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DECRETO-LEGGE 30 giugno 2005, n. 115

Disposizioni urgenti per assicurare la funzionalità di settori della pubblica amministrazione.

note: Entrata in vigore del decreto: 1-7-2005.
Decreto-Legge convertito con modificazioni dalla L. 17 agosto 2005, n. 168 (in G.U. 22/08/2005, n.194).
(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 05/05/2017)
Testo in vigore dal:  13-7-2006
aggiornamenti all'articolo

Art. 8

Efficacia delle modifiche al codice di procedura civile e
procedimenti civili davanti al tribunale per i minorenni
1. Il comma 3-quater dell'articolo 2 del decreto-legge 14 marzo 2005, n. 35, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 maggio 2005, n. 80, è sostituito dai seguenti:
"3-quater. Le disposizioni di cui ai commi 3, lettere b-bis), b-ter), c-bis), c-ter), e), e-bis) ed e-ter), 3-bis e 3-ter hanno effetto a decorrere dal 1° gennaio 2006.
3-quinquies. Le disposizioni di cui ai commi 3, lettere b-bis), b-ter), c-bis), c-ter), e-bis) ed e-ter), 3-bis e 3-ter non si applicano ai giudizi civili pendenti alla data del 1° gennaio 2006".
2. Le disposizioni previste dall'articolo 2 del decreto-legge 24 giugno 2004, n. 158, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 luglio 2004, n. 188, sono prorogate al 30 giugno 2006.
((5))
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AGGIORNAMENTO (5)
La L. 12 luglio 2006, n. 228 ha disposto (con l'art. 1, comma 2) che "Le disposizioni di cui all'articolo 8, comma 2, del decreto-legge 30 giugno 2005, n. 115, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 agosto 2005, n. 168, continuano ad applicarsi fino al 30 giugno 2007."