LEGGE 2 luglio 2004, n. 165

Disposizioni di attuazione dell'articolo 122, primo comma, della Costituzione.

note: Entrata in vigore del provvedimento: 20/7/2004 (Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 07/05/2021)
Testo in vigore dal: 26-2-2016
aggiornamenti all'articolo
                               Art. 4. 
(Disposizioni di principio, in attuazione  dell'articolo  122,  primo
    comma, della Costituzione, in materia di sistema di elezione) 
 
  1. Le regioni disciplinano con legge il  sistema  di  elezione  del
Presidente della Giunta regionale e  dei  consiglieri  regionali  nei
limiti dei seguenti principi fondamentali: 
    a)  individuazione  di  un  sistema  elettorale  che  agevoli  la
formazione di stabili maggioranze nel Consiglio regionale e  assicuri
la rappresentanza delle minoranze; 
    b)  contestualita'  dell'elezione  del  Presidente  della  Giunta
regionale e del Consiglioregionale, se  il  Presidente  e'  eletto  a
suffragio universale e  diretto.  Previsione,  nel  caso  in  cui  la
regione adotti l'ipotesi di  elezione  del  Presidente  della  Giunta
regionale  secondo  modalita'  diverse  dal  suffragio  universale  e
diretto, di termini temporali tassativi,  comunque  non  superiori  a
novanta giorni, per l'elezione del Presidente e per l'elezione  o  la
nomina degli altri componenti della Giunta; 
    c) divieto di mandato imperativo. 
    ((c-bis) promozione delle pari opportunita' tra  donne  e  uomini
nell'accesso alle cariche elettive, disponendo che: 
      1)  qualora  la  legge  elettorale  preveda  l'espressione   di
preferenze, in ciascuna lista i candidati siano presenti in modo tale
che quelli dello stesso sesso non eccedano il 60 per cento del totale
e sia consentita l'espressione di almeno due preferenze, di  cui  una
riservata a un candidato di sesso diverso, pena l'annullamento  delle
preferenze successive alla prima; 
      2)  qualora  siano  previste   liste   senza   espressione   di
preferenze, la legge elettorale disponga l'alternanza  tra  candidati
di sesso diverso, in modo tale  che  i  candidati  di  un  sesso  non
eccedano il 60 per cento del totale; 
      3)  qualora  siano  previsti  collegi  uninominali,  la   legge
elettorale  disponga  l'equilibrio  tra  candidature  presentate  col
medesimo simbolo in modo  tale  che  i  candidati  di  un  sesso  non
eccedano il 60 per cento del totale)).