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DECRETO LEGISLATIVO 19 febbraio 2004, n. 59

Definizione delle norme generali relative alla scuola dell'infanzia e al primo ciclo dell'istruzione, a norma dell'articolo 1 della legge 28 marzo 2003, n. 53.

note: Entrata in vigore del decreto: 3-3-2004 (Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 16/05/2017)
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Testo in vigore dal:  21-7-2005
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Art. 13

Scuola primaria
1. Nell'anno scolastico 2003-2004 possono essere iscritti alla scuola primaria le bambine e i bambini che compiono i sei anni di età entro il 28 febbraio 2004.
Per gli anni scolastici successivi può essere consentita, con decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, un'ulteriore anticipazione delle iscrizioni, fino al limite temporale previsto dall'articolo 6, comma 2.
((2))
2. Per l'attuazione delle disposizioni del presente decreto sono avviate, dall'anno scolastico 2003-2004, la prima e la seconda classe della scuola primaria e, a decorrere dall'anno scolastico 2004-2005, la terza, la quarta e la quinta classe.
3. Al fine di armonizzare il passaggio al nuovo ordinamento, l'avvio del primo ciclo di istruzione ha carattere di gradualità.
Fino all'emanazione del relativo regolamento governativo, si adotta, in via transitoria, l'assetto pedagogico, didattico e organizzativo individuato nell'allegato B, facendo riferimento al profilo educativo, culturale e professionale individuato nell'allegato D.
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AGGIORNAMENTO (2)
La Corte costituzionale, con sentenza 7-15 luglio 2005, n. 279 (in G.U. 1a s.s. 20/7/2005, n. 29) ha dichiarato l'illegittimità costituzionale del comma 1, secondo periodo del presente articolo "nella parte in cui non prevede che il decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca in tema di anticipazione dell'età di accesso alla scuola primaria sia adottato sentita la conferenza unificata Stato-Regioni".