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LEGGE 7 aprile 2003, n. 80

Delega al Governo per la riforma del sistema fiscale statale.

note: Entrata in vigore della legge: 3-5-2003 (Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 02/10/2003)
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Testo in vigore dal:  3-5-2003

Art. 7

(Accisa).
1. La riforma del sistema dell'accisa è ispirata ai principi ordinatori dell'efficienza, ottimalità e semplificazione ed è improntata ai seguenti criteri direttivi:
a) salvaguardia della salute e dell'ambiente privilegiando l'utilizzo di prodotti ecocompatibili;
b) eliminazione graduale degli squilibri fiscali esistenti tra le diverse zone del Paese e previsione di un'aliquota di accisa sugli oli minerali da riscaldamento diversificata, correlata alla quantità di consumi, che consenta la riduzione dell'incidenza nelle aree climaticamente svantaggiate, e di un'aliquota di accisa sugli oli minerali diversificata per le isole minori, compatibilmente con la disciplina comunitaria;
c) adeguamento delle strutture dei sistemi di prelievo tributario alle nuove modalità di funzionamento del mercato nei settori oggetto di liberalizzazione, in coerenza con le deliberazioni dell'Autorità per l'energia elettrica e il gas;
d) revisione dei presupposti per il rilascio delle autorizzazioni alla gestione in regime di deposito fiscale, tenendo conto delle dimensioni e delle effettive necessità operative degli impianti, ovvero anche delle esigenze territoriali di approvvigionamento;
e) previsione di nuove figure di responsabili solidali per il pagamento dell'accisa;
f) rimodulazione e armonizzazione dei termini di prescrizione e decadenza;
g) revisione delle agevolazioni in modo da ridurre l'incidenza dell'accisa sui servizi e sui prodotti essenziali e previsione di forme di partecipazione degli enti territoriali alla gestione stessa delle agevolazioni nell'ambito di quote assegnate ovvero di stanziamenti previsti;
h) snellimento degli adempimenti e delle procedure anche mediante l'utilizzo di strumenti informatici;
i) coordinamento della tassazione sui combustibili impiegati per la produzione di energia elettrica con l'imposta erariale di consumo sull'energia elettrica;
l) coordinamento dell'attività di controllo posta in essere da soggetti diversi.
2. Per accisa, ai fini della presente legge, si intende:
a) l'accisa armonizzata relativa agli oli minerali, all'alcole e alle bevande alcoliche, ai tabacchi lavorati;
b) l'imposta erariale di consumo sull'energia elettrica;
c) l'imposta di consumo sui bitumi di petrolio;
d) l'imposta sui consumi di carbone, coke di petrolio e bitume di origine naturale emulsionato con il 30 per cento di acqua, denominato "orimulsion" (NC 2714), impiegati negli impianti di combustione come definiti dalla direttiva 88/609/CEE del Consiglio, del 24 novembre 1988;
e) la tassa sulle emissioni di anidride solforosa (SO2) e di ossidi di azoto (NOx) applicata ai grandi impianti di combustione.
Nota all'art. 7:
- Si trascrive la rubrica della direttiva 88/609/CEE del Consiglio del 24 novembre 1988: "Direttiva del Consiglio concernente la limitazione delle emissioni nell'atmosfera di taluni inquinanti originati dai grandi impianti di combustione.". Pubblicata nella G.U.C.E. 7 dicembre 1988, N. L336. Entrata in vigore l'8 dicembre 1988.