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DECRETO-LEGGE 30 dicembre 2004, n. 314

Proroga di termini.

note: Entrata in vigore del decreto: 31-12-2004.
Decreto-Legge convertito con modificazioni dalla L. 1 marzo 2005, n. 26 (in G.U. 02/03/2005, n.50).
(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 31/12/2018)
Testo in vigore dal:  27-2-2007
aggiornamenti all'articolo

Art. 6-quinquies

(Prestazioni aggiuntive programmabili da parte degli
infermieri e dei tecnici sanitari di radiologia medica)
1. Per garantire la continuità assistenziale e fronteggiare l'emergenza nel settore infermieristico, le disposizioni previste dall'articolo 1, commi 1, 1-bis, 2, 3, 4, 5 e 6, del decreto-legge 12 novembre 2001, n. 402, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 gennaio 2002, n. 1, si applicano fino al 31 dicembre 2006, nel rispetto delle disposizioni recate in materia di assunzioni dai provvedimenti di finanza pubblica.
((3))
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AGGIORNAMENTO (3)
Il D.L. 28 dicembre 2006, n. 300, convertito con modificazioni dalla L. 26 febbraio 2007, n. 17, ha disposto (con l'art. 1, comma 2) che " Per garantire la continuità assistenziale e fronteggiare l'emergenza nel settore infermieristico e tecnico, il termine previsto dall'articolo 6-quinquies del decreto-legge 30 dicembre 2004, n. 314, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° marzo 2005, n. 26, è prorogato al 31 maggio 2007, in attesa della definizione di tali prestazioni e nel rispetto delle disposizioni recate in materia di contenimento delle spese di personale degli enti del Servizio sanitario nazionale dai provvedimenti di finanza pubblica."