finanziario, l'autorità di vigilanza italiana che svolge funzioni di coordinatore può chiedere all'autorità di vigilanza estera competente i provvedimenti necessari a rimediare alla situazione nel più breve tempo possibile.
4. Per le specifiche finalità di questo articolo, il coordinatore e le altre autorità competenti interessate coordinano la loro attività anche, se del caso, con specifici accordi.