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DECRETO LEGISLATIVO 19 febbraio 2004, n. 59

Definizione delle norme generali relative alla scuola dell'infanzia e al primo ciclo dell'istruzione, a norma dell'articolo 1 della legge 28 marzo 2003, n. 53.

note: Entrata in vigore del decreto: 3-3-2004 (Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 16/05/2017)
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Testo in vigore dal:  1-9-2017
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Art. 8

La valutazione nella scuola primaria
1.
((COMMA ABROGATO DAL D.LGS. 13 APRILE 2017, N. 62))
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2.
((COMMA ABROGATO DAL D.LGS. 13 APRILE 2017, N. 62))
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3. Il miglioramento dei processi di apprendimento e della relativa valutazione, nonché la continuità didattica, sono assicurati anche attraverso la permanenza dei docenti nella sede di titolarità almeno per il tempo corrispondente al periodo didattico.
4.
((COMMA ABROGATO DAL D.LGS. 13 APRILE 2017, N. 62))
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