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DECRETO LEGISLATIVO 29 marzo 2004, n. 102

Interventi finanziari a sostegno delle imprese agricole, a norma dell'articolo 1, comma 2, lettera i), della legge 7 marzo 2003, n. 38.

note: Entrata in vigore del decreto: 8-5-2004 (Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 30/12/2023)
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Testo in vigore dal:  28-4-2018
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Art. 15

Dotazione del Fondo di solidarietà nazionale
1.
((COMMA ABROGATO DAL D.LGS. 26 MARZO 2018, N. 32))
.
2. Per gli interventi di cui all'articolo 1, comma 3, lettera a), è iscritto apposito stanziamento sullo stato di previsione del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, allo scopo denominato "Fondo di solidarietà nazionale-incentivi assicurativi".
Per gli interventi di cui all'articolo 1, comma 3, lettere b) e c), è iscritto apposito stanziamento sullo stato di previsione del
((Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali))
, allo scopo denominato "Fondo di solidarietà nazionale-interventi indennizzatori".
3. Per la dotazione finanziaria del Fondo di solidarietà nazionale-incentivi assicurativi destinato agli interventi di cui all'articolo 1, comma 3, lettera a), si provvede ai sensi dell'articolo 11, comma 3, lettera f), della legge 5 agosto 1978, n. 468, e successive modificazioni. Per la dotazione finanziaria del Fondo di solidarietà nazionale - interventi indennizzatori, destinato agli interventi di cui all'articolo 1, comma 3, lettere b) e c), si provvede a valere sulle risorse del Fondo di protezione civile, come determinato ai sensi dell'articolo il, comma 3, lettera d), della legge 5 agosto 1978, n. 468, e successive modificazioni, nel limite stabilito annualmente dalla legge finanziaria.