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DECRETO-LEGGE 31 marzo 2003, n. 50

Disposizioni urgenti in materia di bilanci degli enti locali.

note: Entrata in vigore del decreto: 31-3-2003.
Decreto-Legge convertito con modificazioni dalla L. 20 maggio 2003, n. 116 (in G.U. 28/05/2003, n.122).
(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 28/05/2003)
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Testo in vigore dal:  31-3-2003

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto l'articolo 151, comma 1, del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, approvato con decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, il quale fissa al 31 dicembre il termine per la deliberazione del bilancio di previsione per l'anno successivo da parte degli enti locali;
Visto il decreto del Ministro dell'interno in data 19 dicembre 2002, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 304 del 30 dicembre 2002, con il quale il termine di cui sopra è stato differito al 31 marzo 2003, ai sensi del citato articolo 151;
Considerato che, nonostante la predetta proroga, in molteplici circostanze gli enti locali non hanno potuto deliberare tempestivamente i propri bilanci di previsione per l'anno 2003, anche per le innovazioni recentemente introdotte nella disciplina di riferimento;
Ritenuta pertanto la straordinaria necessità ed urgenza di differire, nel corrente anno, per un periodo di sessanta giorni, il termine già prorogato dal citato decreto del Ministro dell'interno in data 19 dicembre 2002;
Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 28 marzo 2003;
Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e del Ministro dell'interno;

Emana

il seguente decreto-legge:

Art. 1

1. Il termine per la deliberazione del bilancio di previsione degli enti locali per l'anno 2003 da parte degli enti locali è differito al 30 maggio 2003.