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DECRETO-LEGGE 7 aprile 2004, n. 97

Disposizioni urgenti per assicurare l'ordinato avvio dell'anno scolastico 2004-2005, nonchè in materia di esami di Stato e di Università.

note: Entrata in vigore del decreto: 16-4-2004.
Decreto-Legge convertito con modificazioni dalla L.4 giugno 2004, n. 143 (in G.U. 05/06/2004, n.130).
(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 28/02/2024)
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Testo in vigore dal:  29-5-2008
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Art. 2

Disposizioni speciali per il conseguimento
dell'abilitazione all'insegnamento
1. Nell'anno accademico 2004-2005, e comunque non oltre la data di entrata in vigore del decreto legislativo attuativo dell'articolo 5 della legge 28 marzo 2003, n. 53, le università e le istituzioni di alta formazione artistica e musicale (AFAM) istituiscono, nell'ambito delle proprie strutture didattiche, corsi speciali di durata annuale, riservati:
a) agli insegnanti di scuola secondaria in possesso della specializzazione per il sostegno agli alunni disabili conseguita ai sensi del decreto del Ministro della pubblica istruzione in data 24 novembre 1998, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 131 del 7 giugno 1999, e del decreto del Presidente della Repubblica 31 ottobre 1975, n. 970, che siano privi di abilitazione all'insegnamento nelle scuole di istruzione secondaria, ma in possesso di un diploma di laurea o del diploma ISEF o di accademia di belle arti o di istituto superiore per le industrie artistiche, idoneo per l'accesso ad una delle classi di concorso di cui al decreto del Ministro della pubblica istruzione n. 39 del 30 gennaio 1998, e successive modificazioni, pubblicato nel supplemento ordinario al bollettino ufficiale del Ministero della pubblica istruzione, parte prima, n. 11-12 del 12-19 marzo 1998, e che abbiano prestato servizio su posti di sostegno per almeno trecentosessanta giorni dal 1° settembre 1999 alla data di entrata in vigore del presente decreto;
b) agli insegnanti di scuola materna ed elementare in possesso della specializzazione per il sostegno di cui alla lettera a), privi di abilitazione o idoneità all'insegnamento, e che abbiano prestato servizio su posti di sostegno per almeno trecentosessanta giorni dal 1° settembre 1999 alla data di entrata in vigore del presente decreto;
c) agli insegnanti in possesso della specializzazione per il sostegno di cui alla lettera a) e di un diploma di maturità afferente alle classi di concorso comprese nelle tabelle C e D del citato decreto del Ministro della pubblica istruzione n. 39 del 30 gennaio 1998, e successive modificazioni, alle classi di concorso comprese nella tabella A del medesimo decreto alle quali si accede con il possesso di un titolo conclusivo di un corso di studio di scuola secondaria superiore di durata quinquenuale, che siano privi di abilitazione o idoneità e che abbiano prestato servizio su posti di sostegno per almeno trecentosessanta giorni dal 1° settembre 1999 alla data di entrata in vigore del presente decreto.
c-bis) agli insegnanti in possesso del titolo conclusivo del corso di studi dell'istituto magistrale conseguito in uno degli anni 1999, 2000, 2001 e 2002, che siano privi di abilitazione o idoneità e che abbiano prestato servizio per almeno 360 giorni nella scuola materna e nella scuola elementare dal 1° settembre 1999 alla data di entrata in vigore del presente decreto, successivamente e in conformità alle modalità di formazione definite nella fase transitoria di attuazione del decreto legislativo da emanare ai sensi dell'articolo 5 della legge n. 53 del 2003;
c-ter) agli insegnanti tecnico-pratici, in possesso del titolo di studio di cui alla lettera c), che siano privi di abilitazione o idoneità e che abbiano prestato servizio per almeno 360 giorni dal 1° settembre 1999 alla data di entrata in vigore del presente decreto.
1-bis. Nell'anno accademico 2003-2004, e comunque non oltre la data di entrata in vigore del decreto legislativo attuativo dell'articolo 5 della legge n. 53 del 2003, le università istituiscono, nell'ambito delle proprie strutture didattiche, e senza oneri aggiuntivi per il bilancio dello Stato, corsi speciali di durata annuale, per il conseguimento del titolo di specializzazione per il sostegno agli alunni disabili per gli insegnanti di scuola materna ed elementare in possesso di abilitazione o idoneità conseguite in pubblici concorsi indetti prima della data di entrata in vigore della legge 3 maggio 1999, n. 124, che abbiano prestato servizio per almeno 360 giorni su posti di sostegno, dal 1° settembre 1999 alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto.
1-ter. In sede di definizione della fase transitoria di attuazione del decreto legislativo da emanare ai sensi dell'articolo 5 della legge n. 53 del 2003, sono definite le modalità di formazione per consentire ai docenti non abilitati che hanno prestato almeno 360 giorni di servizio di insegnamento dal 1° settembre 1999 alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, l'inserimento nelle graduatorie permanenti di cui all'articolo 401 del testo unico.
2. Gli insegnanti in possesso dei diplomi rilasciati dai conservatori di musica o istituti musicali pareggiati, che siano privi di abilitazione all'insegnamento e che abbiano prestato almeno trecentosessanta giorni di servizio complessivi in una delle classi di concorso 31/A o 32/A dal 1° settembre 1999 alla data di entrata in vigore del presente decreto, sono ammessi, per l'anno accademico 2004-2005, ad un corso speciale di durata annuale istituito nell'ambito delle scuole di didattica della musica presso i conservatori, secondo modalità definite con decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca. Gli oneri relativi ai corsi di cui al presente comma sono finanziati sulla base delle modalità definite ai sensi del comma 3, e secondo quanto previsto dal comma 7.
3. I corsi di cui ai commi 1 e 2 sono istituiti per il conseguimento dell'abilitazione o idoneità all'insegnamento, a seguito di esame finale avente valore di esame di Stato e per il conseguente inserimento nelle graduatorie permanenti di cui all'articolo 1, comma 1, sulla base di modalità definite con decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, che prevedono anche l'adesione di un numero di iscritti minimo, in ciascuna università, per l'attivazione del rispettivo corso, ovvero la modulazione temporale dei corsi stessi in relazione al numero degli iscritti.
3-bis. Al fine di evitare differenti interpretazioni tra i vari atenei e diversi criteri di valutazione dei corsisti, il Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca impartisce alle università precise disposizioni relative alle modalità di attuazione dei corsi, definendo il numero minimo di iscritti per ordine di scuola, i tempi e l'individuazione delle sedi universitarie chiamate ad attivare i corsi, tenendo conto dell'attività lavorativa dei frequentatori che operano in scuole dislocate su tutto il territorio nazionale.
4. Gli insegnanti in possesso dei diplomi rilasciati dai conservatori di musica o istituti musicali pareggiati, che siano privi di abilitazione all'insegnamento e che abbiano prestato almeno trecentosessanta giorni di servizio nella classe di concorso 77/A dal 1° settembre 1999 alla data di entrata in vigore del presente decreto, sono ammessi, per l'anno accademico 2004-2005, anche in soprannumero, all'ultimo anno dei corsi di didattica della musica coordinati con le relative classi di strumento presso i conservatori ai fini del conseguimento di specifica abilitazione per lo strumento musicale, nonché per educazione musicale nella scuola secondaria, secondo modalità definite con decreto del Ministro dell'istruzzione, dell'università e della ricerca, tenuto anche conto dei criteri di cui al comma 3.
4-bis. Ai fini di cui al comma 4, i docenti in possesso dell'abilitazione all'insegnamento nelle classi di concorso 31/A e 32/A, e che abbiano prestato almeno 360 giorni di servizio nella classe di concorso 77/A, istituita dall'articolo 9 del decreto del Ministro della pubblica istruzione 6 agosto 1999, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 235 del 6 ottobre 1999, dal 1° settembre 1999 alla data di entrata in vigore del presente decreto, sono ammessi, ai fini del conseguimento dell'abilitazione all'insegnamento in quest'ultima classe di concorso, all'ultimo anno del corso di didattica della musica coordinato con le relative classi di strumento presso i conservatori, beneficiando di crediti formativi in relazione all'abilitazione posseduta, secondo modalità definite con decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca. Al presente comma si applicano i criteri di cui al comma 3 e le disposizioni di cui al comma 7.
5. Ai fini dell'ammissione ai corsi di cui al presente articolo, il servizio di insegnamento è valido solo se prestato con il possesso del prescritto titolo di studio e per insegnamenti corrispondenti a posti di ruolo o a classi di concorso.
6. Nella provincia autonoma di Bolzano i corsi speciali di cui al comma 1 sono istituiti soltanto per gli ambiti disciplinari, le classi di concorso e gli insegnamenti per i quali nell'anno scolastico 2003-2004 non sono stati banditi concorsi ordinari per esami e titoli. L'inserimento nelle graduatorie permanenti ed il relativo aggiornamento possono essere disciplinati con apposita legge provinciale, adattando la normativa alle specifiche esigenze locali.
7. I corsi speciali di cui ai commi 1, 1-bis, 2, 4 e 6 sono finanziati con le maggiori entrate realizzate dalle università e dai conservatori con i proventi derivanti dal pagamento delle tasse e dei contributi a carico dei corsisti; i medesimi corsi non comportano oneri aggiuntivi a carico del bilancio dello Stato e del bilancio delle singole università e dei singoli conservatori.
7-bis. A decorrere dall'anno scolastico 2005-2006, è valida l'abilitazione all'insegnamento conseguita con il superamento dell'esame finale da parte di coloro che sono stati ammessi con riserva ai concorsi banditi con ordinanza del Ministro della pubblica istruzione 2 gennaio 2001, n. 1, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale, 4ª serie speciale, n. 15 del 20 febbraio 2001, purché abbiano maturato il requisito sulla durata del servizio prestato di cui all'articolo 1, commna 6-bis, del decreto-legge 28 agosto 2000, n. 240, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 ottobre 2000, n. 306, entro la data di entrata in vigore della medesima legge n. 306.
((10))
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AGGIORNAMENTO (10)
La Corte Costituzionale, con sentenza 19 - 23 maggio 2008, n. 167 (in G.U. 1a s.s. 28/05/2008, n. 23), ha dichiarato "l'illegittimità costituzionale dell'art. 2, comma 7-bis, del decreto-legge 7 aprile 2004, n. 97 (Disposizioni urgenti per assicurare l'ordinato avvio dell'anno scolastico 2004-2005, nonché in materia di esami di Stato e di Universita), convertito in legge, con modificazioni, dall'art. 1, comma 1, della legge 4 giugno 2004, n. 143, nella parte in cui non prevede l'applicazione del beneficio dell'ulteriore proroga del termine per la maturazione del requisito sulla durata del servizio prestato anche a coloro i quali siano stati ammessi con riserva, superandone l'esame finale, ai concorsi banditi con le ordinanze ministeriali 15 giugno 1999, n. 153, e 7 febbraio 2000, n. 33, emanate in attuazione della legge 3 maggio 1999, n. 124".