DECRETO LEGISLATIVO 19 febbraio 2004, n. 59

Definizione delle norme generali relative alla scuola dell'infanzia e al primo ciclo dell'istruzione, a norma dell'articolo 1 della legge 28 marzo 2003, n. 53.

note: Entrata in vigore del decreto: 3-3-2004 (Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 16/05/2017)
  • Allegati
Testo in vigore dal: 1-9-2017
aggiornamenti all'articolo
                              Art. 11. 
                   Valutazione, scrutini ed esami 
 
  1. ((COMMA ABROGATO DAL D.LGS. 13 APRILE 2017, N. 62)). 
  2. ((COMMA ABROGATO DAL D.LGS. 13 APRILE 2017, N. 62)). 
  3. ((COMMA ABROGATO DAL D.LGS. 13 APRILE 2017, N. 62)). 
  4. ((COMMA ABROGATO DAL D.LGS. 13 APRILE 2017, N. 62)). 
  4-bis. ((COMMA ABROGATO DAL D.LGS. 13 APRILE 2017, N. 62)). 
  4-ter. ((COMMA ABROGATO DAL D.LGS. 13 APRILE 2017, N. 62)). 
  5. ((COMMA ABROGATO DAL D.LGS. 13 APRILE 2017, N. 62)). 
  6. ((COMMA ABROGATO DAL D.LGS. 13 APRILE 2017, N. 62)). 
  7. Il miglioramento dei processi di apprendimento e della  relativa
valutazione, nonche' la continuita' didattica, sono assicurati  anche
attraverso la permanenza  dei  docenti  nella  sede  di  titolarita',
almeno per il tempo corrispondente al periodo didattico.